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Giovanni Paolo II
Ecclesia in Urbe

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TITOLOPRINCIPI ORIENTATIVI

 

Art. 1

 

Ogni attività svolta nell'ambito del Vicariato di Roma, a qualsiasi livello e con qualsiasi grado di responsabilità, è sempre di natura sua pastorale, orientata cioè alla realizzazione del mistero della salvezza per la Chiesa di Cristo che è in Roma, e favorisce così quell'esemplarità di cui questa Chiesa particolare di origine apostolica è debitrice all'intera Chiesa cattolica e a tutti gli uomini nel mondo.8

Art. 2

 

Il fine di ogni attività svolta dagli uffici del Vicariato di Roma è quello di sostenere e promuovere la nuova evangelizzazione seguendo gli indirizzi del programma pastorale diocesano e ponendosi altresì a servizio di tutti i soggetti e realtà ecclesiali, in specie le parrocchie, per far crescere — mediante un'assidua opera di formazione e coordinamento — la loro comunione e l'unità pastorale, in vista di un più incisivo e permanente impegno missionario nella Città e nel mondo.

Art. 3

 

Pur nella distinzione dei compiti e nella responsabilità propria di ciascuno, tutti coloro che lavorano a qualsiasi titolo negli uffici del Vicariato dell'Urbe, scelti in base a pietà, competenza, zelo ed esperienza pastorale, prestino la loro valida collaborazione in spirito di servizio, guardando alla diaconia di Cristo che è venuto a servire e non ad essere servito.9

Art. 4

 

I singoli uffici, pur rispondendo a peculiari finalità, avranno fra loro unità e stretta coordinazione di indirizzi, di scelte e di attività, al fine di ottenere una organica e fruttuosa azione pastorale, secondo gli orientamenti del programma pastorale diocesano.10

Art. 5

 

La vitalità degli uffici deve essere assicurata anche mediante un'integrazione vicendevole e, ove possibile, mediante un opportuno avvicendamento del personale direttivo. Per una più efficace mediazione con le comunità ecclesiali presteranno la loro collaborazione, anche a tempo parziale e secondo la loro specifica competenza, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, laici di diversi ambienti pastorali.11

Art. 6

 

Da parte di tutti dovrà esserci l'impegno di una costante personale assiduità e di un progressivo aggiornamento, nonché un concreto inserimento nella vita e nell'azione pastorale diocesana; e da parte dei sacerdoti anche un'attiva partecipazione alla cura d'anime.12

Art. 7

 

Nel nuovo Regolamento Generale per il personale del Vicariato di Roma,13 che dovrà essere da me approvato, sarà contenuta la normativa circa le funzioni e le attività del personale in servizio presso il medesimo Vicariato, sotto il profilo organizzativo, disciplinare ed economico.




8 Cfr ibid. 1 § 1, l.c., 8.



9 2 Cfr ibid., 1 § 2, l.c.



10 Cfr ibid., 1 § 3, l.c., 9.



11 Cfr ibid., 1 § 4, l.c.



12 Cfr ibid., 1 § 5, l.c.



13 Cfr ibid., Regulae Vicariatus, 24, l.c., 18.






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