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1. Trascorso felicemente il
primo anno dalla promulgazione della Nostra Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, avendo
davanti agli occhi la moltitudine di tante anime nascoste "con Cristo in
Dio",1 le quali nel mondo aspirano alla santità e "con grande
cuore ed animo volenteroso",2 consacrano lietamente tutta la vita
a Dio, non possiamo fare a meno di rendere grazie alla Divina Bontà, per questa
nuova schiera che ha accresciuto nel mondo l'esercito di coloro che professano
i consigli evangelici; e per il valido aiuto che in maniera veramente
provvidenziale ha rinforzato l'apostolato cattolico in questi nostri tempi così
turbolenti e luttuosi.
2. Lo Spirito Santo che
incessantemente ricrea e rinnova la faccia3 della terra ognor più desolata e deturpata per tanti e così grandi
mali, con grazia grande e speciale ha richiamato a sé molti dilettissimi
figli e figlie, che di gran cuore benediciamo nel Signore, affinché riuniti e
disciplinati negl'Istituti Secolari, siano il sale che non vien
meno4 di questo mondo insulso e tenebroso, a cui non
appartengono,5 ma nel quale tuttavia devono rimanere per divina
disposizione; siano la luce che risplende e non si estingue fra le tenebre di
questo mondo,6 siano il poco ma efficace fermento che, operando sempre
e dappertutto, mescolato ad ogni classe di cittadini, dalle più umili alle più
alte, si sforza di raggiungere e di permeare tutti e ciascuno colla parola, coll'esempio e con ogni altro mezzo, fino a che la massa ne
sia impregnata in modo che tutta fermenti in Cristo.7
3. Affinché tanti Istituti,
sorti in tutte le parti del mondo per la consolante effusione dello Spirito di Gesù Cristo,8 si possano dirigere efficacemente
secondo le norme della Costituzione Apostolica, e possano produrre con
abbondanza quegli ottimi frutti di santità che se ne sperano, e affinché
saldamente e sapientemente schierati in campo,9 possano combattere
valorosamente le battaglie del Signore, nelle opere di apostolato sia proprie
sia comuni, Noi confermando con grande letizia la su ricordata Costituzione
Apostolica, dopo matura deliberazione, Motu proprio, e con sicura conoscenza, e con
la pienezza della potestà apostolica, dichiariamo, decretiamo e stabiliamo
quanto segue:
4. I. Le Associazioni di
chierici o di laici che, nel mondo professano la perfezione cristiana, e che
possiedono in modo certo tutti gli elementi e i
requisiti prescritti nella Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia
non devono e non possono essere lasciate arbitrariamente, per qualsiasi
pretesto tra le comuni Associazioni di fedeli (cc.
684-725), ma necessariamente devono essere portate ed elevate alla natura e
alla forma propria degli Istituti Secolari, che meglio risponde al loro
carattere e alle loro necessità.
5. II. Nell'elevare le dette
Associazioni di fedeli alla superiore forma di
Istituti Secolari (cfr. n. l
), e nel dare un ordinamento sia generale che particolare a questi Istituti, si
deve tener presente che ciò che forma il carattere proprio e specifico di
questi Istituti cioè la secolarità, in cui risiede tutta la loro ragione
d'essere, sia sempre e in tutto messa in evidenza. Nulla si deve togliere dalla
piena professione della perfezione cristiana, saldamente fondata sui consigli evangelici, e veramente religiosa nella
sostanza, ma la perfezione si deve esercitare e professare nel mondo, e perciò
si deve accomodare alla vita secolare in tutto ciò che è lecito e che si può
accordare coi doveri e le pratiche della stessa perfezione .
6. Tutta la vita dei soci
degl'Istituti Secolari, consacrata a Dio con la professione della perfezione,
deve convertirsi in apostolato, il quale si deve esercitare sempre e santamente
con tale purità d'intenzione, intima unione con Dio, generosa dimenticanza e
forte abnegazione di se stesso e amore delle anime, che non manifesti solamente
lo spirito interiore che lo informa, ma che anche lo alimenti e lo rinnovi
continuamente. Questo apostolato, che abbraccia tutta la vita, suol essere sentito sempre così profondamente e così
sinceramente in questi Istituti, che coll'aiuto e la disposizione della Divina Provvidenza sembra che
la sete e l'ardore delle anime non abbia dato soltanto la felice occasione alla
consacrazione della vita, ma che in gran parte abbia imposto il suo ordinamento
e la sua fisionomia particolare; e che in modo meraviglioso il così detto fine
specifico abbia richiesto e creato anche quello generico. Questo apostolato degl'Istituti Secolari, non solo si deve esercitare
fedelmente nel mondo, ma per così dire con i mezzi del mondo, e
perciò deve avvalersi delle professioni, gli esercizi, le forme, i luoghi e le
circostanze rispondenti a questa condizione di secolari.
7. III. A norma della
Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia (art. II, § l) non compete agli Istituti
Secolari ciò che si riferisce alla disciplina canonica dello stato religioso, e
in generale non vale né si può applicare ad essi la
legislazione religiosa. Invece si può conservare tutto ciò che negli Istituti
si trova armonicamente congiunto con il loro carattere secolare, purché non
impedisca minimamente la piena consacrazione di tutta la vita e si accordi con
la Costituzione Provida
Mater Ecclesia
8. IV. Agli Istituti Secolari
si può applicare la costituzione gerarchica interdiocesana ed universale a modo
di corpo organico (ib. art. IX), e senza dubbio questa applicazione
deve dare ad essi interno vigore, influsso più ampio ed efficace e stabilità.
Tuttavia nell'adattare questo ordinamento agli
Istituti Secolari, si deve tener conto della natura del fine che persegue
l'Istituto, la maggiore o minore espansione, il grado della sua evoluzione e
maturità, le circostanze in cui si trova, ed altre cose simili. Né si devono
rigettare o disprezzare quelle forme di Istituti che
si uniranno in confederazione e che vogliono conservare e moderatamente
favorire il carattere locale nelle singole nazioni, regioni, diocesi, purché
sia retto ed informato dal senso di cattolicità della Chiesa.
9. V. Gli Istituti Secolari,
benché i loro membri vivano nel mondo, tuttavia per la piena consacrazione a
Dio ed alle anime che essi professano con la approvazione
della Chiesa, e per l'interno ordinamento gerarchico ed universale che possono
avere in diversi gradi, in virtù della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia
a con ragione sono annoverati tra gli stati di perfezione che dalla
Chiesa stessa sono stati ordinati e riconosciuti giuridicamente.
Consapevolmente perciò furono affidati alla competenza ed alla sollecitudine di
questa S. Congregazione che regola e si prende cura
degli stati pubblici di perfezione. Perciò, salvi sempre, a
tenore dei canoni e della espressa prescrizione della
Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia (art.
IV §§ l e 2), i diritti della S. Congregazione del
Consiglio inerenti ai comuni pii sodalizi e alle pie unioni di fedeli (c. 250 §
2), e della S. Congregazione di Propaganda Fide riguardo alle Associazioni di
ecclesiastici per i seminari a favore delle missioni straniere (c. 252 § 3),
tutte le associazioni di qualsiasi parte del mondo - anche se godano
dell'approvazione dell'Ordinario o di quella pontificia - non appena si
riconosca che hanno gli elementi e i requisiti propri degli Istituti Secolari,
si devono ridurre necessariamente e subito a questa nuova forma, secondo le
norme predette (cfr. n. l );
e affinché si conservi l'unità di direzione, abbiamo decretato che siano
demandate di diritto alla sola Congregazione dei Religiosi, nel cui seno è
stato costituito un Ufficio speciale per gli Istituti
Secolari.
10. VI. Ai dirigenti poi e
agli assistenti dell'Azione Cattolica e delle altre Associazioni di fedeli nel
cui seno si educano contemporaneamente a vivere una
vita tutta cristiana e si iniziano all'esercizio dell'apostolato un così gran
numero di giovani eletti i quali si sentono chiamati da una vocazione
soprannaturale a raggiungere una perfezione più alta, sia nelle Religioni, sia
nelle Società di vita comune, sia anche negli Istituti Secolari, con animo
paterno raccomandiamo di favorire generosamente queste sante vocazioni, di
offrire la loro collaborazione non solamente alle Religioni e alle Società, ma
anche a questi Istituti veramente provvidenziali, e di servirsi volentieri
della loro attiva collaborazione, salva però sempre la disciplina interna dei
medesimi.
11. Di quanto abbiamo
stabilito Motu proprio, con la Nostra autorità ne affidiamo la fedele esecuzione
alla S. Congregazione dei Religiosi e alle altre Congregazioni menzionate più
sopra, agli Ordinari locali e ai Dirigenti delle Associazioni interessate,
nella parte che compete a ciascuno.
12. Quanto abbiamo stabilito
con questa lettera, data Motu proprio, vogliamo che sia sempre valido e fermo, nonostante
qualsiasi cosa in contrario.
Roma, presso S. Pietro, 12 marzo 1948, all'inizio del
decimo anno del Nostro Pontificato.
PIO XII
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