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| Giovanni Paolo II Ecclesia in Urbe IntraText CT - Lettura del testo |
TITOLO IV - GLI UFFICI DEL VICARIATO
Il Vicariato o Curia diocesana di Roma si articola in uffici pastorali e amministrativi ed in organi giudiziari.33
A sostegno dell'attività propria del Cardinale Vicario, del Vicegerente, dei Vescovi ausiliari e del Prelato Segretario generale è costituito l'Ufficio di segreteria.
§ 1 – Ogni Ufficio, oltre al Direttore, può avere un Vicedirettore ed uno o più Addetti.
§ 2 – I Direttori di tutti gli Uffici, come i Parroci della Diocesi di Roma, sono nominati dal Cardinale Vicario previa mia approvazione; i Vicedirettori e gli altri Addetti sono nominati dal Cardinale Vicario.
Il Cancelliere ha le competenze previste dal Codice di Diritto Canonico34 e dirige l'Ufficio di cancelleria.
§ 1 – L'Economo ha le competenze previste dal Codice di Diritto Canonico e dirige l'Ufficio amministrativo.
§ 2 – L'Economo diocesano è nominato per un quinquennio35 e può essere riconfermato anche per più mandati consecutivi.
Per rispondere alle esigenze della Diocesi, in conformità ai principi ed alle norme di cui sopra, sono istituiti nel Vicariato i seguenti uffici, centri e servizi, la cui diversa denominazione non comporta differenze di grado:
– Ufficio catechistico e Servizio per il catecumenato
– Ufficio per la pastorale scolastica e l'insegnamento della religione
– Servizio per la formazione permanente del clero
– Ufficio per la vita consacrata
– Ufficio per le aggregazioni laicali e le confraternite
– Centro per la cooperazione missionaria tra le Chiese
– Ufficio per l'ecumenismo, il dialogo interreligioso ed i nuovi culti
– Ufficio per la pastorale delle migrazioni
– Centro per la pastorale familiare
– Servizio per la pastorale giovanile
– Ufficio per la pastorale universitaria
– Centro per la pastorale sanitaria
– Ufficio per la pastorale sociale
– Ufficio comunicazioni sociali
– Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport
– Ufficio di cancelleria
– Ufficio per l'edilizia di culto
Presso il Vicariato di Roma è costituita, sotto la presidenza del Cardinale Vicario, l'Opera Romana Pellegrinaggi, che per il raggiungimento delle sue specifiche finalità è dotata di un proprio statuto e di un proprio regolamento, approvati dallo stesso Cardinale Vicario.
§ 1 – Il Cardinale Vicario — previa mia approvazione — ha la potestà di costituire nuovi Uffici pastorali e di modificare o sopprimere quelli esistenti, con la flessibilità richiesta dal graduale adeguamento delle strutture alle esigenze pastorali.
§ 2 – Il Cardinale Vicario può costituire commissioni diocesane con carattere consultivo, che nella loro attività fanno riferimento agli Uffici competenti per materia.