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4) Chi vuole che la stella della pace spunti e si fermi sulla vita sociale,
collabori ad una profonda reintegrazione dell'ordinamento giuridico.
Il sentimento giuridico di oggi è spesso alterato e
sconvolto dalla proclamazione e dalla prassi di un positivismo e di un
utilitarismo ligi e vincolati al servizio di determinati gruppi, ceti e
movimenti, i cui programmi tracciano e determinano la via alla legislazione e
alla pratica giudiziale.
Il risanamento di questa situazione diventa possibile a
ottenersi, quando si ridesti la coscienza di un ordinamento giuridico, riposante
nel sommo dominio di Dio e custodita da ogni arbitrio umano; coscienza di un
ordinamento che stenda la sua mano protettrice e punitrice anche sugli inobliabili diritti dell'uomo e li protegga contro gli
attacchi di ogni potere umano.
Dall'ordinamento giuridico voluto da Dio promana
l'inalienabile diritto dell'uomo alla sicurezza giuridica, e con ciò stesso ad
una sfera concreta di diritto, protetta contro ogni arbitrario attacco.
Il rapporto dell'uomo verso l'uomo, dell'individuo verso la società, verso
l'autorità, verso i doveri civili, il rapporto della società e dell'autorità
verso i singoli debbono essere posti sopra un chiaro
fondamento giuridico e tutelati, al bisogno, dall'autorità giudiziaria. Ciò
suppone:
a) un tribunale e un giudice, che prendano le direttive da un diritto
chiaramente formulato e circoscritto;
b) chiare norme giuridiche, che non possano essere stravolte con abusivi
richiami ad un supposto sentimento popolare e con mere ragioni di utilità;
c) riconoscimento del principio che anche lo Stato e i funzionari e le
organizzazioni da esso dipendenti sono obbligati alla
riparazione e al ritiro di misure lesive della libertà, della proprietà,
dell'onore, dell'avanzamento e della salute dei singoli.
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