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Pontificia commissione per i beni culturali della chiesa
Lettera sulla funzione pastorale dei musei ecclesiastici

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  • 1. Conservazione del patrimonio storico-artistico della chiesa
    • 1.4 Interventi legislativi della Chiesa in tema di musei ecclesiastici
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1.4 Interventi legislativi della Chiesa in tema di musei ecclesiastici 

La legislazione dello Stato Pontificio del primo ottocento, in tema di tutela e di conservazione delle antichità e delle opere d’arte, conferma le disposizioni precedentemente pronunciate dai vari Pontefici a partire dal XV secolo, intese a limitare la distruzione dei monumenti di epoca romana e la dispersione delle opere classiche. Essa inoltre contiene idee moderne e innovative in fatto di musei. Il celebre Chirografo di Pio VII del ottobre 1802 afferma che le istituzioni statali preposte a ciò debbonoprocurare che i Monumenti, e le belle opere dell’Antichità […], si conservino quasi i veri Prototipi, ed esemplari del Bello, religiosamente e per istruzione publica, e si aumentino ancora con il discuoprimento di altre rarità”.12 Anzi è possibile rilevare, alla base del principio di inalienabilità e di inamovibilità dai confini dello Stato dei reperti archeologici e di gran parte delle altre opere d’arte, il concetto della loro pubblica utilità ai fini dell’istruzione. Viene di conseguenza la decisione di utilizzare fondi pubblici – nonostante le ristrettezze dei tempi – per “l’acquisto delle cose interessanti in aumento nei nostri Musei; sicuri che la spesa diretta al fine di promuovere le Belle Arti, è largamente compensata dagli immensi vantaggi, che ne ritraggono i Sudditi, e lo Stato”.13

Le prescrizioni della Santa Sede del XX secolo in materia di musei sono indirizzate ai vescovi dell’Italia, ma per analogia è possibile ritenerle valide per la Chiesa universale. Generalmente queste non concernono esclusivamente gli istituti museali, ma sono inserite in un contesto più ampio che comprende anche archivi, biblioteche e l’intera arte sacra, secondo una prospettiva che considera il bene culturale anche sotto il profilo pastorale. È opportuno ricordare al riguardo la Lettera circolare della Segreteria di Stato del 15 aprile 1923, che suggerisce di “fondare […], ove già non sia, e organizzare bene un Museo Diocesano nell’episcopio o presso la Cattedrale”.14 Si deve fare pure riferimento alla seconda Lettera inviata dal cardinal Pietro Gasparri il settembre 1924. Questa, nel notificare ai vescovi italiani la costituzione della Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra in Italia, dispone la costituzione in ogni diocesi di Commissioni diocesane (o regionali) per l’Arte Sacra, il cui compito sia, tra l’altro, “la formazione e l’ordinamento dei Musei diocesani”.15 Analoghe disposizioni sono emanate dalla Congregazione del Concilio nelle Disposizioni del 24 maggio 1939,16 ove è indicata come finalità di tali istituzioni la conservazione delle opere altrimenti destinate alla dispersione. La stessa Pontificia Commissione Centrale sopra citata elaborò in quegli anni, in collaborazione con le istituzioni statali, una serie di sussidi destinati alle diocesi italiane per la creazione e la gestione dei musei diocesani.17

Ha invece valore effettivamente universale la Lettera circolare della Congregazione per il Clero ai Presidenti delle Conferenze Episcopali dell’11 aprile 1971, che dispone la conservazione in un museo diocesano o interdiocesano di quelle “opere d’arte e tesori” non più utilizzati a seguito della riforma liturgica.18

Invece né il Codice di Diritto Canonico del 1917, né quello del 1983, né il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali menzionano i musei, sebbene siano altrimenti chiari i richiami alla tutela e conservazione del patrimonio artistico e storico.19

Che la Chiesa sia giunta a considerare il museo come istituzione culturale e pastorale a tutti gli effetti, alla stregua dei più consolidati archivi e biblioteche, è ormai dato acquisito che emerge chiaramente nella Costituzione Apostolica del 1988. Con essa si istituisce questa Pontificia Commissione, disponendo che cooperi con le Chiese particolari e con gli organismi episcopali per la costituzione di musei, archivi e biblioteche, affinché “siano ben realizzate la raccolta e la custodia dell’intero patrimonio artistico e storico in tutto il territorio, per essere a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse”.20

 




12 Pio VII, Chirografo sulla conservazione dei monumenti e sulla produzione di belle arti, 1 ottobre 1802, contenuto nell’Editto del Camerlengo di S.R.C. Cardinal Doria Pamphilj (A. Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani, 1571-1860, Bologna 1978, p. 110-125).



13 Ibid., n. 10. I principi contenuti nel Chirografo stanno alla base del celebre Editto del Cardinale Camerlengo Bartolomeo Pacca, sopra le antichità e scavi, 7 aprile 1820 (A. Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti, cit., p. 130-145), che, con le sue disposizioni in materia di scavi, di conservazione e di circolazione delle opere d’arte antiche e moderne, è considerato uno dei fondamenti della legislazione moderna in tema di beni culturali.



14 Segreteria di Stato, Lettera circolare ai vescovi d’Italia per la conservazione, custodia ed uso degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche, 15 aprile 1923, cit.



15 Segreteria di Stato, Lettera circolare agli ordinari d’Italia, 1 settembre 1924, cit.



16 Sacra Congregazione del Concilio, Disposizioni per la custodia e conservazione degli oggetti di storia ed arte sacra in Italia, 24 maggio 1939 (AAS 31 [1939] p. 266-268).



17 Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra in Italia, Schema di regolamento per i Musei diocesani (G. Fallani, Tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico della Chiesa in Italia, Brescia 1974, p. 225-229); Ead., Schema di verbale di deposito in Musei statali (ibid, p. 229-230); Ead., Schema di verbale di deposito in Musei non statali (ibid., p. 230-232); Ead., Norme relative al prestito di opere d’arte di proprietà di Enti ecclesiastici (ibid., p. 232-235).



18 Sacra Congregazione per il Clero, Lettera circolare Opera Artis, cit., n. 6.



19 Codex Iuris Canonici (1983), can. 638 § 3, 1269, 1270, 1292, 1377 (donazioni, acquisti e alienazioni); can. 1189 (restauro di immagini); can. 1220 § 2 e 1234 § 2 (sicurezza e visibilità dei beni sacri e preziosi); can. 1222 (riduzione ad uso profano di una chiesa non più adibita al culto); can. 1283 e 1284 (doveri degli amministratori; inventario).

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1990), [CCEOcan. 278 (vigilanza); can. 873 (riduzione ad uso profano); can. 887 § 1, 888, 1018, 1019, 1036 e 1449 (alienazione); can. 887 § 2 (restauro); can 1025 e 1026 (inventario).



20 Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica Pastor Bonus, 28 giugno 1988 (AAS 80 [1988] p. 885-886) Art. 102.






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