3.5 Norme
Il regolare andamento dell’attività museale nel contesto dei beni culturali di ciascuna
Chiesa particolare esige il rispetto delle norme vigenti. A questo riguardo si
possono sottolineare i seguenti punti:
– tenere anzitutto presenti le norme e gli orientamenti
della Santa Sede, delle Conferenze Episcopali Nazionali e Regionali, della
Diocesi, che concernono a vario titolo il settore;
– redigere possibilmente uno Statuto e un Regolamento da
far conoscere attraverso gli organismi diocesani di informazione;44
– ottemperare alle disposizioni civili di carattere
internazionale e, soprattutto, di carattere nazionale e regionale (ad esempio i
già citati ICCROM, ICOM, ICOMOS, Consiglio d’Europa);
– disciplinare i prestiti delle opere facendo riferimento
alle norme generali ecclesiastiche e civili, assicurandosi sulle finalità della
richiesta, raccomandando la contestualizzazione
ecclesiale dei manufatti;
– normativizzare i diritti
di riproduzione delle opere tenendo conto delle
disposizioni e delle consuetudini ecclesiastiche e civili;
– regolamentare l’accesso ai dati,
sia su materiale cartaceo sia, soprattutto, su materiale informatico (in loco o
in rete);
– dare orientamenti sul trasferimento di opere
incustodite, desuete, in pericolo di deperimento nei musei ecclesiastici o in
altri depositi.
Per i depositi (in atto, o in via di attuazione)
di beni storico-artistici di proprietà ecclesiastica
in istituzioni museali (o affini) civili, pubbliche o
private, è necessario stipulare una convenzione, o altro atto pattizio inteso a tutelarne la proprietà, la salvaguardia,
la fruizione ecclesiale, il carattere temporaneo del deposito stesso.
Anche le procedure di restauro devono essere accuratamente regolamentate con precisi atti formali.
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