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| P. Maurizio Costa, SI Il Governo del/della Superiore/a e il Consiglio IntraText CT - Lettura del testo |
5.- Piuttosto dobbiamo chiederci che intendiamo per “Consiglio”? che intendiamo per “superiore”? che sono i due termini del nostro titolo.
Per Consiglio, del quale al c.627 si ricorda la necessità, si intende il gruppo di definitori, di assistenti, di consiglieri, di consultori secondo le diverse terminologie in uso presso le differenti Congregazioni e Ordini. Tuttavia, a proposito della sua natura, bisogna riconoscere che oggi non c’è una visione condivisa circa tutti i punti tra i canonisti stessi. Anzi, soprattutto circa alcuni particolari, essi si trovano a discutere animatamente tra di loro.
Potremmo polarizzare la nostra riflessione partendo da tre interrogativi:
1) il Superiore fa parte del Consiglio? Si può dire che ne sia membro?
3) Può dirimere la parità di voti sorta in Consiglio.
Ad 1m. : Potremmo raffigurare il problema in questi termini:
Nel 1° Caso il Superiore non fa parte del Consiglio e non si può dire che ne sia membro. Opportunamente si parla di “Consiglio del Superiore” o del “Superiore e il suo Consiglio”. In questo caso il Consiglio è “l’insieme formato dai consultori” (o altrimenti detti “definitori”, “assistenti”, “consiglieri”, talora anche “visitatori”, ecc..secondo i diversi Istituti).
Nel 2° Caso il Consiglio è “l’insieme costituito dal Superiore e dai Consiglieri” o, ancora ci si esprime dicendo: “ Il Superiore e i Consiglieri formano insieme il Consiglio”.
Credo che da un punto di vista strettamente canonico, cioè in base alla sola lettera del Codice di Diritto Canonico, non ci siano dubbi: il can. 127 è chiaro nel presentare la persona giuridica o il gruppo di persone come distinti dallo stesso superiore che chiede il consenso. Concretamente è valido il 1° Caso, mentre sembra non esserci spazi per il 2° Caso. La funzione del collegio o gruppo di cui al c. 127 non è quella di decidere attraverso un voto, ma aiutare il Superiore nel processo di maturazione della sua decisione: le volontà del superiore e del gruppo dei consiglieri sembrano avere oggetti chiaramente distinti. Pertanto mi sembra che venga risolto in radice, con una risposta negativa, l’interrogativo 2) sopra riportato cioè se il Superiore abbia diritto di voto. Verrebbe da rispondere “nego suppositum” perché quest’interrogativo si pone solo nel 2° Caso. Il superiore non può concorrere a formare la maggioranza perché non appartiene allo stesso collegio o gruppo di persone dal quale deve avere il consenso o il parere per poter porre il suo atto giuridico validamente. Del resto, che il Superiore non abbia diritto di dare il suo voto con gli altri, neppure per dirimere la parità dei voti, è attestato da un’interpretazione autentica della Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del CJC del 1 agosto 1985, due anni dopo la promulgazione del Codice attuale.
Tuttavia, non si può proprio dire che il 2° Caso sia totalmente rifiutato, anzi ci sono dati storici inconfutabili che ci dicono che esso è tollerato. Infatti, persino dopo questo documento interpretativo del canone 127, la Santa Sede ha continuato ad approvare Costituzioni che conferiscono al/alla superiore/a il diritto di voto e lo considerano membro del consiglio stesso, quindi non tenendo conto del c. 127 §.1. Questo è un vero inghippo e su di esso si sono versati litri di inchiostro (o meglio migliaia di battute di caratteri!).
È vero che ogni Istituto di VC e ogni Società di Vita Apostolica ha un proprio carisma che deve essere gelosamente custodito e promosso e che, siccome questo si manifesta nella forma di governo, in forza del can. 586, §.1 «è riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo»; è vero, conseguentemente, che anche la figura giuridica del Consiglio deve riflettere l’indole propria dell’Istituto e dipende dal suo carisma; è vero che la Sede Apostolica e il vescovo diocesano devono approvare tale carisma senza schiacciarlo e ferirlo; ma è anche vero che, sebbene io mi senta più spirituale che canonista, anzi proprio perché mi sento più spirituale che canonista, non posso non tener conto del can. 627, §.2 che determina non solo che il diritto proprio può stabilire, oltre i casi previsti dal diritto universale, altri casi che richiedano il consenso o il parere del Consiglio, ma anche che in ogni caso si deve procedere a norma del c. 127. Si noti che questa è l’unica volta in tutto il CJC in cui il c. 127 è espressamente richiamato dal legislatore: è evidente – come fa notare Ghirlanda («Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (can. 127 CIC)» Periodica 90 (2001), 243-244) - la volontà del legislatore «di sottomettere almeno di regola, i Consigli dei Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica alla disciplina del c. 127». La prassi della Sede Apostolica che continua ad approvare Costituzioni che conferiscono al/alla superiore/a il diritto di voto e lo considerano membro del consiglio stesso, mi sembra che vada in senso contrario al CIC e faciliti il governo collegiale che, per altro, essa stessa rifiuta.
Infatti, se da una parte nella Chiesa si fa obbligo che, senza eccezione alcuna, ogni vero e canonico superiore deve avere un consiglio che lo aiuti nel suo governo come organismo di partecipazione e di consultazione di cui egli deve avvalersi nell’esercizio del suo ufficio (cfr. il c.627, §1: «i Superiori abbiano il proprio consiglio a norma delle costituzioni e nell'esercizio del proprio ufficio sono tenuti a valersi della sua opera»), dall’altra essa stessa non considera il Consiglio come un organismo di governo strettamente detto, ma piuttosto di collaborazione al governo, né considera i Consiglieri come Superiori ed esclude in maniera netta un «governo collegiale ordinario ed esclusivo sia per tutto l’Istituto, sia per la Provincia, sia per ogni singola casa, in modo che il Superiore, se vi è, sia un mero esecutore» (decreto Esperimenta del 2 febbraio 1972 circa il punto del governo ordinario, AAS64 (1972), 393-394). [[[A scanso di equivoci si tenga presente che “governo collegiale” non è sinonimo di “governo capitolare”: anche gli Istituti (p. es. quelli monastici) a regime capitolare, devono avere un governo personale del Superiore, senza che lo si riduca ad essere semplice esecutore di quanto determinato in Capitolo!]]] Soprattutto nel primo post-concilio abbiamo assistito ad una reazione contro l’autoritarismo e il personalismo di certi superiori, reazione che ha portato alla soppressione della figura stessa e del ruolo del superiore, con conseguente vuoto di autorità e di responsabilità. Sarebbe stato molto più utile ed efficace, invece, combattere i difetti attraverso la promozione di un governo spirituale che necessita di un’apertura di coscienza e di una relazione profonda personale tra superiore e suddito, impossibile a realizzarsi nella situazione di un governo collegiale. Anzi, questo governo collegiale ha di fatto portato un indurimento legale, che ha reso più difficile l’attuazione di un’autentica e profonda compartecipazione, corresponsabilità e sussidiarietà. Il CIC suggerisce, a mio modo di vedere, una visione più spirituale del governo di quella di certi canonisti o teologi spirituali che, per eliminare l’inconveniente di Consigli bloccati, pensano di attribuire il voto al Superiore, almeno per dirimere la parità (2+2), oppure, pensando di essere progressisti, invocano, come migliore per la vita religiosa, perché attualmente più conforme allo spirito dei nostri tempi, un governo di tipo collegiale. Perché dico che è “più spirituale”?
1. perché ha il coraggio di non mettere gli Istituti di VC e le Società di VA al rimorchio della situazione sociologica dell’oggi: un governo collegiale diventa più facilmente burocratico e capace di schiacciare la persona («Ciò che può apparire più democratico» come osserva Ghirlanda «si può rivelare più oppressivo della persona» Ibid., 247).
2. e, soprattutto, perché ha l’umiltà di non voler risolvere in maniera strettamente canonica, con soli strumenti canonici, questioni strettamente spirituali che richiedono una riflessione nella preghiera, in profondità, da parte di ciascun individuo e l’attuazione dello spirito di comunione, proprio del Vaticano II, che richiede a ciascuno uno sforzo e un impegno ascetico al di là di una quadratura puramente tecnica di dati legislativi. In fondo è il CIC stesso a rinviare, con la sua accentuazione del carattere personale del governo, agli approfondimenti di teologia spirituale che cercheremo di chiarificare ora nella seconda parte, come del resto dovrebbe essere il retto senso della spiritualità e della ricerca autentica della volontà di Dio per promuovere il bene delle comunità e dei singoli ad indurci a far riferimento ai dati canonici.