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Giovanni Paolo II
Ecclesia in Urbe

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TITOLO V - I TRIBUNALI

 

Art. 31

 

Presso il Vicariato di Roma sono costituiti tre distinti

Tribunali:

– il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma;36

– il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio;37

– il Tribunale di Appello.38

Art. 32

 

§ 1 – Il Cardinale Vicario, in virtù della potestà ordinaria vicaria che esercita in nome del Sommo Pontefice, è giudice ordinario39 della Diocesi di Roma e Moderatore dei Tribunali.40

§ 2 – Il Vicegerente di Roma esercita la potestà propria del Cardinale Vicario sui Tribunali nel caso di impedimento o di assenza del medesimo, o qualora l'ufficio resti vacante.41

Art. 33

 

I singoli Tribunali sono costituiti dal Vicario Giudiziale, da un numero conveniente di Vicari Giudiziali aggiunti, da Giudici, da Promotori di Giustizia e Difensori del Vincolo, dal Cancelliere, da un congruo numero di Notari42 e dal personale ausiliario.

Art. 34

 

§ 1 – I Vicari Giudiziali dei suddetti Tribunali sono da me nominati per un quinquennio43 e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi. Per il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma la nomina avverrà su presentazione del Cardinale Vicario; per il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio e per il Tribunale di Appello avverrà su presentazione del Cardinale Vicario, previo consenso della Conferenza Episcopale del Lazio.

§ 2 – I Vicari Giudiziali aggiunti ed i Giudici sono nominati dal Cardinale Vicario, previa mia approvazione, per un quinquennio,44 e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi. Nel caso di nomina per il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio45 e per il Tribunale di Appello,46 il Cardinale Vicario conferirà l'Ufficio udita la Conferenza Episcopale del Lazio.

§ 3 – I Promotori di Giustizia, i Difensori del Vincolo, i Cancellieri, i Notari e gli altri addetti sono tutti nominati dal Cardinale Vicario. Nel caso di nomina dei Promotori di Giustizia e dei Difensori del Vincolo per il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio e per il Tribunale di Appello, il Cardinale Vicario conferirà l'ufficio udita la Conferenza Episcopale del Lazio.

Art. 35

 

§ 1 – Salvo il prescritto del can. 1490 C.I.C., nei suddetti Tribunali fungono da Patroni e Procuratori delle parti nelle cause matrimoniali coloro che, iscritti all'Albo dei Procuratori e degli Avvocati del Tribunale della Rota Romana, sono stati approvati dal Cardinale Vicario.

§ 2 – Altri Patroni e Procuratori, compresi quelli iscritti negli elenchi degli altri Tribunali ecclesiastici, possono assumere il patrocinio solo se approvati nei singoli casi dal Cardinale Vicario.47

§ 3 – Possono fungere da Periti coloro che sono stati ammessi dal Cardinale Vicario con suo decreto.

Art. 36

 

§ 1 – Il Vicario Giudiziale esercita l'autorità amministrativa, disciplinare ed economica sul proprio Tribunale ed è tenuto a renderne conto al Moderatore.48

§ 2 – Ogni Tribunale è dotato di una propria amministrazione.49

§ 3 – I Tribunali si atterranno, per quanto compatibile con la loro condizione giuridica, alle disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana in materia di regime amministrativo e di regolamentazione dell'attività di patrocinio.

Art. 37

 

Il Vicario Giudiziale di ogni Tribunale presenta il regolamento interno del proprio Tribunale al Cardinale Vicario che lo approva con suo decreto, udita la Conferenza Episcopale del Lazio quando si tratti del regolamento per il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio e per il Tribunale di Appello. Tale regolamento, complementare a quanto in materia già prevedono il Codice di diritto canonico e le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana di cui all'articolo precedente, deve stabilire i criteri per l'attività amministrativa disciplinare ed economica del Tribunale.50

Art. 38

 

§ 1 – Il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma, retto dai cann. 1419 1437 C.I.C., ha competenza nelle cause che il Codice attribuisce al Tribunale diocesano di primo grado, eccetto le cause di nullità di matrimonio.

§ 2 – Il Tribunale Ordinario tratta altresì le cause dei Santi, in conformità alle disposizioni speciali emanate dalla Santa Sede, le cause di dispensa « super rato et non consummato », le cause di scioglimento del vincolo « in favorem fidei ».

§ 3 – Al suo Vicario Giudiziale è riservato l'accertamento dei requisiti previsti per la determinazione del foro di competenza dal can. 1673 nn. 3 - 4 C.I.C., e il relativo consenso.51

§ 4 – Da questo Tribunale si appella al Tribunale di Appello del Vicariato di Roma o al Tribunale della Rota Romana.52

Art. 39

 

§ 1 – Il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio ha competenza, in armonia con quanto stabilito dalle norme del Motu proprio Qua cura,53 sulle cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio.

§ 2 – Da questo Tribunale si appella al Tribunale di Appello del Vicariato di Roma o al Tribunale della Rota Romana.

Art. 40

 

§ 1 – Il Tribunale di Appello tratta le cause decise in primo grado:

– dal Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma;

– dal Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio;

– dai Tribunali Regionali Campano e Sardo per le cause di nullità di matrimonio;

– dai Tribunali Diocesani delle Diocesi del Lazio;

– dal Tribunale dell'Ordinariato Militare per l'Italia;54

– dal Tribunale della Prelatura Personale della Santa Croce e Opus Dei.55

§ 2 – Da questo Tribunale si appella al Tribunale della Rota Romana.56

Stabilisco che queste leggi e norme abbiano piena efficacia ora e in futuro a partire dal giorno maggio 1998, nonostante qualsiasi circostanza in contrario, pure se prescritta dalle Costituzioni Apostoliche e dagli Ordinamenti dei miei Predecessori o da qualsiasi altra disposizione, anche se meritevole di specialissima menzione.

Dato a Roma, presso san Pietro, il gennaio dell'anno 1998, solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, ventesimo di Pontificato.

 




36 Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 12 § 1: AAS 69 (1977), 15; Codice di Diritto Canonico, can. 1419 § 1.



37 Cfr Pio XI, Motu proprio Qua cura (8 dicembre 1938): AAS 30 (1938), 410-413; Codice di Diritto Canonico, can. 1423.



38 Cfr Giovanni Paolo II, Motu proprio Sollicita cura (26 dicembre 1987): AAS 80 (1988), 121-124; Codice di Diritto Canonico, can. 1439.



39 Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 1419.



40 Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 12 § 2: AAS 69 (1977), 15; Giovanni Paolo II, Motu proprio Sollicita cura (26 dicembre 1987), sub « b »: AAS 80 (1988), 123.



41 Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 12 § 2: AAS 69 (1977), 15.



42 Cfr ibid., 13, l.c.; Codice di Diritto Canonico, cann. 1420-1437.



43 Codice di Diritto Canonico, can. 1422; Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 14: AAS 69 (1977), 15.



44 Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 1422.



45 Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 14: AAS 69 (1977), 15.



46 Cfr Giovanni Paolo II, Motu proprio Sollicita cura

 (26 dicembre 1987), sub « c »: AAS 80 (1988), 123.



47 Cfr Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici Regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 5 § 1: Notiziario della C.E.I., n. 2, 26 marzo 1997.



48 Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 15: AAS 69 (1977), 15-16.



49 Cfr ibid., 13, l.c., 15; Giovanni Paolo II, Motu proprio Sollicita cura (26 dicembre 1987), sub « d »: AAS 80 (1988), 123.



50 Cfr Paolo VI, Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 16-17: AAS 69 (1977), 16.



51 Pont. Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, Responsio del 28 febbraio 1986: AAS 78 (1986), 1323.



52 Giovanni Paolo II, Motu proprio Sollicita cura (26 dicembre 1987), sub « a »: AAS 80 (1988), 123.



53 Cfr sub I: AAS 30 (1938), 412; Codice di Diritto Canonico, can. 1423 § 2.



54 Cfr Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decr. prot. 442088 SAT., del 22 settembre 1988.



55 Cfr id., Decr. prot. 4419196 SAT., del 15 gennaio 1996.



56 Codice di Diritto Canonico, can. 1444.




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