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Giovanni Paolo II
Ecclesia in Urbe

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TITOLO III - ORGANI CONSULTIVI DEL VICARIATO

 

Art. 19

 

Il Consiglio episcopale è presieduto dal Cardinale Vicario ed è composto dal Vicegerente, dai Vescovi ausiliari26 e dal Prelato Segretario.

Art. 20

 

Il Cardinale Vicario si avvale del parere del Consiglio dei Parroci prefetti per l'elaborazione e la verifica del programma pastorale diocesano e per la formulazione delle linee direttive dell'immediata azione pastorale.27

Art. 21

 

Il Cardinale Vicario si avvale parimenti del parere di altri organismi consultivi diocesani:28 il Collegio dei consultori,29 il Consiglio presbiterale30 ed il Consiglio pastorale,31 retti da propri statuti da lui approvati.

Art. 22

 

§ 1 – Il Consiglio diocesano degli affari economici,32 presieduto dal Cardinale Vicario o dal Vicegerente, ha il compito di predisporre ogni anno il preventivo della gestione economica della Diocesi e di approvare il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite.

§ 2 – Il Cardinale Vicario chiede il parere del Consiglio negli affari di particolare rilievo.




26 Cfr ibid., 2 § 6; 3 § 4, l.c., 11-12.



27 Cfr ibid., 2 § 8, l.c., 11.



28 Cfr ibid., 2 § 7, l.c.



29 Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 502.



30 Cfr ibid., can. 495 ss.



31 Cfr ibid., can. 511 ss.



32 Cfr ibid., can. 492 ss.






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