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Giovanni Paolo II
Ecclesia in Urbe

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TITOLO IV - GLI UFFICI DEL VICARIATO

 

Art. 23

 

Il Vicariato o Curia diocesana di Roma si articola in uffici pastorali e amministrativi ed in organi giudiziari.33

Art. 24

 

A sostegno dell'attività propria del Cardinale Vicario, del Vicegerente, dei Vescovi ausiliari e del Prelato Segretario generale è costituito l'Ufficio di segreteria.

Art. 25

 

§ 1 – Ogni Ufficio, oltre al Direttore, può avere un Vicedirettore ed uno o più Addetti.

§ 2 – I Direttori di tutti gli Uffici, come i Parroci della Diocesi di Roma, sono nominati dal Cardinale Vicario previa mia approvazione; i Vicedirettori e gli altri Addetti sono nominati dal Cardinale Vicario.

Art. 26

 

Il Cancelliere ha le competenze previste dal Codice di Diritto Canonico34 e dirige l'Ufficio di cancelleria.

Art. 27

 

§ 1 – L'Economo ha le competenze previste dal Codice di Diritto Canonico e dirige l'Ufficio amministrativo.

§ 2 – L'Economo diocesano è nominato per un quinquennio35 e può essere riconfermato anche per più mandati consecutivi.

Art. 28

 

Per rispondere alle esigenze della Diocesi, in conformità ai principi ed alle norme di cui sopra, sono istituiti nel Vicariato i seguenti uffici, centri e servizi, la cui diversa denominazione non comporta differenze di grado:

di carattere pastorale:

– Ufficio catechistico e Servizio per il catecumenato

– Ufficio per la pastorale scolastica e l'insegnamento della religione

– Ufficio scuola cattolica

– Ufficio liturgico

– Ufficio clero

– Servizio per la formazione permanente del clero

– Ufficio per la vita consacrata

– Servizio per le vocazioni

– Ufficio per le aggregazioni laicali e le confraternite

– Centro per la cooperazione missionaria tra le Chiese

– Ufficio per l'ecumenismo, il dialogo interreligioso ed i nuovi culti

– « Caritas » diocesana

– Ufficio per la pastorale delle migrazioni

– Centro per la pastorale familiare

– Servizio per la pastorale giovanile

– Ufficio per la pastorale universitaria

– Centro per la pastorale sanitaria

– Ufficio per la pastorale sociale

– Ufficio comunicazioni sociali

– Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport

di carattere amministrativo:

– Ufficio di cancelleria

– Ufficio matrimoni

– Archivio generale

– Archivio storico diocesano

– Ufficio amministrativo

– Ufficio giuridico

– Ufficio per l'edilizia di culto

– Centro elaborazione dati.

Art. 29

 

Presso il Vicariato di Roma è costituita, sotto la presidenza del Cardinale Vicario, l'Opera Romana Pellegrinaggi, che per il raggiungimento delle sue specifiche finalità è dotata di un proprio statuto e di un proprio regolamento, approvati dallo stesso Cardinale Vicario.

Art. 30

 

§ 1 – Il Cardinale Vicario — previa mia approvazione — ha la potestà di costituire nuovi Uffici pastorali e di modificare o sopprimere quelli esistenti, con la flessibilità richiesta dal graduale adeguamento delle strutture alle esigenze pastorali.

§ 2 – Il Cardinale Vicario può costituire commissioni diocesane con carattere consultivo, che nella loro attività fanno riferimento agli Uffici competenti per materia.

 




33 Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 3 § 1: AAS 69 (1977), 12; art. 8 della presente Costituzione e – per quanto compatibile – Codice di Diritto Canonico, cann. 469-494.



34 Cfr cann. 474 e 482-488, per quanto compatibili.



35 Codice di Diritto Canonico, can. 494.






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