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Pio XII
Ad apostolorum principis

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    • 10 - Dottrina circa l'elezione e consacrazione dei vescovi
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10 - Dottrina circa l'elezione e consacrazione dei vescovi

 

1. Di fronte a così gravi attentati contro la disciplina e l'unità della chiesa, è Nostro preciso dovere di ricordare a tutti che ben altri sono la dottrina e i principi che reggono la costituzione della società divinamente fondata da Gesù Cristo nostro Signore.

2. I sacri canoni infatti chiaramente ed esplicitamente sanciscono che spetta unicamente alla sede apostolica giudicare circa l'idoneità di un ecclesiastico per la dignità e la missione episcopale9 e che spetta al romano pontefice nominare liberamente i vescovi.10 E anche quando, come in certi casi, nella scelta di un candidato all'episcopato, è ammesso il concorso di altre persone o enti, ciò avviene legittimamente solo in virtù di una concessione - espressa e particolare - fatta dalla sede apostolica a persone o a corpi morali ben determinati, con condizioni e in circostanze ben definite. Ciò premesso, ne consegue che vescovi non nominaticonfermati dalla Santa Sede, e anzi scelti e consacrati contro le esplicite disposizioni di essa, non possono godere di alcun potere né di magistero né di giurisdizione; perché la giurisdizione viene ai vescovi unicamente attraverso il romano pontefice, come già avemmo occasione di ricordare nella lettera enciclica Mystici corporis: «I vescovi ... in quanto riguarda la loro diocesi, sono veri pastori che guidano e reggono in nome di Cristo il gregge assegnato a ciascuno. Mentre fanno ciò, non sono del tutto indipendenti, perché sono sottoposti alla debita autorità del romano pontefice, pur fruendo dell'ordinaria potestà di giurisdizione che è comunicata loro direttamente dallo stesso sommo pontefice».11 Dottrina che avemmo occasione di richiamare ancora nella lettera Ad Sinarum gentem a voi successivamente diretta: «La potestà di giurisdizione, che al sommo pontefice viene conferita direttamente per diritto divino, proviene ai vescovi dal medesimo diritto, ma soltanto mediante il successore di san Pietro, al quale non solamente i semplici fedeli, ma anche tutti i vescovi devono costantemente essere soggetti e legati con l'ossequio dell'obbedienza e con il vincolo dell'unità».12

3. E gli atti della potestà di ordine, posti da tali ecclesiastici , anche se validi - supposto che sia stata valida la consacrazione loro conferita - sono gravemente illeciti, cioè peccaminosi e sacrileghi. Tornano al proposito quanto mai ammonitrici le parole del divino Maestro: «Chi non entra nell'ovile per la porta, ma vi sale per altra parte, è ladro e brigante» (Gv 10,1); le pecorelle riconoscono la voce del loro vero pastore, e lo seguono docilmente, «ma non vanno dietro a un estraneo, anzi fuggono da lui: perché non conoscono la voce degli estranei» (Gv 10,5).

4. Sappiamo bene che, purtroppo, per legittimare le loro usurpazioni, i ribelli si richiamano alla prassi seguita in altri secoli; ma tutti vedono che cosa mai diverrebbe la disciplina ecclesiastica se, in una questione o nell'altra, fosse lecito a chiunque di rifarsi a disposizioni che non sono più in vigore, in quanto la suprema autorità ha, da diverso tempo, disposto altrimenti. Anzi, proprio il fano di appellarsi a una diversa disciplina, lungi dallo scusare l'operato di costoro, è prova della loro intenzione di sottrarsi deliberatamente alla disciplina che vige e che debbono seguire: disciplina che vale non solo per la Cina e per i territori di recente evangelizzazione, ma per tutta la chiesa; disciplina che è stata sancita in virtù di quella universale e suprema potestà di pascere, di reggere e di governare, che fu conferita da nostro Signore ai successori dell'apostolo Pietro. È ben nota, infatti, la solenne definizione del concilio Vaticano: «Fondandoci sulle chiare testimonianze della sacra Scrittura, e in piena armonia con i precisi ed espliciti decreti sia dei Nostri predecessori, i romani pontefici, sia dei concili generali; rinnoviamo la definizione del concilio ecumenico di Firenze, secondo la quale tutti i fedeli debbono credere, che "la santa sede apostolica e il romano pontefice esercitano il primato in tutto il mondo; che il medesimo pontefice è il successore di san Pietro, principe degli apostoli, è il vero vicario di Cristo, il capo di tutta la chiesa, il padre e il dottore dei cristiani; che a lui, nella persona di san Pietro, è stata affidata da nostro Signore Gesù Cristo la piena potestà di pascere, reggere e governare la chiesa universale ". Pertanto insegniamo e dichiariamo che la chiesa romana, per divina disposizione, ha la potestà ordinaria di primato su tutte le altre, e che tale potere di giurisdizione del romano pontefice, di carattere veramente episcopale, è immediato; e che i pastori e i fedeli, di qualunque rito e dignità, sia singolarmente presi, sia tutti insieme, sono tenuti al dovere di subordinazione gerarchica e di vera obbedienza verso di essa, non soltanto nelle cose della fede e della morale, ma anche in quelle che si riferiscono alla disciplina e al governo della chiesa, diffusa nel mondo intero; talché, conservata così l'unità della comunione e della fede col romano pontefice, la chiesa di Cristo sia un unico gregge sotto un unico sommo pastore. Questo è l'insegnamento della verità cattolica, dal quale nessuno può scostarsi senza perdere la fede e la salvezza».13

5. Da quanto vi abbiamo esposto consegue che nessun'altra autorità, che non sia quella del supremo pastore, può revocare l'istituzione canonica data a un vescovo; nessuna persona o assemblea, sia di sacerdoti sia di laici, può arrogarsi il diritto di nominare vescovi; nessuno può conferire legittimamente la consacrazione episcopale se prima non sia certa l'esistenza dell'apposito mandato apostolico.14 Sicché, per una siffatta consacrazione abusiva, la quale è un gravissimo attentato alla stessa unità della chiesa, è stabilita la scomunica riservata in modo specialissimo alla sede apostolica, in cui automaticamente incorre non solo chi riceve l'arbitraria consacrazione, ma anche chi la conferisce.15

 




9 Can. 331 § 3.



10 Can. 329 § 2.



11 Litt. enc. Mystici corporis, 29 iun. 1943: AAS 35(1943), pp. 211-212; EE 6/191.



12 Epist. enc. Ad Sinarum gentem, 7 oct. 1954: AAS 47(1955), p. 9; EE 6/1106.



13 Conc. Vat. I, sess.IV, c. 3: Coll. Lac. VII, p. 484; COD 814.



14 Can. 953.



15 cf. S.S. Congregatio S. Officii, Decretum, 9 apr. 1951: AAS 43 (1951), 217-218.




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