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| P. Maurizio Costa, SI Il Governo del/della Superiore/a e il Consiglio IntraText CT - Lettura del testo |
PARTE PRIMA
Dati positivi da dover tenere presente.
1. Alcune premesse generali: Prima di addentrarci nei dati più analitici che ci sono offerti dal diritto canonico, mi sembra necessario dire una parola a riguardo di alcune questioni, in generale, in specie a quella del rapporto tra diritto universale e diritto specifico di ogni Congregazione, naturalmente non in astratto ma sempre in riferimento alla nostra questione del Superiore/a e del suo Consiglio.
Dobbiamo ricordarci che la struttura di governo di un Istituto di Vita Consacrata – e la nostra questione ha certamente attinenza con quanto si riferisce alla struttura di governo – riflette il carisma di fondazione dell’Istituto medesimo. Pertanto, toccare e cambiare la struttura di governo può risultare molto pericoloso, perché si possono portare ferite al carisma stesso dell’Istituto. Questo ci fa capire quanto sia difficile e delicato da parte della Chiesa il legiferare intorno a questa materia e perché essa rimandi il più possibile al diritto particolare. Se da una parte essa deve avere criteri in base ai quali discernere per approvare o difendere il carisma fondazionale di ciascun Istituto, da un’altra parte non è pensabile una troppo severa e ristretta legislazione, che potrebbe o mortificare il carisma dell’Istituto e, conseguentemente, lo sviluppo spirituale dei suoi membri o di quanti Dio chiama a vivere tale dono specifico, oppure indurre ad una trasgressione o minore stima della legislazione della Chiesa che spingerebbe sempre più verso un “carismatismo” o “soggettivismo” non solo personale ma anche corporativo. Per questo dobbiamo considerare seriamente le prescrizioni canoniche, ma nemmeno dobbiamo considerare “privilegi” nel senso peggiore del termine quelle eccezioni che la Chiesa ammette: questi cosiddetti privilegi sono piuttosto una questione di rispetto nei riguardi del carisma debitamente riconosciuto. [Se poi l’autorità della Chiesa concede che sia disattesa la lettera della legge per altri motivi che non hanno a che fare con un discernimento spirituale debitamente condotto, affari suoi!!!]. Questo è necessario tenerlo presente, per quanto riguarda la nostra materia, per giustificare differenze e difformità del diritto particolare rispetto a determinazioni del diritto universale: essa può ricevere specifica approvazione da parte della S. Sede in considerazione della struttura particolare di governo dell’Istituto richiesta dal suo stesso carisma (cfr. G. GHIRLANDA, «Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (c. 127 CIC)», in Periodica 90 (2001), 241-242). Naturalmente, rivolgendomi a membri di così diverse Congregazioni e non potendo evidentemente conoscere tutti i carismi da essi rappresentati e le Costituzioni di ciascuna di esse, può essere benissimo che quanto dirò appaia ad alcuni un vestito un po’ stretto. Le cause possono essere diverse: ciò può dipendere da una mia imprecisione o minore capacità di farmi capire; o dalla struttura particolare di governo e, quindi, dal carisma del suo proprio Istituto; oppure dalla necessità di una certa conversione che facilmente non è sempre gradita. Sarà, per questo, importante che ci riserviamo un buono spazio per la discussione e per le dovute chiarificazioni.
I canoni ai quali farò riferimento sono quelli che vi sono stati consegnati nell’Appendice 1, vale a dire i cc. 127. 627 e 633. Il primo, il c. 127, riguarda più in generale la necessità da parte di un Superiore (da intendersi in senso più largo che il Superiore in un Istituto di VC, ma più genericamente come persona che nella Chiesa esercita un’autorità o una funzione di direzione o amministrazione) del ricorso al consenso o al consiglio di un collegium vel personarum coetus (che è qualcosa di più ampio che il Consiglio di cui parliamo ora noi relativamente agli Istituti di VC) in ordine al processo di formazione della sua decisione e alla validità della posizione di atti giuridici; gli altri due, i cc.. 627 e 633, riguardano più strettamente la nostra questione e il Consiglio negli Istituti di VC.