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TESTO DEL DISCORSO
E’ sempre per noi motivo di
grande compiacenza l’incontro che questa annuale Udienza ci procura col
Tribunale della Sacra Romana Rota. Esso ci offre propizia occasione per
esprimere a così importante ed illustre istituzione della Curia Romana la
nostra stima, la nostra riconoscenza, la nostra esortazione e specialmente il
nostro benevolo e benedicente augurio all’inizio del nuovo anno giudiziario.
Le cortesi parole testé pronunciate da
Monsignor Vice Decano di cotesto insigne Tribunale ci obbligano inoltre alla
riflessione sulla funzione, che il medesimo Tribunale da secoli viene svolgendo
in conformità alla potestà giudiziaria della santa Chiesa, qui, presso questa
Sede Apostolica, dove l’esercizio di tale potestà si svolge nel suo più ampio
raggio e nella sua più grave e cosciente responsabilità. Funzione necessaria,
come quella che integra la potestà di giurisdizione concessa da Cristo agli
Apostoli, e primo fra questi all’Apostolo Pietro, per il governo effettivo
(Cfr. 1 Cor. 4, 20) della Chiesa, e che fin dalla prima esperienza della
vita comunitaria e gerarchica della Chiesa stessa apparve requisita dal suo
carattere sociale e opportunamente fu attuata, come ognuno sa, e che lungo i
secoli si manifestò indispensabile e provvidenziale (Cfr. WERNZ-VIDAL, ]us
can. VI, p, 23 ss.); il recente Concilio implicitamente la riconobbe e la
confermò come facente parte dell’ufficio episcopale e pontificio, diritto e
dovere, di governare la Chiesa di Dio
(Cfr.Lumen Gentium, [link] 24,
[link] 27; Christus Dominus, 2, 9; etc.). Funzione
poi, com’è noto, libera e autonoma rispetto alle Autorità preposte all’ordine
temporale, rivolta com’è a persone e a fatti appartenenti alla sfera
spirituale, propria della Chiesa visibile e sociale, e per ciò stesso arbitra
d’una sua distinta legislazione (Cfr. 2 Cor. 6, 1 ss.). Funzione inoltre
caratterizzata dallo stile e dalla finalità, per cui si giustifica e si
esercita la potestà giurisdizionale nella Chiesa, ch’è potestà pastorale,
potestà cioè di servizio e rivolta a vantaggio, non già di chi ne è investito,
ma a vantaggio di coloro per cui esplica la propria autorità; principio questo
dominante in tutta la concezione costituzionale della gerarchia ecclesiastica,
ed ora, col recente Concilio, vigorosamente richiamato alla coscienza e alla
prassi apostolica: ne godrebbe il profeta mistico medioevale, San Bernardo,
tanto sensibile e tanto esigente a tale riguardo: « dobbiamo ben comprendere,
egli scriveva a Papa Eugenio III, già suo alunno, che ci è stato conferito un
ufficio, non un dominio » (De consideratione, II, 6: impositum . . .
ministerium, non dominium datum; PL 182, 747).
Noi diciamo questo perché noi stessi
siamo sensibili all’amarezza, di cui la voce serena e grave di Monsignor Vice
Decano ci ha fatto sentire il lamento per certe maligne insinuazioni e per
certi ingiusti apprezzamenti a carico di cotesto intemerato organo giudiziario
della Sede Apostolica, come in genere dell’esercizio della potestà propria dei
Tribunali ecclesiastici, mentre ci è nota l’integrità tradizionale della Sacra
Romana Rota, per il senso austero e obiettivo di cristiana giustizia che ispira
l’opera sua, e, possiamo dire, sulla medesima linea quelli dei Tribunali delle
Chiese locali; senso che merita il nostro plauso e la nostra fiducia, e che noi
auguriamo sempre inaccessibile alle debolezze d’interessi del relativismo etico
e dell’opportunismo giuridico, e nello stesso tempo costantemente vigilante nel
riconoscimento degli aspetti umani, sempre più emergenti nello sviluppo della
convivenza sociale, verso i quali l’astratta applicazione della norma giuridica
si tempera e si nobilita con la saggezza di più complesse e penetranti indagini
e di più equi e talvolta perfino indulgenti procedimenti.
Soccorre a noi, a tale riguardo, un insistente
pensiero circa un duplice dovere inerente all’amministrazione della giustizia;
duplice dovere, quasi caratteristico della missione regolatrice delle vertenze
ricorrenti nei rapporti umani, soggetti alla competenza della giustizia
ecclesiastica. Dovere primo quello della tutela, e perciò stesso
dell’affermazione e dell’apologia, di quei valori, che, per indiscutibili
motivi, biblici, teologici o razionali che siano, rivestano carattere
d’intangibile autorità, e che dal diritto divino noi dobbiamo riconoscere
sanciti, e quindi come tali sacri dichiarati dal magistero ecclesiastico, non
che dalla retta umana coscienza, si può dire, sempre professati. Non è questo,
forse fra i tanti, quel diritto divino, e perciò quel dovere umano
dell’indissolubilità d’un vero e perfetto matrimonio cioè rato e consumato, che
forma l’oggetto più frequente e più grave della vostra attività giudiziaria? E
non è forse codesta chiara e inflessibile difesa dell’istituto coniugale, e di
conseguenza dell’istituto familiare, base fondamentale d’una società morale,
sana e civile, una missione altissima, una benemerenza incomparabile del vostro
sacro Tribunale e di quanti altri Tribunali nella Chiesa cattolica hanno per
propria legge il Diritto canonico? Quale vitale servizio, quale tipico esempio,
quale nobile scuola di sapienza e di fortezza voi date al Popolo di Dio e, di
riflesso, all’umana civiltà! Questa considerazione si potrebbe estendere ad
altri capitoli della vita, oggi esposti a sue inverosimili contestazioni, come
la legalizzazione dell’aborto, come ad altri attentati ai diritti fondamentali
dell’uomo, e come alle insorgenti minacce contro la pace e in favore ipotetico,
ma non impossibile, dei più micidiali strumenti di stragi e di guerre.
Conflitti questi che esulano dalla vostra competenza, ben si sa; ma non
sottratti dall’irradiazione ideale, che emana dalla vostra rocca di saggezza
giuridica, e che ammonisce e conforta l’umanità a fare della ragione, della
giustizia, del diritto il grande ed il solo metodo valido per l’ordine migliore
e pacifico dei rapporti umani. Anzi voi aggiungete, senza deflettere
dall’ossequio alle esigenze della legge divina ed umana, un formidabile fattore
di giustizia e di pace, la carità, quell’amore che da Dio scaturisce e a Dio
stesso ritorna, e che infonde anche nel vostro austero servizio un nuovo,
peculiare carattere, quello pastorale.
Ed ecco il dovere secondo, quello
appunto della sollecitudine pastorale della vostra attività giudiziaria. Oh!
noi ben conosciamo come il complesso di virtù professionali, proprie di Giudici
nella Chiesa cattolica, è da voi conosciuto, da voi meditato, da voi osservato.
Questo sia detto quanto alle vostre degne Persone, alle quali noi vogliamo
pensare ch’e tutti i componenti del vostro Tribunale siano esemplarmente
associate; anzi noi auspichiamo che lo sia tutto l’eletto corpo degli Avvocati
e degli Esperti, partecipe anch’esso non solo del lavoro della Sacra Rota, ma
altresì del suo encomiabile spirito, del suo alto livello morale. Noi vogliamo
che cotesto venerando Tribunale apparisca a tutti, alla Chiesa, al mondo, un
laboratorio tipico di doti forensi, non meno di altri nel foro civile.
Ma le virtù morali spesso non bastano
per soddisfare i bisogni tecnici dell’amministrazione della giustizia;
occorrono le leggi, occorrono le procedure, che la rendano esatta e spedita. E
quanto a quest’altro aspetto della vostra attività, dove appunto l’aspetto
pastorale possa essere meglio documentato, voi sapete ch’è allo studio, per non
dire in atto, la revisione del Diritto processuale canonico, mediante l’impegno
e la competenza della Pontificia Commissione di ciò incaricata.
Nel frattempo, si è creduto opportuno di
snellire la procedura del Codice, in materia matrimoniale, con particolari
deroghe contenute nel Motu Proprio Causas matrimoniales, nato
dalla necessità « di estendere ad experimentum a tutta la Chiesa
un certo numero di facilitazioni sul processo matrimoniale », come si era
espressa la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto
canonico, in seguito a richieste, presentate da alcuni Episcopati, di alcune
facoltà in materia processuale matrimoniale, in deroga al diritto vigente.Il
documento fu promulgato il 28 marzo 1971, come ben sapete, ed entrò in
vigore il 1° ottobre dello stesso anno, seguito da un analogo documento
per le Chiese orientali, contenente le stesse norme.
Il Motu Proprio Causas matrimoniales
segue le linee fondamentali del processo canonico tradizionale,
introducendo però modificazioni procedurali circa i seguenti punti:
a) allargamento della competenza dei tribunali
ecclesiastici localie possibilità di un trasferimento della causa, prima della
sua conclusione, dall’uno all’altro tribunale ugualmente competente;
b) possibilità di giudice unico in singoli casi e solo per
il 1 grado. Possibilità inoltre che il collegio sia composto di due giudici
chierici e un laico;
c) modifica in materia di appello dando la possibilità che
la sentenza affermativa di primo grado venga ratificata con decreto dal
tribunale di appello, quando ricorrono determinate condizioni e salvo il
diritto di appello al tribunale superiore contro tale decreto quando si
disponga di nuovi e gravi argomenti; allargamento dei casi speciali che possono
essere trattati con rito sommario.
Quali sono stati gli effetti del Motu
Proprio? Si è rivelato utile? Quali inconvenienti sono stati lamentati?
Per quanto per ora non si disponga di
dati ufficiali sui frutti provocati dal Motu Proprio stesso, si ha
l’impressione di unanime soddisfazione delle Conferenze Episcopali e dei
tribunali per le facilitazioni processuali concesse. Tale impressione è stata
convalidata da consensi espressi dai vari Consultori convenuti spesso da tutto
il mondo presso la Pontificia Commissione per i lavori del Codice
Nella redazione del nuovo diritto
processuale matrimoniale si avrà cura di togliere le oscurità affiorate qua e
là nell’interpretazione del Motu Proprio Causas matrimoniales.
È vivamente auspicabile che con la
promulgazione del nuovo Codice di procedura si tolgano le inutili diversità tra
le varie regioni ecclesiastiche; e che per la soluzione delle cause
matrimoniali venga sempre seguita una procedura secondo le varie forme
prospettate nella legge.
Tutto questo dice come l’esercizio della
potestà giudiziaria ecclesiastica sia oggetto da parte della Sede Apostolica di
cure speciali, e come nelle semplificazioni ora introdotte nella trattazione
delle cause matrimoniali si voglia rendere tale esercizio più agevole, e perciò
più pastorale, senza che ciò abbia da recare pregiudizio ai criteri di verità e
di giustizia, ai quali un processo deve onestamente attenersi, nella fiducia che
la responsabilità e la sapienza dei Pastori vi siano religiosamente e più
direttamente impegnate.
E questo dice altresì a voi, Membri
elettissimi del celebre e secolare Tribunale della Sacra Romana Rota, con quale
interesse, con quale stima, con quale fiducia noi seguiamo la vostra opera,
tanto delicata, faticosa e preziosa, e con quale riconoscenza, con quali voti
noi ricambiamo i vostri auguri, invocando sopra di voi la divina assistenza
mediante la nostra Benedizione Apostolica.
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