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Affinché la vita sociale, quale è voluta da Dio,
ottenga il suo scopo, è essenziale un ordinamento giuridico, che le serva di
esterno appoggio, di riparo e protezione; ordinamento la cui funzione non è
dominare, ma servire, tendere a sviluppare e accrescere la vitalità della
società nella ricca molteplicità dei suoi scopi, conducendo verso il loro
perfezionamento tutte le singole energie in pacifico concorso e difendendole,
con mezzi appropriati ed onesti, contro tutto ciò che è svantaggioso al loro
pieno svolgimento. Un tale ordinamento, per garantire l'equilibrio, la
sicurezza e l'armonia della società, ha anche il potere di coercizione contro coloro, che solo per questa via possono essere trattenuti
nella nobile disciplina della vita sociale; ma proprio nel giusto compimento di
questo diritto un'autorità, veramente degna di tal nome, non sarà mai che non
senta l'angosciosa responsabilità di fronte all'Eterno Giudice, al cui
tribunale ogni falsa sentenza, e soprattutto ogni sconvolgimento delle norme da
Dio volute, riceverà la sua immancabile sanzione e condanna.
Le ultime, profonde, lapidarie, fondamentali norme della società non possono
essere intaccate da intervento d'ingegno umano; si potranno negare, ignorare,
disprezzare, trasgredire, ma non mai abrogare con efficacia giuridica.
Certamente, col tempo che volge, mutano le condizioni di vita; ma non si dà mai
manco assoluto, né perfetta discontinuità tra il diritto di ieri e quello di oggi, tra la scomparsa di antichi poteri e costituzioni e
il sorgere di nuovi ordinamenti. Ad ogni modo, in qualsiasi cambiamento o
trasformazione, lo scopo di ogni vita sociale resta
identico, sacro, obbligatorio: lo sviluppo dei valori personali dell'uomo,
quale immagine di Dio; e resta l'obbligo di ogni membro dell'umana famiglia di
attuare i suoi immutabili fini, qualunque sia il legislatore e l'autorità, a
cui ubbidisce. Rimane quindi sempre e non cessa per opposizione alcuna anche il
suo inalienabile diritto, da riconoscersi da amici e nemici, ad un ordinamento
e una prassi giuridica, che sentano e comprendano
esser loro essenziale dovere di servire al bene comune.
L'ordinamento giuridico ha inoltre l'alto e arduo scopo di assicurare gli
armonici rapporti sia tra gli individui, sia tra le società, sia anche
nell'interno di queste. A ciò si arriverà, se i legislatori si asterranno dal
seguire quelle pericolose teorie e prassi, infauste alla comunità e alla sua
coesione, le quali traggono la loro origine e diffusione da una serie di
postulati erronei. Tra questi è da annoverare il positivismo giuridico, che
attribuisce una ingannevole maestà alla emanazione di
leggi puramente umane, e spiana la via ad un esiziale distacco della legge
dalla moralità; inoltre la concezione, la quale rivendica a particolari nazioni
o stirpi o classi l'istinto giuridico, quale ultimo imperativo e inappellabile
norma; infine quelle varie teorie, le quali, diverse in sé e procedenti da vedute
ideologiche contrastanti, si accordano però nel considerare lo Stato o un ceto,
che lo rappresenti, come entità assoluta e suprema, esente da controllo e da
critica, anche quando i suoi postulati teorici e pratici sboccano e urtano
nell'aperta negazione di dati essenziali della coscienza umana e cristiana.
Chi consideri con occhio limpido e penetrante la vitale connessione tra
genuino ordine sociale e genuino ordinamento giuridico, e tenga presente che
l'unità interna nella sua multiformità dipende dal predominio
di forze spirituali, dal rispetto della dignità umana in sé e negli altri,
dall'amore alla società e agli scopi da Dio ad essa
segnati, non può meravigliarsi sui tristi effetti di concezioni giuridiche, le
quali, allontanatesi dalla via regale della verità, procedono sul terreno
labile di postulati materialistici; ma scorgerà subito la improrogabile
necessità di un ritorno ad una concezione spirituale ed etica, seria e
profonda, riscaldata dal calore di vera umanità e illuminata dallo splendore della
fede cristiana, la quale fa mirare nell'ordinamento giuridico una rifrazione
esterna dell'ordine sociale, voluto da Dio, luminoso frutto dello spirito
umano, anch'esso immagine dello spirito di Dio.
Su questa concezione organica, la sola vitale, in che la più nobile umanità
e il più genuino spirito cristiano fioriscono in armonia, sta scolpita la
sentenza della Scrittura, illustrata dal grande Aquinate:
«Opus iustitiae pax»,3 che si applica così al lato interno, come al lato
esterno della vita sociale.
Essa non ammette né contrasto, né alternativa:
amore o diritto, ma la sintesi feconda: amore e diritto.
Nell'uno e nell'altro, entrambi irradiazioni dello stesso spirito di Dio,
sta il programma e il suggello della dignità dello spirito umano; l'uno e
l'altro a vicenda s'integrano, cooperano, si animano, si sostengono, si dànno la mano nel cammino della concordia e della
pacificazione, mentre il diritto spiana la via all'amore, l'amore mitiga il
diritto e lo sublima. Entrambi elevano la vita umana
in quella atmosfera sociale, dove, pur tra le manchevolezze, gli impedimenti e
le durezze di questa terra, si rende possibile una fraterna convivenza. Ma fate
che il cattivo spirito di idee materialistiche domini;
che la tendenza al potere e al prepotere concentri nelle sue rudi mani le
redini degli eventi; voi allora vedrete apparirne ogni giorno più gli effetti
disgregatori, scomparire amore e giustizia; tristo preannunzio di minaccianti
catastrofi su una società, apòstata da Dio.
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