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Giovanni Paolo II
Pastores gregis

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  • CAPITOLO SESTO NELLA COMUNIONE DELLE CHIESE
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CAPITOLO SESTO

NELLA COMUNIONE DELLE CHIESE

« La preoccupazione per tutte le Chiese » (2 Cor 11, 28)

55. Scrivendo ai cristiani di Corinto, l'apostolo Paolo rievoca tutto ciò che egli ha patito per il Vangelo: «  Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli; fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese  » (2 Cor 11, 26-28). La conclusione a cui egli giunge è un interrogativo appassionato: «  Chi è debole, che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema?  » (2 Cor 11, 29). È lo stesso interrogativo che interpella la coscienza di ogni Vescovo, in quanto membro del Collegio episcopale.

Lo ricorda espressamente il Concilio Vaticano II quando afferma che tutti i Vescovi, in quanto membri del Collegio episcopale e legittimi successori degli Apostoli per istituzione e per comando di Cristo, sono tenuti ad estendere la loro sollecitudine a tutta la Chiesa. «  Tutti i Vescovi infatti devono promuovere e difendere l'unità della fede e la disciplina comune a tutta la Chiesa, istruire i fedeli all'amore di tutto il Corpo mistico di Cristo, specialmente delle membra povere, sofferenti e di quelle che sono perseguitate a causa della giustizia (cfr Mt 5, 10) e, infine, promuovere ogni attività comune a tutta la Chiesa, specialmente nel procurare che la fede cresca, e sorga per tutti gli uomini la luce della piena verità. Del resto è una verità che, reggendo bene la propria Chiesa come porzione della Chiesa universale, contribuiscono essi stessi efficacemente al bene di tutto il corpo mistico, che è pure un corpo fatto di Chiese  ».206   

Accade così che ogni Vescovo è simultaneamente in relazione con la sua Chiesa particolare e con la Chiesa universale. Lo stesso Vescovo, infatti, che è visibile principio e fondamento dell'unità nella propria Chiesa particolare, è pure il legame visibile della comunione ecclesiastica tra la sua Chiesa particolare e la Chiesa universale. Tutti i Vescovi, pertanto, risiedendo nelle loro Chiese particolari sparse nel mondo, ma sempre custodendo la comunione gerarchica con il Capo del Collegio episcopale e con il Collegio stesso, danno consistenza ed espressione alla cattolicità della Chiesa e nel contempo conferiscono alla loro Chiesa particolare tale nota di cattolicità. Ogni Vescovo, così, è quasi punto di congiunzione della sua Chiesa particolare con la Chiesa universale e testimonianza visibile della presenza dell'unica Chiesa di Cristo nella sua Chiesa particolare. Nella comunione delle Chiese, dunque, il Vescovo rappresenta la sua Chiesa particolare e, in questa, egli rappresenta la comunione delle Chiese. Mediante il ministero episcopale, infatti, le portiones Ecclesiae partecipano alla totalità dell'Una-Santa, mentre questa, sempre attraverso tale ministero, si rende presente nella singola Ecclesiae portio.207   

La dimensione universale del ministero episcopale è pienamente manifestata e attuata quando tutti i Vescovi, in comunione gerarchica col Romano Pontefice, agiscono come Collegio. Riuniti solennemente in un Concilio Ecumenico o sparsi per il mondo, ma sempre in comunione gerarchica col Romano Pontefice, essi costituiscono la prosecuzione del Collegio apostolico.208     Anche in altre forme, però, tutti i Vescovi collaborano tra di loro e con il Romano Pontefice in bonum totius Ecclesiae, e ciò avviene anzitutto perché il Vangelo sia annunciato in tutta la terra e anche per fare fronte ai vari problemi che assillano le diverse Chiese particolari. Nello stesso tempo, anche l'esercizio del ministero del Successore di Pietro per il bene di tutta la Chiesa e di ogni Chiesa particolare, come pure l'azione del Collegio in quanto tale, sono di valido aiuto perché, nelle Chiese particolari affidate alla cura pastorale dei singoli Vescovi diocesani, siano salvaguardate l'unità della fede e la disciplina comune a tutta la Chiesa. Nella Cattedra di Pietro i Vescovi, sia come singoli sia uniti tra di loro come Collegio, trovano il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità della fede e della comunione.209   

Il Vescovo diocesano in relazione alla suprema autorità

56. Il Concilio Vaticano II insegna che «  ai Vescovi, come a successori degli Apostoli, nelle Diocesi loro affidate, per sé spetta tutto il potere ordinario, proprio e immediato, che è necessario per l'esercizio del loro dovere pastorale (munus pastorale), ferma sempre restando in ogni campo la potestà del Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, di riservare alcune cause a se stesso o ad altra autorità  ».210   

Nell'aula sinodale è stata sollevata da qualcuno la questione se non si possa trattare la relazione tra il Vescovo e la suprema autorità alla luce del principio di sussidiarietà, specialmente per quanto concerne i rapporti tra il Vescovo e la Curia romana, auspicando che tali rapporti, in linea con un'ecclesiologia di comunione, si svolgano nel rispetto delle competenze di ciascuno e, quindi, nell'attuazione di una maggiore decentralizzazione. È stato pure chiesto che si studi la possibilità di applicare tale principio alla vita della Chiesa, salvaguardando in ogni caso il fatto che principio costitutivo per l'esercizio dell'autorità episcopale è la comunione gerarchica dei singoli Vescovi con il Romano Pontefice e con il Collegio episcopale.

Come si sa, il principio di sussidiarietà fu formulato dal mio predecessore di v. m. Pio XI per la società civile.211     Il Concilio Vaticano II, che non ha mai usato il termine « sussidiarietà », ha però incoraggiato la condivisione tra gli organismi della Chiesa, avviando una nuova riflessione sulla teologia dell'Episcopato, che sta dando i suoi frutti nella concreta applicazione del principio della collegialità alla comunione ecclesiale. I Padri sinodali hanno tuttavia ritenuto, per quanto riguarda l'esercizio dell'autorità episcopale, che il concetto di sussidiarietà risulti ambiguo e hanno insistito di approfondire teologicamente la natura dell'autorità episcopale alla luce del principio di comunione.212   

Nell'Assemblea sinodale si è parlato più volte del principio di comunione.213     Si tratta di una comunione organica, che si ispira all'immagine del Corpo di Cristo, di cui parla l'apostolo Paolo quando sottolinea le funzioni di complementarità e mutuo aiuto tra le diverse membra nell'unico corpo (cfr 1 Cor 12, 12-31).

Perché, dunque, il ricorso al principio di comunione sia fatto correttamente ed efficacemente, saranno ineludibili alcuni punti di riferimento. Si dovrà innanzitutto tener conto del fatto che nella sua Chiesa particolare, il Vescovo diocesano possiede tutta la potestà ordinaria, propria e immediata, necessaria per l'adempimento del suo ministero pastorale. A lui, pertanto, compete un ambito proprio di esercizio autonomo di tale autorità, ambito riconosciuto e tutelato dalla legislazione universale.214     La potestà del Vescovo, dall'altra parte, coesiste con la potestà suprema del Romano Pontefice, anch'essa episcopale, ordinaria e immediata su tutte le singole Chiese e i raggruppamenti di esse, su tutti i pastori e i fedeli.215   

Altro punto fermo da tener presente: l'unità della Chiesa è radicata nell'unità dell'episcopato, il quale, per essere uno, richiede un Capo del Collegio. Analogamente la Chiesa, per essere una, esige una Chiesa come Capo delle Chiese, quella di Roma il cui Vescovo, Successore di Pietro, è il Capo del Collegio.216     Affinché, dunque, «  ogni Chiesa particolare sia pienamente Chiesa, cioè presenza particolare della Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali, quindi costituita ad immagine della Chiesa universale, in essa dev'essere presente, come elemento proprio, la suprema autorità della Chiesa [...] Il primato del Vescovo di Roma e il Collegio episcopale sono elementi propri della Chiesa universale «  non derivati dalla particolarità delle Chiese  », ma tuttavia interiori a ogni Chiesa particolare [...] L'essere il ministero del successore di Pietro interiore ad ogni Chiesa particolare è espressione necessaria di quella fondamentale mutua interiorità tra Chiesa universale e Chiesa particolare  ».217   

La Chiesa di Cristo, nella sua nota di cattolicità, si realizza pienamente in ogni Chiesa particolare, la quale riceve tutti i mezzi naturali e soprannaturali per adempiere la missione, che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo. Tra questi c'è anche la potestà ordinaria, propria e immediata del Vescovo, richiesta per l'esercizio del suo ministero pastorale (munus pastorale), il quale esercizio, però, è sottoposto alle leggi universali e alle riserve, fatte dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice, alla suprema autorità, oppure ad altra autorità ecclesiastica.218   

La capacità di governo proprio, comprendente anche l'esercizio del magistero autentico,219     intrinsecamente appartenente al Vescovo nella sua Diocesi, si trova all'interno di quella realtà misterica della Chiesa, la quale fa sì che nella Chiesa particolare sia immanente la Chiesa universale, che rende presente la suprema autorità, cioè il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi con la loro potestà suprema, piena, ordinaria e immediata su tutti i fedeli e pastori.220   

Conformemente alla dottrina del Concilio Vaticano II, si deve affermare che la funzione di insegnare (munus docendi) e quella di governare (munus regendi) – quindi la corrispondente potestà di magistero e di governo – nella Chiesa particolare sono da ciascun Vescovo diocesano esercitate, per loro natura, nella comunione gerarchica con il Capo del Collegio e con il Collegio stesso.221     Ciò non indebolisce l'autorità episcopale, anzi la rafforza, in quanto i vincoli della comunione gerarchica che legano i Vescovi alla Sede Apostolica richiedono una necessaria coordinazione tra la responsabilità del Vescovo diocesano e quella della suprema autorità, che è dettata dalla natura stessa della Chiesa. È lo stesso diritto divino a porre i limiti dell'esercizio dell'una e dell'altra. La potestà dei Vescovi, per questo, «  non è sminuita dalla potestà suprema e universale, ma anzi è da essa affermata, corroborata e rivendicata, poiché lo Spirito Santo conserva invariata la forma di governo da Cristo Signore stabilita nella sua Chiesa  ».222   

Bene si espresse pertanto il Papa Paolo VI quando, aprendo il terzo periodo del Concilio Vaticano II, affermò: «  Come voi, venerati Fratelli nell'episcopato, sparsi sulla terra per dare consistenza ed espressione alla vera cattolicità della Chiesa, avete bisogno di un centro, d'un principio di unità nella fede e nella comunione, quale appunto trovate in questa Cattedra di Pietro; così Noi abbiamo bisogno che voi Ci siate sempre vicini per dare sempre più al volto della Sede Apostolica la sua prestanza, la sua umana e storica realtà, anzi la consonanza alla sua fede, l'esempio al compimento dei suoi doveri, il conforto nelle sue tribolazioni  ».223   

La realtà della comunione, che è alla base di tutte le relazioni intraecclesiali 224     e che è stata messa in luce anche nella discussione sinodale, costituisce una relazione di reciprocità tra il Romano Pontefice e i Vescovi. Infatti, se da una parte il Vescovo, per esprimere in pienezza il suo stesso ufficio e fondare la cattolicità della sua Chiesa, deve esercitare la potestà di governo che gli è propria (munus regendi), nella comunione gerarchica con il Romano Pontefice e con il Collegio episcopale, dall'altra parte il Romano Pontefice, Capo del Collegio, nell'esercizio del suo ministero di supremo pastore della Chiesa (munus supremi Ecclesiae pastoris), agisce sempre nella comunione con tutti gli altri Vescovi, anzi con tutta la Chiesa.225     Nella comunione ecclesiale, allora, come il Vescovo non è solo, ma è continuamente riferito al Collegio e al suo Capo ed è da essi sostenuto, così anche il Romano Pontefice non è solo, ma è sempre in riferimento ai Vescovi ed è da essi sostenuto. È questa un'altra ragione per cui l'esercizio della potestà suprema del Romano Pontefice non annulla, ma afferma, corrobora e rivendica la stessa potestà ordinaria, propria e immediata del Vescovo nella sua Chiesa particolare.

Le visite « ad limina Apostolorum »

57. Una manifestazione e insieme un mezzo di comunione tra i Vescovi e la Cattedra di Pietro sono le visite ad limina Apostolorum.226     Tre, infatti, sono i momenti principali di tale avvenimento, con un loro proprio significato.227     Anzitutto il pellegrinaggio ai sepolcri dei principi degli Apostoli Pietro e Paolo, che indica il riferimento a quell'unica fede di cui essi diedero testimonianza a Roma con il loro martirio.

Connesso con questo momento è l'incontro col Successore di Pietro. In occasione della visita ad limina, infatti, i Vescovi si riuniscono attorno a lui e attuano, secondo il principio di cattolicità, una comunicazione di doni tra tutti quei beni che per opera dello Spirito si ritrovano nella Chiesa, sia a livello particolare e locale, sia a livello universale.228     Ciò che allora si attua non è semplicemente una reciproca informazione, ma soprattutto l'affermazione e il consolidamento della collegialità (collegialis confirmatio) nel corpo della Chiesa, per la quale si ha l'unità nella diversità, generando una specie di «  perichoresis  » tra la Chiesa universale e le Chiese particolari, che si può paragonare al movimento per il quale il sangue parte dal cuore verso le estremità del corpo e da queste torna al cuore.229     La linfa vitale che viene da Cristo, unisce tutte le parti, come la linfa della vite che va ai tralci (cfr Gv 15, 5). Ciò si rende evidente, in particolare, nella Celebrazione eucaristica dei Vescovi con il Papa. Ogni Eucaristia, infatti, è celebrata in comunione col Vescovo proprio, col Romano Pontefice e col Collegio Episcopale e, mediante questi, con i fedeli della Chiesa particolare e di tutta la Chiesa, così che la Chiesa universale è presente in quella particolare e questa è inserita, insieme con le altre Chiese particolari, nella comunione della Chiesa universale.

Fin dai primi secoli il riferimento ultimo della comunione è alla Chiesa di Roma, dove Pietro e Paolo hanno dato la loro testimonianza di fede. Infatti con essa, per la sua posizione preminente, è necessario che concordi ogni Chiesa, perché essa è la garanzia ultima dell'integrità della tradizione trasmessa dagli Apostoli.230     La Chiesa di Roma presiede alla comunione universale della carità,231     tutela le legittime varietà e nello stesso tempo veglia perché la particolarità non solo non nuoccia all'unità, ma la serva.232     Tutto ciò comporta la necessità della comunione delle varie Chiese con la Chiesa di Roma, perché tutte si possano trovare nell'integrità della Tradizione apostolica e nell'unità della disciplina canonica per la custodia della fede, dei Sacramenti e della via concreta alla santità. Tale comunione delle Chiese è espressa dalla comunione gerarchica tra i singoli Vescovi e il Romano Pontefice.233     Dalla comunione cum Petro et sub Petro di tutti i Vescovi, attuata nella carità, scaturisce il dovere della collaborazione di tutti con il Successore di Pietro, per il bene della Chiesa intera e quindi di ogni Chiesa particolare. La visita ad limina è diretta appunto a questo fine.

Il terzo aspetto delle visite ad limina è costituito dall'incontro con i responsabili dei Dicasteri della Curia romana: trattando con loro, i Vescovi hanno diretto accesso ai problemi di competenza dei singoli Dicasteri, e sono così introdotti ai vari aspetti della comune sollecitudine pastorale. Al riguardo, i Padri sinodali hanno chiesto che, nel segno della mutua conoscenza e fiducia, si facciano più frequenti i rapporti tra Vescovi, singoli o uniti nelle Conferenze episcopali, e Dicasteri della Curia romana,234     in modo che questi, direttamente informati sui problemi concreti delle Chiese, possano meglio svolgere il loro servizio universale.

Senza dubbio le visite ad limina, insieme con la relazione quinquennale sullo stato della Diocesi,235     sono mezzi efficaci per l'attuazione dell'esigenza di reciproca conoscenza, che sgorga dalla stessa realtà della comunione tra i Vescovi e il Romano Pontefice. La presenza dei Vescovi a Roma per la visita può, anzi, essere occasione opportuna per affrettare, da una parte, la risposta alle questioni da loro presentate ai Dicasteri e per favorire, dall'altra, secondo l'auspicio da essi manifestato, una loro consultazione individuale o collettiva, in vista della predisposizione di documenti di rilevante importanza generale; nell'occasione potranno, inoltre, essere opportunamente illustrati ai medesimi Vescovi, prima della loro pubblicazione, eventuali documenti che la Santa Sede intendesse indirizzare alla Chiesa nel suo insieme o specificamente alle loro Chiese particolari.

Il Sinodo dei Vescovi

58. Secondo un'esperienza ormai consolidata, ogni Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, in qualche modo espressiva dell'episcopato, mostra in maniera peculiare lo spirito di comunione che unisce i Vescovi con il Romano Pontefice e i Vescovi tra di loro, permettendo di esprimere un approfondito giudizio ecclesiale, sotto l'azione dello Spirito, riguardo ai vari problemi che assillano la vita della Chiesa.236   

Come è noto, durante il Concilio Vaticano II emerse l'esigenza che i Vescovi potessero aiutare meglio il Romano Pontefice nell'esercizio del suo ufficio. Fu proprio in considerazione di ciò che il mio predecessore di v. m. Paolo VI istituì il Sinodo dei Vescovi,237     pur tenendo presente l'apporto che già recava al Romano Pontefice il Collegio dei Cardinali. Mediante il nuovo organismo si poteva così esprimere più efficacemente l'affetto collegiale e la sollecitudine dei Vescovi per il bene di tutta la Chiesa.

Gli anni trascorsi hanno mostrato come i Vescovi, in unione di fede e di carità, possano prestare valido aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nell'esercizio del suo ministero apostolico, sia per la salvaguardia della fede e dei costumi, che per l'osservanza della disciplina ecclesiastica. Lo scambio di notizie sulle Chiese particolari, infatti, facilitando la concordanza di sentenze anche su questioni dottrinali, è un modo valido per rafforzare la comunione.238   

Ogni Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi è una forte esperienza ecclesiale, anche se nelle modalità delle sue procedure rimane sempre perfettibile.239     I Vescovi riuniti nel Sinodo rappresentano anzitutto le proprie Chiese, ma tengono presenti anche i contributi delle Conferenze episcopali dalle quali sono designati e dei cui pareri circa le questioni da trattare si fanno portatori. Essi esprimono così il voto del Corpo gerarchico della Chiesa e, in qualche modo, quello del popolo cristiano, del quale sono i pastori.

Il Sinodo è un evento in cui si rende particolarmente evidente che il Successore di Pietro, nell'adempimento del suo ufficio, è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e con tutta la Chiesa.240     «  Spetta al Sinodo dei Vescovistabilisce al riguardo il Codice di Diritto Canonicodiscutere sulle questioni da trattare ed esprimere propri voti, non però dirimerle ed emanare decreti su di esse, a meno che in casi determinati il Romano Pontefice, cui spetta in questo caso ratificare le decisioni del Sinodo, non abbia concesso potestà deliberativa  ».241     Il fatto che il Sinodo abbia normalmente una funzione solo consultiva non ne diminuisce l'importanza. Nella Chiesa, infatti, il fine di qualsiasi organo collegiale, consultivo o deliberativo che sia, è sempre la ricerca della verità o del bene della Chiesa. Quando poi si tratta della verifica della medesima fede, il consensus Ecclesiae non è dato dal computo dei voti, ma è frutto dell'azione dello Spirito, anima dell'unica Chiesa di Cristo.

Proprio perché il Sinodo è al servizio della verità e della Chiesa, come espressione della vera corresponsabilità da parte di tutto l'episcopato in unione con il suo Capo riguardo al bene della Chiesa, nel dare il voto o consultivo o deliberativo i Vescovi, insieme agli altri membri del Sinodo, esprimono comunque la partecipazione al governo della Chiesa universale. Come il mio predecessore di v. m. Paolo VI, anche io ho sempre fatto tesoro delle proposte e dei pareri espressi dai Padri sinodali, facendoli entrare nel processo di elaborazione del documento che raccoglie i risultati del Sinodo, e che proprio per questo amo qualificare come «  post-sinodale  ».

La comunione tra i Vescovi e tra le Chiese a livello locale

59. Oltre che a livello universale, sono molte e varie le forme nelle quali può esprimersi, e di fatto si esprime, la comunione episcopale e quindi la sollecitudine per tutte le Chiese sorelle. I rapporti scambievoli tra i Vescovi, poi, vanno ben oltre i loro incontri istituzionali. La coscienza viva della dimensione collegiale del ministero che è stato loro comunicato deve spingerli a realizzare fra di loro, soprattutto nell'ambito della medesima Conferenza episcopale, a livello sia della Provincia che della Regione ecclesiastica, le molteplici espressioni della fraternità sacramentale, che vanno dalla reciproca accoglienza e stima alle varie attenzioni di carità e concreta collaborazione.

Come ho già scritto in precedenza, «  molto è stato fatto dal Concilio Vaticano II in poi anche per quanto riguarda la riforma della Curia Romana, l'organizzazione dei Sinodi, il funzionamento delle Conferenze episcopali. Ma certamente molto resta da fare, per esprimere al meglio le potenzialità di questi strumenti della comunione, oggi particolarmente necessari di fronte all'esigenza di rispondere con prontezza ed efficacia ai problemi che la Chiesa deve affrontare nei cambiamenti così rapidi del nostro tempo  ».242     Il nuovo secolo, allora, deve trovarci tutti impegnati più che mai a valorizzare e sviluppare gli ambiti e gli strumenti che servono ad assicurare e a garantire la comunione tra i Vescovi e tra le Chiese.

Ogni azione del Vescovo compiuta nell'esercizio del proprio ministero pastorale è sempre un'azione compiuta nel Collegio. Che si tratti di esercizio del ministero della Parola o del governo nella propria Chiesa particolare, o anche di decisione presa con gli altri Fratelli nell'episcopato riguardo alle altre Chiese particolari della stessa Conferenza episcopale, in ambito provinciale o regionale, rimane sempre azione nel Collegio, perché compiuta conservando la comunione con tutti gli altri Vescovi e con il Capo del Collegio, nonché impegnando la propria responsabilità pastorale. Tutto questo, poi, si realizza non già in virtù di una convenienza umana di coordinamento, bensì di una sollecitudine verso le altre Chiese, che deriva dall'essere, ciascun Vescovo, inserito e raccolto in un Corpo o Collegio. Ogni Vescovo, infatti, è simultaneamente responsabile, anche se in modi diversi, della Chiesa particolare, delle Chiese sorelle più vicine e della Chiesa universale.

Opportunamente, pertanto, i Padri sinodali hanno ribadito che «  Vivendo nella comunione episcopale, i singoli Vescovi sentano come proprie le difficoltà e le sofferenze dei loro Fratelli nell'episcopato. Affinché questa comunione episcopale sia rafforzata e divenga sempre più forte, i singoli Vescovi e le singole Conferenze episcopali considerino attentamente la possibilità che le loro Chiese hanno di aiutare quelle più povere  ».243     Sappiamo che tale povertà può consistere sia in una forte penuria di sacerdoti o di altri operatori pastorali, sia in una grave mancanza di mezzi materiali. Tanto in un caso come nell'altro, a soffrire è l'annuncio del Vangelo. È per questo che, in linea con quanto già il Concilio Vaticano II inculcava,244     faccio mio il pensiero dei Padri sinodali i quali hanno auspicato che siano favorite le relazioni di fraterna solidarietà tra le Chiese di antica evangelizzazione e le cosiddette «  giovani Chiese  », anche stabilendo dei «  gemellaggi  », che si concretizzino nella comunicazione di esperienze e di agenti pastorali, nonché di aiuti pecuniari. Ciò infatti conferma l'immagine della Chiesa come «  famiglia di Dio  », nella quale i più forti sostengono i più deboli per il bene di tutti.245   

Si traduce così nella comunione delle Chiese la comunione dei Vescovi, la quale si esprime pure nelle amorevoli attenzioni verso quei Pastori che, più degli altri Fratelli e per ragioni soprattutto legate a situazioni locali, sono stati o, purtroppo, sono ancora provati dalla sofferenza, nella condivisione il più delle volte delle sofferenze dei loro fedeli. Una categoria di Pastori meritevole di particolare attenzione, a motivo del numero crescente di coloro che si trovano a farne parte, è quella dei Vescovi emeriti. Ad essi, nella Liturgia di conclusione della X Assemblea Generale Ordinaria, insieme con i Padri sinodali ho spesso rivolto il pensiero. La Chiesa intera ha grande considerazione per questi carissimi Fratelli, che restano membri importanti del Collegio episcopale, ed è grata per il servizio pastorale che hanno svolto e ancora svolgono mettendo la loro saggezza e la loro esperienza a disposizione della comunità. L'autorità competente non manchi di valorizzare questo loro personale patrimonio spirituale, in cui è pure depositata una parte preziosa della memoria delle Chiese che hanno guidato per anni. È doveroso porre ogni impegno per assicurare loro condizioni di serenità spirituale ed economica nel contesto umano da essi ragionevolmente desiderato. Si studino inoltre le possibilità di un ulteriore utilizzo delle loro competenze all'interno dei vari organismi delle Conferenze Episcopali.246   

Le Chiese cattoliche orientali

60. Nella medesima prospettiva della comunione tra i Vescovi e tra le Chiese i Padri sinodali hanno riservato un'attenzione tutta particolare alle Chiese cattoliche orientali, tornando a considerare le venerande e antiche ricchezze delle loro tradizioni, le quali costituiscono un tesoro vivo che coesiste con analoghe espressioni della Chiesa latina. Le une e le altre insieme illuminano maggiormente l'unità cattolica del Popolo santo di Dio.247   

Non c'è dubbio, poi, che le Chiese cattoliche dell'Oriente, in ragione della loro affinità spirituale, storica, teologica, liturgica e disciplinare con le Chiese ortodosse e le altre Chiese orientali che non sono ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica, hanno un titolo specialissimo per la promozione dell'unità dei cristiani, sopratutto dell'Oriente. E ciò sono chiamate a fare, come tutte le Chiese, con la preghiera e con l'esemplare vita cristiana; inoltre, come loro specifico contributo, esse sono chiamate ad aggiungere la loro religiosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali.248   

Le Chiese patriarcali e il loro Sinodo

61. Tra le istituzioni proprie delle Chiese cattoliche orientali emergono le Chiese patriarcali. Esse appartengono a quei raggruppamenti di Chiese che, come afferma il Concilio Vaticano II,249     per divina Provvidenza, nel succedersi del tempo si sono organicamente costituiti e che godono sia di disciplina e di usi liturgici propri, sia di un comune patrimonio teologico e spirituale, sempre conservando l'unità della fede e dell'unica divina costituzione della Chiesa universale. La loro particolare dignità è data dal fatto che esse, quasi matrici di fede, hanno generato altre Chiese, le quali sono come loro figlie e perciò fino ai nostri tempi a loro legate da un più stretto vincolo di carità nella vita sacramentale e nel mutuo rispetto dei diritti e dei doveri.

Quest'istituzione patriarcale è ben antica nella Chiesa. Già attestata nel primo Concilio ecumenico di Nicea, essa è stata riconosciuta dai primi Concili ecumenici ed è tuttora la forma tradizionale di governo nelle Chiese orientali.250     Nella sua origine e struttura particolare, pertanto, essa è d'istituzione ecclesiastica. Appunto per questo il Concilio Ecumenico Vaticano II ha espresso il desiderio che «  dove sia necessario si erigano nuovi Patriarcati, la cui fondazione è riservata al Concilio Ecumenico o al Romano Pontefice  ».251     Chiunque nelle Chiese orientali ha una potestà sovraepiscopale e sovralocale – come i Patriarchi e i Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcalipartecipa della suprema autorità che il Successore di Pietro ha su tutta la Chiesa, ed esercita questa sua potestà nel rispetto, oltre che del Primato del Romano Pontefice,252     anche dell'ufficio dei singoli Vescovi, senza invadere il campo della loro competenza e senza limitare il libero esercizio delle funzioni loro proprie.

I rapporti, infatti, tra i Vescovi di una Chiesa patriarcale e il Patriarca, che a sua volta è il Vescovo dell'eparchia patriarcale, si sviluppano sulla base stabilita già in antichità nei Canoni degli Apostoli: «  Bisogna che i Vescovi di ciascuna nazione sappiano chi tra loro è il primo e lo considerino come loro capo e non facciano nulla di importante senza il suo assenso; ciascuno non si occuperà che di ciò che riguarda il suo distretto e i territori che da esso dipendono; ma anch'egli non faccia nulla senza l'assenso di tutti; così la concordia regnerà e Dio sarà glorificato, per Cristo nello Spirito Santo  ».253     Questo canone esprime l'antica prassi della sinodalità nelle Chiese d'Oriente, offrendone al tempo stesso il fondamento teologico e il significato dossologico, poiché è affermato chiaramente che l'azione sinodale dei Vescovi nella concordia rende culto e gloria a Dio Uno e Trino.

Nella vita sinodale delle Chiese patriarcali, dunque, dev'essere riconosciuta un'attuazione effettiva della dimensione collegiale del ministero episcopale. Tutti i Vescovi legittimamente consacrati partecipano al Sinodo della loro Chiesa patriarcale in quanto pastori di una porzione del Popolo di Dio. Tuttavia, il ruolo del primo, ossia del Patriarca, è riconosciuto come un elemento a suo modo costituente l'azione collegiale. Non si , infatti, alcuna azione collegiale senza un «  primo  » riconosciuto come tale. La sinodalità, per altro verso, non distruggediminuisce la legittima autonomia d'ogni Vescovo nel governo della propria Chiesa; afferma, però, l'affetto collegiale dei Vescovi corresponsabili di tutte le Chiese particolari comprese nel Patriarcato.

Al Sinodo patriarcale è riconosciuta una vera potestà di governo. Esso, infatti, elegge il Patriarca e i Vescovi per gli uffici entro il territorio della Chiesa patriarcale, nonché i candidati all'episcopato per gli uffici fuori dai confini della Chiesa patriarcale da proporre per la nomina al Romano Pontefice.254     Oltre al consenso o parere necessari per la validità di determinati atti di competenza del Patriarca, al Sinodo spetta emanare le leggi, che hanno il loro vigore entro – e in caso di leggi liturgiche anche oltre – i confini della Chiesa patriarcale.255     Il Sinodo, inoltre, restando salva la competenza della Sede Apostolica, è il tribunale superiore dentro i confini della stessa Chiesa patriarcale.256     Per la gestione, poi, degli affari più importanti, specialmente di quelli che riguardano l'aggiornamento delle forme e dei modi di apostolato e della disciplina ecclesiastica, il Patriarca e anche il Sinodo patriarcale si avvalgono della collaborazione consultiva dell'Assemblea patriarcale, che il Patriarca convoca almeno ogni cinque anni.257   

L'organizzazione metropolitana e delle Province ecclesiastiche

62. Un modo concreto per favorire la comunione tra i Vescovi e la solidarietà tra le Chiese è ridare vitalità all'antichissima istituzione delle Province ecclesiastiche, dove i Metropoliti sono strumento e segno sia della fraternità tra i Vescovi della Provincia che della loro comunione con il Romano Pontefice.258     Un lavoro pastorale comune, difatti, per la somiglianza dei problemi che assillano i singoli Vescovi e per il fatto che il numero limitato di essi permette un'intesa maggiore e più efficace, sarà certamente meglio programmato nelle assemblee dei Vescovi della stessa Provincia e soprattutto nei Concili provinciali.

Dove, per il bene comune, si riterrà opportuna l'erezione delle Regioni ecclesiastiche, simile funzione potrà essere svolta dalle assemblee dei Vescovi della medesima Regione o, comunque, dai Concili plenari. Al riguardo, poi, è da ribadire quanto già espresso dal Concilio Vaticano II: «  La veneranda istituzione dei Sinodi e dei Concili riprenda nuovo vigore, per provvedere più adeguatamente e più efficacemente all'incremento della fede e alla tutela della disciplina nelle varie Chiese, secondo le mutate circostanze dei tempi  ».259     In essi i Vescovi potranno agire esprimendo non solo la comunione tra di loro, ma anche quella con tutte le componenti della porzione di Popolo di Dio loro affidata; tali componenti sono rappresentate nei Concili a norma del diritto.

Nei Concili particolari, infatti, proprio per la partecipazione in essi anche di presbiteri, diaconi, religiosi, religiose e laici, sebbene solo con voto consultivo, è in modo immediato espressa non soltanto la comunione tra i Vescovi, ma anche la comunione tra le Chiese. I Concili particolari, inoltre, come momento ecclesiale solenne, richiedono una riflessione accurata nella preparazione, che coinvolge tutte le categorie di fedeli, in modo tale da renderli luogo adatto per le decisioni più importanti, specialmente quelle riguardanti la fede. Il posto dei Concili particolari, perciò, non può essere preso dalle Conferenze episcopali, come precisa lo stesso Concilio Vaticano II quando auspica che i Concili particolari riprendano nuovo vigore. Le Conferenze episcopali, invece, possono essere un valido strumento per la preparazione dei Concili plenari.260   

Le Conferenze episcopali

63. Non s'intende affatto, con questo, sottacere l'importanza e l'utilità delle Conferenze dei Vescovi, che hanno trovato nell'ultimo Concilio una loro configurazione istituzionale, precisata ulteriormente nel Codice di Diritto Canonico e nel recente Motu proprio Apostolos suos.261     Istituzioni analoghe sono, nelle Chiese cattoliche orientali, le Assemblee dei Gerarchi di diverse Chiese sui iuris previste dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali «  affinché in uno scambio luminoso di prudenza ed esperienza e mediante un confronto di pareri nasca una santa cospirazione di forze per il bene comune delle Chiese, con cui favorire l'unità di azione, aiutare le attività comuni, promuovere più speditamente il bene della religione e inoltre osservare più efficacemente la disciplina ecclesiastica  ».262   

Queste assemblee di Vescovi sono oggi, come si esprimevano anche i Padri sinodali, un valido strumento per esprimere e portare a pratica attuazione lo spirito collegiale dei Vescovi. Per questo, le Conferenze episcopali sono da valorizzare ulteriormente in tutte le loro potenzialità.263     Esse, infatti, «  si sono sviluppate notevolmente ed hanno assunto il ruolo di organo preferito dai Vescovi di una nazione o di un determinato territorio per lo scambio di vedute, per la consultazione reciproca e per la collaborazione a vantaggio del bene comune della Chiesa: “esse sono diventate in questi anni una realtà concreta, viva ed efficiente in tutte le parti del mondo”. La loro rilevanza appare dal contributo efficace che recano all'unità tra i Vescovi, e quindi all'unità della Chiesa, rivelandosi uno strumento assai valido per rinsaldare la comunione ecclesiale  ».264   

Poiché membri delle Conferenze episcopali sono solo i Vescovi e tutti quelli che nel diritto sono equiparati ai Vescovi diocesani, anche se non insigniti del carattere episcopale,265     il fondamento teologico di esse è, a differenza dei Concili particolari, immediatamente la dimensione collegiale della responsabilità del governo episcopale. Solo indirettamente lo è la comunione tra le Chiese.

Essendo, in ogni caso, le Conferenze episcopali un organo permanente che si riunisce periodicamente, la loro funzione sarà efficace se si porrà come ausiliaria rispetto a quella che i singoli Vescovi svolgono per diritto divino nella loro Chiesa. A livello di singola Chiesa, infatti, il Vescovo diocesano pasce nel nome del Signore il gregge a lui affidato come pastore proprio, ordinario e immediato e il suo agire è strettamente personale, non collegiale, anche se animato dallo spirito comunionale. A livello, quindi, di raggruppamenti di Chiese particolari per zone geografiche (nazione, regione, ecc.), i Vescovi ad esse preposti non esercitano congiuntamente la loro cura pastorale con atti collegiali pari a quelli del Collegio episcopale, il quale, come soggetto teologico è indivisibile.266     Per questo i Vescovi della stessa Conferenza episcopale riuniti in Assemblea esercitano congiuntamente per il bene dei loro fedeli, nei limiti delle competenze loro attribuite dal diritto o da un mandato delle Sede Apostolica, solo alcune delle funzioni che scaturiscono dal loro ministero pastorale (munus pastorale).267   

È certo che le Conferenze episcopali più numerose richiedono, proprio per svolgere il loro servizio a favore dei singoli Vescovi che le formano e quindi delle singole Chiese, una complessa organizzazione. In ogni caso è da «  evitare la burocratizzazione degli uffici e delle commissioni operanti tra le riunioni plenarie  ».268     Le Conferenze episcopali, infatti, «  con le loro commissioni e uffici esistono per aiutare i Vescovi e non per sostituirsi a essi  »,269     e ancor meno per costituire una struttura intermedia tra la Sede Apostolica e i singoli Vescovi. Le Conferenze episcopali possono offrire un valido aiuto alla Sede Apostolica esprimendo il loro parere su specifici problemi di carattere più generale.270   

Le Conferenze episcopali, poi, esprimono e attuano lo spirito collegiale che unisce i Vescovi e, di conseguenza, la comunione tra le varie Chiese, stabilendo tra di loro, specialmente tra le più vicine, strette relazioni nella ricerca di un bene maggiore.271     Ciò può essere realizzato in vari modi, mediante consigli, simposi, federazioni. Di notevole rilevanza sono specialmente le riunioni continentali dei Vescovi, che però non assumono mai le competenze che sono riconosciute alle Conferenze episcopali. Tali riunioni sono di grande aiuto per fomentare tra le Conferenze episcopali delle diverse nazioni quella collaborazione che, in questo tempo di «  globalizzazione  », si rivela particolarmente necessaria per affrontarne le sfide ed attuare una vera «  globalizzazione della solidarietà  ».272   

L'unità della Chiesa e il dialogo ecumenico

64. La preghiera del Signore Gesù per l'unità fra tutti i suoi discepoli (ut unum sint: Gv 17, 21) costituisce per ogni Vescovo un pressante appello ad un preciso dovere apostolico. Non è possibile attendersi questa unità come frutto dei nostri sforzi; essa è principalmente dono della Trinità Santa alla Chiesa. Ciò tuttavia non dispensa i cristiani dal porre ogni impegno, a cominciare da quello della preghiera, per affrettare il cammino verso la piena unità. Rispondendo alle preghiere e alle intenzioni del Signore e alla sua oblazione sulla Croce per radunare i figli dispersi (cfr Gv 11, 52), la Chiesa cattolica si sente impegnata in modo irreversibile nel dialogo ecumenico, dal quale dipende l'efficacia della sua testimonianza nel mondo. Occorre, dunque, perseverare sulla via del dialogo della verità e dell'amore.

Molti Padri sinodali hanno richiamato la specifica vocazione che ogni Vescovo ha di promuovere nella propria diocesi questo dialogo e di svilupparlo in veritate et caritate (cfr Ef 4, 15). Lo scandalo della divisione fra i cristiani, infatti, è avvertito da tutti come un segnale opposto alla speranza cristiana. Le forme concrete per questa promozione del dialogo ecumenico, poi, sono state indicate nella migliore conoscenza reciproca tra la Chiesa cattolica e le altre Chiese e Comunità ecclesiali che non sono in piena comunione con essa; in incontri e iniziative appropriate, e soprattutto nella testimonianza della carità. Esiste, in effetti, un ecumenismo della vita quotidiana, fatto di reciproca accoglienza, ascolto e collaborazione, che possiede una singolare efficacia.

D'altra parte, i Padri sinodali hanno pure avvertito il rischio di gesti poco ponderati, segnali di un «  ecumenismo impaziente  », che possono arrecare danno al cammino in atto verso l'unità piena. È, perciò, molto importante che da tutti siano accolti e messi in pratica i retti principi del dialogo ecumenico, come pure che su di essi s'insista nei seminari con i candidati al ministero sacro, nelle parrocchie e nelle altre strutture ecclesiali. La stessa vita interna della Chiesa, poi, deve offrire una testimonianza d'unità nel rispetto e nell'apertura di spazi sempre più ampi nei quali siano accolte e sviluppino le loro grandi ricchezze le diverse tradizioni teologiche, spirituali, liturgiche e disciplinari.273   

La missionarietà nel ministero episcopale

65. In quanto membri del Collegio episcopale, i Vescovi sono consacrati non solo per una Diocesi, ma per la salvezza di tutti gli uomini.274     Questa dottrina esposta nel Concilio Vaticano II è stata richiamata dai Padri sinodali per mettere in evidenza il fatto che ogni Vescovo dev'essere consapevole dell'indole missionaria del proprio ministero pastorale. Tutta la sua azione pastorale, dunque, deve essere caratterizzata da uno spirito missionario, per suscitare e conservare nell'animo dei fedeli l'ardore per la diffusione del Vangelo. Per questo è compito del Vescovo suscitare, promuovere e dirigere nella propria Diocesi attività e iniziative missionarie, anche sotto l'aspetto economico.275   

Non meno importante, poi, come è stato affermato nel Sinodo, è incoraggiare la dimensione missionaria nella propria Chiesa particolare promovendo, a seconda delle diverse situazioni, valori fondamentali come il riconoscimento del prossimo, il rispetto della diversità culturale e una sana interazione fra le differenti culture. Il carattere sempre più multiculturale delle città e delle società, d'altra parte, soprattutto come conseguenza delle migrazioni internazionali, stabilisce nuove situazioni dalle quali emerge una particolare sfida missionaria.

Nell'Aula sinodale vi sono stati anche interventi che hanno posto in evidenza alcune questioni relative ai rapporti tra i Vescovi diocesani e le Congregazioni religiose missionarie, sottolineando la necessità al riguardo di una più approfondita riflessione. Al tempo stesso, è stato riconosciuto il grande contributo di esperienza che una Chiesa particolare può ricevere dalle stesse Congregazioni di vita consacrata per mantenere viva tra i fedeli la dimensione missionaria.

In questo suo zelo il Vescovo si mostri servo e testimone della speranza. La missione, infatti, è senza dubbio l'indice esatto della fede in Cristo e nel suo amore per noi: 276     l'uomo di tutti i tempi è da essa sospinto ad una vita nuova, animata dalla speranza. Annunciando Cristo risorto, infatti, i cristiani presentano Colui che inaugura una nuova era della storia e proclamano al mondo la buona notizia di una salvezza integrale e universale, che contiene in sé la caparra di un mondo nuovo, in cui il dolore e l'ingiustizia faranno posto alla gioia e alla bellezza. All'inizio di un nuovo millennio, poi, quando si è acuita la coscienza dell'universalità della salvezza e si sperimenta che l'annuncio del Vangelo deve essere ogni giorno rinnovato, dall'Assemblea sinodale giunge l'invito a non diminuire l'impegno missionario, anzi ad ampliarlo in una sempre più profonda cooperazione missionaria.

 




206    Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 23.



207    Cfr Paolo VI, Discorso in apertura del terzo periodo del Concilio (14 settembre 1964): AAS 56 (1964), 813; Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio (28 maggio 1992), 9. 11-14: AAS 85 (1993), 843-845.



208    Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 22; Codice di Diritto Canonico, cann. 337; 749 § 2; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, cann. 50; 597 § 2.



209    Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 23.



210    Decr. sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, 8.



211    Cfr Lett. enc. Quadragesimo anno (15 maggio 1931): AAS 23 (1931), 203.



212    Cfr Propositio 20.



213    Cfr Relatio post disceptationem, 15-17: L'Osservatore Romano, 14 ottobre 2001, p. 4; Propositio 20.



214    Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 381 § 1; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 178.



215    Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium 22; Codice di Diritto Canonico, cann. 331 e 333; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, cann. 43 e 45 § 1.



216    Cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio (28 maggio 1992),12: AAS 85 (1993), 845-846.



217    Ibid., 13: l.c., 846.



218    Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium 27; Decr. sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus 8; Codice di Diritto Canonico, can. 381 § 1; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 178.



219    Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 753; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 600.



220    Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 22; Codice di Diritto Canonico, cann. 333 § 1; 336; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, cann. 43; 45 § 1; 49.



221    Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 21; Codice di Diritto Canonico, can. 375 § 2.



222    Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 27; cfr Codice di Diritto Canonico, can. 333 § 1; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 45 § 1.



223    Cfr Discorso in apertura del terzo periodo del Concilio (14 settembre 1964): AAS 56 (1964), 813.



224    Cfr Sinodo dei Vescovi, II Assemblea Generale Straordinaria, Relazione Finale Exeunte coetu (7 dicembre 1985), C. 1: L'Osservatore Romano, 10 dicembre 1985, p. 7.



225    Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 333 § 2; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 45 § 2.



226    Cfr Propositio 27.



227    Cfr Giovanni Paolo II, Cost. ap. Pastor Bonus (28 giugno 1988) art. 31: AAS 80 (1988), 868; Adnexum I, 6: ibid., 916-917; Codice di Diritto Canonico, can. 400 § 1; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 208.



228    Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 13.



229    Cfr Giovanni Paolo II, Cost. ap. Pastor Bonus, Adnexum (28 giugno 1988) I, 2; I, 5: AAS 80 (1988), 913; 915.



230    Cfr S. Ireneo, Contro le eresie 3, 3, 2: PG 7, 848.



231    Cfr S. Ignazio d'Antiochia, Ai Romani 1, 1: PG 5, 685.



232    Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 13.



233    Cfr ibid., 21-22; Decr. sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, 4.



234    Cfr Propositiones 26 e 27.



235    Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 399; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 206.



236    Cfr Propositio 25.



237    Cfr Motu proprio Apostolica sollicitudo (15 settembre 1965): AAS 57 (1965), 775-780; Conc. Ecum. Vat. II., Decr. sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, 5.



238    Cfr Paolo VI, Motu proprio Apostolica sollicitudo (15 settembre 1965), II: AAS 57 (1965), 776-777; Allocuzione ai Padri sinodali (30 settembre 1967): AAS 59 (1967), 970-971.



239    Cfr Propositio 25.



240    Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 333 § 2; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 45 § 2.



241    Can. 343.



242    Lett. ap. Novo millennio ineunte (6 gennaio 2001), 44: AAS 93 (2001), 298.



243    Propositio 31; Cfr Giovanni Paolo II, Motu proprio Apostolos suos (21 maggio 1998), 13: AAS 90 (1998), 650-651.



244    Cfr Decr. sull'ufficio pastorale dei Vesovi nella Chiesa Christus Dominus, 6.



245    Cfr Propositio 32.



246    Cfr Propositio 33.



247    Cfr Propositio 21.



248    Cfr Propositio 22.



249    Cfr Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 23; Decr. sulle Chiese Orientali Cattoliche, Orientalium Ecclesiarum, 11.



250    Cfr Giovanni Paolo II, Cost. ap. Sacri canones (18 ottobre 1990): AAS 82 (1990), 1037.



251    Decr. sulle Chiese Orientali Cattoliche Orientalium Ecclesiarum, 11.



252    Cfr Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, cann. 76 e 77.



253    Cfr Canones Apostolorum, VIII, 47, 34: ed. F.X. Funk, I, 572-574.



254    Cfr Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, cann. 110 § 3 e 149.



255    Cfr ibid., cann. 110 § 1 e 150 §§ 2,3.



256    Cfr ibid., cann. 110 § 2 e 1062.



257    Cfr ibid., cann. 140-143.



258    Cfr Propositio 28; Codice di Diritto Canonico, can. 437 § 1; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 156 § 1.



259    Decr. sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, 36.



260    Cfr Codice di Diritto Canonico, cann. 441; 443.



261    Cfr AAS 90 (1998), 641-658.



262    Can. 322.



263    Cfr Propositiones 29 e 30.



264    Giovanni Paolo II, Motu proprio Apostolos suos (21 maggio 1998), 6: AAS 90 (1998), 645-646.



265    Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 450.



266    Cfr Giovanni Paolo II, Motu proprio Apostolos suos (21 maggio 1998), 10.12: AAS 90 (1998), 648-650.



267    Cfr ibid., nn. 12; 13; 19: l.c., 649-651.653-654; Codice di Diritto Canonico, cann. 381 § 1; 447; 455 § 1.



268    Giovanni Paolo II, Motu proprio Apostolos suos (21 maggio 1998), 18: AAS 90 (1998), 653.



269    Ibid.



270    Cfr Propositio 25.



271    Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 459 § 1.



272    Cfr Propositio 30.



273    Cfr Propositio 60.



274    Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sull'attività missionaria della Chiesa Ad gentes, 38.



275    Cfr Propositio 63.



276    Cfr Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptoris missio (7 dicembre 1990), 11: AAS 83 (1991), 259-260.






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