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Pio XII
Con sempre nuova freschezza

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  • TESTO
    • 3 - Duplice elemento della pace nella vita sociale
      • I. Convivenza nell'ordine
        • 3 - Ordinamento giuridico della società e suoi scopi
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3 - Ordinamento giuridico della società e suoi scopi

 

Affinché la vita sociale, quale è voluta da Dio, ottenga il suo scopo, è essenziale un ordinamento giuridico, che le serva di esterno appoggio, di riparo e protezione; ordinamento la cui funzione non è dominare, ma servire, tendere a sviluppare e accrescere la vitalità della società nella ricca molteplicità dei suoi scopi, conducendo verso il loro perfezionamento tutte le singole energie in pacifico concorso e difendendole, con mezzi appropriati ed onesti, contro tutto ciò che è svantaggioso al loro pieno svolgimento. Un tale ordinamento, per garantire l'equilibrio, la sicurezza e l'armonia della società, ha anche il potere di coercizione contro coloro, che solo per questa via possono essere trattenuti nella nobile disciplina della vita sociale; ma proprio nel giusto compimento di questo diritto un'autorità, veramente degna di tal nome, non sarà mai che non senta l'angosciosa responsabilità di fronte all'Eterno Giudice, al cui tribunale ogni falsa sentenza, e soprattutto ogni sconvolgimento delle norme da Dio volute, riceverà la sua immancabile sanzione e condanna. 

Le ultime, profonde, lapidarie, fondamentali norme della società non possono essere intaccate da intervento d'ingegno umano; si potranno negare, ignorare, disprezzare, trasgredire, ma non mai abrogare con efficacia giuridica. Certamente, col tempo che volge, mutano le condizioni di vita; ma non si dà mai manco assoluto, né perfetta discontinuità tra il diritto di ieri e quello di oggi, tra la scomparsa di antichi poteri e costituzioni e il sorgere di nuovi ordinamenti. Ad ogni modo, in qualsiasi cambiamento o trasformazione, lo scopo di ogni vita sociale resta identico, sacro, obbligatorio: lo sviluppo dei valori personali dell'uomo, quale immagine di Dio; e resta l'obbligo di ogni membro dell'umana famiglia di attuare i suoi immutabili fini, qualunque sia il legislatore e l'autorità, a cui ubbidisce. Rimane quindi sempre e non cessa per opposizione alcuna anche il suo inalienabile diritto, da riconoscersi da amici e nemici, ad un ordinamento e una prassi giuridica, che sentano e comprendano esser loro essenziale dovere di servire al bene comune.

L'ordinamento giuridico ha inoltre l'alto e arduo scopo di assicurare gli armonici rapporti sia tra gli individui, sia tra le società, sia anche nell'interno di queste. A ciò si arriverà, se i legislatori si asterranno dal seguire quelle pericolose teorie e prassi, infauste alla comunità e alla sua coesione, le quali traggono la loro origine e diffusione da una serie di postulati erronei. Tra questi è da annoverare il positivismo giuridico, che attribuisce una ingannevole maestà alla emanazione di leggi puramente umane, e spiana la via ad un esiziale distacco della legge dalla moralità; inoltre la concezione, la quale rivendica a particolari nazioni o stirpi o classi l'istinto giuridico, quale ultimo imperativo e inappellabile norma; infine quelle varie teorie, le quali, diverse in sé e procedenti da vedute ideologiche contrastanti, si accordano però nel considerare lo Stato o un ceto, che lo rappresenti, come entità assoluta e suprema, esente da controllo e da critica, anche quando i suoi postulati teorici e pratici sboccano e urtano nell'aperta negazione di dati essenziali della coscienza umana e cristiana.

Chi consideri con occhio limpido e penetrante la vitale connessione tra genuino ordine sociale e genuino ordinamento giuridico, e tenga presente che l'unità interna nella sua multiformità dipende dal predominio di forze spirituali, dal rispetto della dignità umana in sé e negli altri, dall'amore alla società e agli scopi da Dio ad essa segnati, non può meravigliarsi sui tristi effetti di concezioni giuridiche, le quali, allontanatesi dalla via regale della verità, procedono sul terreno labile di postulati materialistici; ma scorgerà subito la improrogabile necessità di un ritorno ad una concezione spirituale ed etica, seria e profonda, riscaldata dal calore di vera umanità e illuminata dallo splendore della fede cristiana, la quale fa mirare nell'ordinamento giuridico una rifrazione esterna dell'ordine sociale, voluto da Dio, luminoso frutto dello spirito umano, anch'esso immagine dello spirito di Dio. 

Su questa concezione organica, la sola vitale, in che la più nobile umanità e il più genuino spirito cristiano fioriscono in armonia, sta scolpita la sentenza della Scrittura, illustrata dal grande Aquinate: «Opus iustitiae pax»,3 che si applica così al lato interno, come al lato esterno della vita sociale.

Essa non ammette né contrasto, né alternativa: amore o diritto, ma la sintesi feconda: amore e diritto.

Nell'uno e nell'altro, entrambi irradiazioni dello stesso spirito di Dio, sta il programma e il suggello della dignità dello spirito umano; l'uno e l'altro a vicenda s'integrano, cooperano, si animano, si sostengono, si dànno la mano nel cammino della concordia e della pacificazione, mentre il diritto spiana la via all'amore, l'amore mitiga il diritto e lo sublima. Entrambi elevano la vita umana in quella atmosfera sociale, dove, pur tra le manchevolezze, gli impedimenti e le durezze di questa terra, si rende possibile una fraterna convivenza. Ma fate che il cattivo spirito di idee materialistiche domini; che la tendenza al potere e al prepotere concentri nelle sue rudi mani le redini degli eventi; voi allora vedrete apparirne ogni giorno più gli effetti disgregatori, scomparire amore e giustizia; tristo preannunzio di minaccianti catastrofi su una società, apòstata da Dio.

 




3 Summa theol., II-II, q. 29, a. 3.






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