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Pio XII
Ad apostolorum principis

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    • 8 - Arbitrarie limitazioni del magistero pontificio
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8 - Arbitrarie limitazioni del magistero pontificio

 

1. Al contrario, secondo le notizie trasmesse dalla radio e dalla stampa, non mancherebbero taluni, purtroppo anche tra il clero, che osano insinuare il sospetto e l'accusa di una malevolenza che sarebbe nutrita dalla Santa Sede verso il vostro paese.

2. E partendo da questo falso e offensivo presupposto, ardiscono anzitutto limitare di loro arbitrio l'autorità del supremo magistero della chiesa, asserendo che vi sarebbero questioni ­ come quelle sociali e economiche - nelle quali ai cattolici sarebbe lecito di non tener in alcun conto gli insegnamenti dottrinali e le norme impartite da questa sede apostolica. Opinione, è appena il caso di dirlo, assolutamente falsa ed erronea, perché - come avemmo occasione di esporre qualche anno fa a un'eletta accolta di venerabili fratelli nell'episcopato - «la potestà della chiesa non è affatto circoscritta al dominio delle "cose strettamente religiose", come si suol dire, ma ad essa appartiene tutto il campo della legge naturale, come pure l'insegnamento, l'interpretazione e l'applicazione di questa, in quanto ne viene considerato il fondamento morale. Infatti, per disposizione divina, l'osservanza della legge naturale si riferisce a quella via, seguendo la quale l'uomo deve tendere al suo fine soprannaturale. In questa via la chiesa è, pertanto, guida e custode degli uomini, per quanto riguarda il fine soprannaturale».7 È la stessa verità già sapientemente illustrata dal santo Nostro predecessore Pio X, nell'enciclica Singulari quadam del 24 settembre 1912, quando osservava che «tutte le azioni del cristiano sottostanno al giudizio e alla giurisdizione della chiesa, in quanto sono buone o cattive dal punto di vista morale, cioè in quanto concordano o contrastano col diritto naturale e divino».8

3. Inoltre, dopo aver proclamato tale arbitraria limitazione, costoro, mentre a parole dichiarano di voler obbedire al romano pontefice nelle verità da credere e - così usano esprimersi ­ nelle norme ecclesiastiche da osservare, giungono poi a tale audacia da ricusare obbedienza a chiari e precisi provvedimenti e disposizioni della Santa Sede, ai quali attribuiscono immaginari secondi fini di ordine politico, quasi tenebrosi complotti rivolti contro il loro paese.

 




7 Sermo ad Patrum Cardinalium Collegium et Episcopatum, 2 nov. 1954: cf. AAS 46(1954): pp. 671-672



8 AAS 4(1912), p. 658; EE 4/364.






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