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1. Di fronte a così gravi
attentati contro la disciplina e l'unità della chiesa, è Nostro preciso dovere
di ricordare a tutti che ben altri sono la dottrina e
i principi che reggono la costituzione della società divinamente fondata da Gesù Cristo nostro Signore.
2. I sacri canoni infatti chiaramente ed esplicitamente sanciscono che spetta
unicamente alla sede apostolica giudicare circa l'idoneità di un ecclesiastico
per la dignità e la missione episcopale9 e che spetta al romano
pontefice nominare liberamente i vescovi.10 E anche quando, come in
certi casi, nella scelta di un candidato all'episcopato, è ammesso il concorso
di altre persone o enti, ciò avviene legittimamente solo in virtù di una
concessione - espressa e particolare - fatta dalla sede apostolica a persone o
a corpi morali ben determinati, con condizioni e in circostanze ben definite.
Ciò premesso, ne consegue che vescovi non nominati né confermati dalla Santa Sede, e anzi scelti e consacrati contro le
esplicite disposizioni di essa, non possono godere di alcun potere né di
magistero né di giurisdizione; perché la giurisdizione viene ai vescovi
unicamente attraverso il romano pontefice, come già avemmo occasione di
ricordare nella lettera enciclica Mystici corporis: «I vescovi ... in quanto
riguarda la loro diocesi, sono veri pastori che guidano e reggono in nome di
Cristo il gregge assegnato a ciascuno. Mentre fanno ciò, non sono
del tutto indipendenti, perché sono sottoposti alla debita autorità del romano
pontefice, pur fruendo dell'ordinaria potestà di giurisdizione che è comunicata
loro direttamente dallo stesso sommo pontefice».11 Dottrina che avemmo
occasione di richiamare ancora nella lettera Ad Sinarum
gentem a voi successivamente diretta: «La potestà
di giurisdizione, che al sommo pontefice viene
conferita direttamente per diritto divino, proviene ai vescovi dal medesimo
diritto, ma soltanto mediante il successore di san Pietro, al quale non
solamente i semplici fedeli, ma anche tutti i vescovi devono costantemente
essere soggetti e legati con l'ossequio dell'obbedienza e con il vincolo
dell'unità».12
3. E gli atti della
potestà di ordine, posti da tali ecclesiastici , anche
se validi - supposto che sia stata valida la consacrazione loro conferita -
sono gravemente illeciti, cioè peccaminosi e sacrileghi. Tornano al proposito
quanto mai ammonitrici le parole del divino Maestro: «Chi non entra nell'ovile
per la porta, ma vi sale per altra parte, è ladro e brigante» (Gv 10,1); le pecorelle riconoscono la voce del loro vero
pastore, e lo seguono docilmente, «ma non vanno dietro a
un estraneo, anzi fuggono da lui: perché non conoscono la voce degli estranei»
(Gv 10,5).
4. Sappiamo bene che,
purtroppo, per legittimare le loro usurpazioni, i ribelli si richiamano alla
prassi seguita in altri secoli; ma tutti vedono che cosa mai diverrebbe la
disciplina ecclesiastica se, in una questione o nell'altra, fosse lecito a
chiunque di rifarsi a disposizioni che non sono più in vigore, in quanto la suprema autorità ha, da diverso tempo, disposto
altrimenti. Anzi, proprio il fano di appellarsi a una diversa disciplina, lungi dallo scusare l'operato di
costoro, è prova della loro intenzione di sottrarsi deliberatamente alla
disciplina che vige e che debbono seguire: disciplina che vale non solo per la
Cina e per i territori di recente evangelizzazione, ma per tutta la chiesa;
disciplina che è stata sancita in virtù di quella universale e suprema potestà
di pascere, di reggere e di governare, che fu conferita da nostro Signore ai
successori dell'apostolo Pietro. È ben nota, infatti, la solenne definizione
del concilio Vaticano: «Fondandoci sulle chiare testimonianze della sacra
Scrittura, e in piena armonia con i precisi ed espliciti decreti sia dei Nostri
predecessori, i romani pontefici, sia dei concili generali; rinnoviamo la
definizione del concilio ecumenico di Firenze, secondo la quale tutti i fedeli debbono credere, che "la santa sede apostolica e il
romano pontefice esercitano il primato in tutto il mondo; che il medesimo
pontefice è il successore di san Pietro, principe degli apostoli, è il vero
vicario di Cristo, il capo di tutta la chiesa, il padre e il dottore dei
cristiani; che a lui, nella persona di san Pietro, è stata affidata da nostro
Signore Gesù Cristo la piena potestà di pascere,
reggere e governare la chiesa universale ". Pertanto insegniamo e
dichiariamo che la chiesa romana, per divina disposizione, ha la potestà
ordinaria di primato su tutte le altre, e che tale potere di giurisdizione del
romano pontefice, di carattere veramente episcopale, è immediato; e che i
pastori e i fedeli, di qualunque rito e dignità, sia singolarmente presi, sia tutti insieme, sono tenuti al dovere di subordinazione
gerarchica e di vera obbedienza verso di essa, non soltanto nelle cose della
fede e della morale, ma anche in quelle che si riferiscono alla disciplina e al
governo della chiesa, diffusa nel mondo intero; talché, conservata così l'unità
della comunione e della fede col romano pontefice, la chiesa di Cristo sia un
unico gregge sotto un unico sommo pastore. Questo è l'insegnamento della verità
cattolica, dal quale nessuno può scostarsi senza perdere la fede e la
salvezza».13
5. Da quanto vi abbiamo
esposto consegue che nessun'altra autorità, che non
sia quella del supremo pastore, può revocare l'istituzione canonica data a un vescovo; nessuna persona o assemblea, sia di sacerdoti
sia di laici, può arrogarsi il diritto di nominare vescovi; nessuno può
conferire legittimamente la consacrazione episcopale se prima non sia certa
l'esistenza dell'apposito mandato apostolico.14 Sicché, per una
siffatta consacrazione abusiva, la quale è un gravissimo attentato alla stessa
unità della chiesa, è stabilita la scomunica riservata in modo specialissimo
alla sede apostolica, in cui automaticamente incorre non solo chi riceve
l'arbitraria consacrazione, ma anche chi la conferisce.15
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