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| Giovanni Paolo II Ecclesia in Urbe IntraText CT - Lettura del testo |
TITOLO II - STRUTTURA CENTRALE DEL VICARIATO
Il Vicariato di Roma, organo della Santa Sede dotato di personalità giuridica ed amministrazione propria, svolge la funzione di Curia diocesana14 caratterizzata dalla peculiare natura della Diocesi di Roma. Pertanto in via sussidiaria si applicano ad esso le norme del diritto universale, in quanto compatibili con la sua indole e funzione.
Nell'ambito della Diocesi di Roma, i fedeli che si trovano nel territorio della Città del Vaticano sono soggetti alla giurisdizione dell'Arciprete pro tempore della Basilica Vaticana, mio Vicario Generale per la Città del Vaticano.15
Il Cardinale Vicario, a mio nome e per mio mandato, esercita il ministero episcopale di magistero, santificazione e governo pastorale per la Diocesi di Roma con potestà ordinaria vicaria nei termini da me stabiliti. Egli, perciò, ha l'alta ed effettiva direzione del Vicariato ed è giudice ordinario della Diocesi di Roma.16
Il Cardinale Vicario provvederà a riferirmi periodicamente e ogniqualvolta lo riterrà necessario circa l'attività pastorale e la vita della Diocesi. In particolare, non intraprenderà iniziative importanti senza aver prima a me riferito.17
Il Cardinale Vicario è il legale rappresentante della Diocesi di Roma e del Vicariato di Roma.
Il Cardinale Vicario non cessa dal suo Ufficio nella vacanza della Sede Apostolica.18
Il Cardinale Vicario è coadiuvato dal Vicegerente e dai Vescovi ausiliari da me nominati.19
§ 1 – Il Vicegerente, insignito del titolo di Arcivescovo, esercita la giurisdizione ordinaria vicaria in stretta comunione ed in costante raccordo con il Cardinale Vicario entro i limiti stabiliti, avendo cura che le direttive impartite dal Cardinale Vicario vengano attuate e promuovendo un autentico spirito di comunione fra tutte le realtà operanti nella Curia diocesana.20
§ 2 – Esercita anche i poteri propri del Cardinale Vicario quando questi sia impedito o assente o l'Ufficio del medesimo sia vacante.21
L'Ufficio del Vicegerente non cessa durante la vacanza della Sede Apostolica.22
§ 1 – I Vescovi ausiliari sono Vicari episcopali ed esercitano il loro ministero nel settore territoriale o nell'ambito pastorale per cui sono stati nominati, o in entrambi.23
§ 2 – Essi hanno la facoltà ordinaria, in tutta la Diocesi, di celebrare i sacramenti ed i sacramentali nonché di assistere ai matrimoni. Hanno altresì tutte le facoltà che il Cardinale Vicario con suo decreto conferirà loro. Nel caso delle Sacre Ordinazioni, sono soggetti al disposto dei cann. 1015-1017 C.I.C.24
§ 3 – Alle facoltà di cui al paragrafo precedente si applica il can. 409 § 2 C.I.C.
Il Prelato Segretario, da me nominato su presentazione del Cardinale Vicario, ha il compito di moderatore degli Uffici del Vicariato. A lui spetta di coadiuvare il Cardinale Vicario ed il Vicegerente nell'esercizio delle loro funzioni, come pure di coordinare le attività connesse alla trattazione degli affari amministrativi e di curare che gli altri addetti del Vicariato svolgano fedelmente l'ufficio a loro affidato.25