2.4 Istituzione
Il compito di coordinare, disciplinare e promuovere quanto
attiene ai beni culturali ecclesiastici29 nelle rispettive Diocesi o
Chiese particolari ad esse assimilate,30 e
quindi anche di istituire il museo diocesano ed altri musei ecclesiastici
dipendenti dalla diocesi, spetta al Vescovo diocesano,31 opportunamente
coadiuvato dalla Commissione Diocesana e dall’Ufficio per l’arte sacra e i beni
culturali. Nello spirito della presente circolare i musei ecclesiastici
rientrano tra gli strumenti “posti al servizio della missione della Chiesa”,32 per cui è doveroso inserirli nel progetto
pastorale diocesano.33
La costituzione di impianti museali si rende necessaria per la conservazione, tutela e
valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Infatti “qualora tali opere
non si ritenessero più idonee al culto, non debbono
mai essere destinate ad uso profano, ma siano collocate in un luogo adatto,
cioè in un museo diocesano o interdiocesano, di libero accesso per
tutti”.34
Il museo deve essere eretto con decreto vescovile e va
possibilmente dotato di uno statuto e di un regolamento,35
che ne indicheranno rispettivamente natura e finalità, il primo, struttura e
modalità pratiche, il secondo. Nessun nuovo museo ecclesiastico potrà essere
realizzato da enti ecclesiastici, da enti pubblici e da enti privati, anche se
totalmente o parzialmente finanziato da essi, senza il
consenso del vescovo diocesano competente.
Nell’impostazione di un museo, laddove è possibile, è
opportuno che si costituisca un apposito Comitato,
costituito da alcuni esperti e guidato da un direttore di nomina vescovile.
Esso dovrà curare, in accordo con le competenti autorità ecclesiastiche,
l’organizzazione degli ambienti, la scelta dei materiali, le strategie
espositive, il rapporto con il personale, l’animazione dei visitatori e quanto
attiene al buon funzionamento di tale istituzione. Particolare attenzione si
dovrà porre al reperimento delle risorse, stimolando anche provvidenze
pubbliche.
I Superiori maggiori degli istituti religiosi36 e
delle società di vita apostolica37 sono i responsabili dei beni culturali
di pertinenza della rispettiva istituzione, a norma
del diritto proprio. Essi adempiono il loro compito tramite il Superiore locale
presso la cui casa è stato fondato e sussiste il
museo. Le norme indicate per il coordinamento, l’organizzazione e la gestione
dei musei in genere dovranno essere applicate anche ai musei appartenenti a istituti religiosi e società di vita apostolica, fermo
restando l’osservanza delle leggi civili al riguardo e quanto attiene alla vita
interna dei membri della rispettiva istituzione incaricata del museo.
Conformemente alle indicazioni della lettera circolare su I
beni culturali degli Istituti Religiosi indirizzata dalla nostra Pontificia
Commissione ai Superiori e Superiore Generali,38
è auspicabile, per quanto possibile, che si realizzi fra diocesi e comunità una
collaborazione e un comune orientamento nell’ambito dei beni culturali in
generale e dei musei ecclesiastici in particolare.39 Se poi
l’istituzione museale assume connotazioni pubbliche,
occorre rimettersi alle disposizioni e agli orientamenti dell’Ordinario
diocesano.
Nel caso infine che il museo diocesano sia affidato alla
cura di un istituto religioso, sono da osservarsi le disposizioni previste dal
can. 681.40
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