1.4 Interventi legislativi della Chiesa in tema di
musei ecclesiastici
La legislazione dello Stato Pontificio del primo ottocento,
in tema di tutela e di conservazione delle antichità e delle opere d’arte,
conferma le disposizioni precedentemente pronunciate
dai vari Pontefici a partire dal XV secolo, intese a limitare la distruzione
dei monumenti di epoca romana e la dispersione delle opere classiche. Essa
inoltre contiene idee moderne e innovative in fatto di musei. Il celebre
Chirografo di Pio VII del 1° ottobre 1802 afferma che le istituzioni statali
preposte a ciò debbono “procurare che i Monumenti, e
le belle opere dell’Antichità […], si conservino quasi i veri Prototipi, ed
esemplari del Bello, religiosamente e per istruzione publica,
e si aumentino ancora con il discuoprimento di altre
rarità”.12 Anzi è possibile rilevare, alla base del principio di
inalienabilità e di inamovibilità dai confini dello Stato dei reperti
archeologici e di gran parte delle altre opere d’arte, il concetto della loro
pubblica utilità ai fini dell’istruzione. Viene di conseguenza la decisione di
utilizzare fondi pubblici – nonostante le ristrettezze dei tempi – per
“l’acquisto delle cose interessanti in aumento nei nostri Musei; sicuri che la
spesa diretta al fine di promuovere le Belle Arti, è largamente compensata
dagli immensi vantaggi, che ne ritraggono i Sudditi, e lo Stato”.13
Le prescrizioni della Santa Sede del
XX secolo in materia di musei sono indirizzate ai vescovi dell’Italia, ma per
analogia è possibile ritenerle valide per la Chiesa universale. Generalmente
queste non concernono esclusivamente gli istituti museali,
ma sono inserite in un contesto più ampio che
comprende anche archivi, biblioteche e l’intera arte sacra, secondo una
prospettiva che considera il bene culturale anche sotto il profilo pastorale. È
opportuno ricordare al riguardo la Lettera circolare
della Segreteria di Stato del 15 aprile 1923, che suggerisce di “fondare […],
ove già non sia, e organizzare bene un Museo Diocesano nell’episcopio o presso
la Cattedrale”.14 Si deve fare pure riferimento alla seconda Lettera
inviata dal cardinal Pietro Gasparri il 1° settembre
1924. Questa, nel notificare ai vescovi italiani la costituzione della
Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra in Italia, dispone la
costituzione in ogni diocesi di Commissioni diocesane (o regionali) per l’Arte
Sacra, il cui compito sia, tra l’altro, “la formazione
e l’ordinamento dei Musei diocesani”.15 Analoghe disposizioni sono
emanate dalla Congregazione del Concilio nelle Disposizioni del 24 maggio
1939,16 ove è indicata come finalità di tali istituzioni la
conservazione delle opere altrimenti destinate alla dispersione. La stessa
Pontificia Commissione Centrale sopra citata elaborò in quegli anni, in
collaborazione con le istituzioni statali, una serie di sussidi destinati alle
diocesi italiane per la creazione e la gestione dei musei diocesani.17
Ha invece valore effettivamente universale la Lettera
circolare della Congregazione per il Clero ai Presidenti delle Conferenze
Episcopali dell’11 aprile 1971, che dispone la
conservazione in un museo diocesano o interdiocesano di quelle “opere d’arte e
tesori” non più utilizzati a seguito della riforma liturgica.18
Invece né il Codice di Diritto Canonico del 1917, né quello
del 1983, né il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali menzionano
i musei, sebbene siano altrimenti chiari i richiami alla tutela e conservazione
del patrimonio artistico e storico.19
Che la Chiesa sia giunta a considerare il
museo come istituzione culturale e pastorale a tutti gli effetti, alla stregua
dei più consolidati archivi e biblioteche, è ormai dato acquisito che emerge
chiaramente nella Costituzione Apostolica del 1988. Con essa si istituisce questa
Pontificia Commissione, disponendo che cooperi con le Chiese particolari e con
gli organismi episcopali per la costituzione di musei, archivi e biblioteche,
affinché “siano ben realizzate la raccolta e la custodia dell’intero patrimonio
artistico e storico in tutto il territorio, per essere a disposizione di tutti
coloro che ne hanno interesse”.20
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