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Pontificia commissione per i beni culturali della chiesa Lettera sulla funzione pastorale dei musei ecclesiastici IntraText CT - Lettura del testo |
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2.4 Istituzione Il compito di coordinare, disciplinare e promuovere quanto attiene ai beni culturali ecclesiastici29 nelle rispettive Diocesi o Chiese particolari ad esse assimilate,30 e quindi anche di istituire il museo diocesano ed altri musei ecclesiastici dipendenti dalla diocesi, spetta al Vescovo diocesano,31 opportunamente coadiuvato dalla Commissione Diocesana e dall’Ufficio per l’arte sacra e i beni culturali. Nello spirito della presente circolare i musei ecclesiastici rientrano tra gli strumenti “posti al servizio della missione della Chiesa”,32 per cui è doveroso inserirli nel progetto pastorale diocesano.33 La costituzione di impianti museali si rende necessaria per la conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Infatti “qualora tali opere non si ritenessero più idonee al culto, non debbono mai essere destinate ad uso profano, ma siano collocate in un luogo adatto, cioè in un museo diocesano o interdiocesano, di libero accesso per tutti”.34 Il museo deve essere eretto con decreto vescovile e va possibilmente dotato di uno statuto e di un regolamento,35 che ne indicheranno rispettivamente natura e finalità, il primo, struttura e modalità pratiche, il secondo. Nessun nuovo museo ecclesiastico potrà essere realizzato da enti ecclesiastici, da enti pubblici e da enti privati, anche se totalmente o parzialmente finanziato da essi, senza il consenso del vescovo diocesano competente. Nell’impostazione di un museo, laddove è possibile, è opportuno che si costituisca un apposito Comitato, costituito da alcuni esperti e guidato da un direttore di nomina vescovile. Esso dovrà curare, in accordo con le competenti autorità ecclesiastiche, l’organizzazione degli ambienti, la scelta dei materiali, le strategie espositive, il rapporto con il personale, l’animazione dei visitatori e quanto attiene al buon funzionamento di tale istituzione. Particolare attenzione si dovrà porre al reperimento delle risorse, stimolando anche provvidenze pubbliche. I Superiori maggiori degli istituti religiosi36 e delle società di vita apostolica37 sono i responsabili dei beni culturali di pertinenza della rispettiva istituzione, a norma del diritto proprio. Essi adempiono il loro compito tramite il Superiore locale presso la cui casa è stato fondato e sussiste il museo. Le norme indicate per il coordinamento, l’organizzazione e la gestione dei musei in genere dovranno essere applicate anche ai musei appartenenti a istituti religiosi e società di vita apostolica, fermo restando l’osservanza delle leggi civili al riguardo e quanto attiene alla vita interna dei membri della rispettiva istituzione incaricata del museo. Conformemente alle indicazioni della lettera circolare su I beni culturali degli Istituti Religiosi indirizzata dalla nostra Pontificia Commissione ai Superiori e Superiore Generali,38 è auspicabile, per quanto possibile, che si realizzi fra diocesi e comunità una collaborazione e un comune orientamento nell’ambito dei beni culturali in generale e dei musei ecclesiastici in particolare.39 Se poi l’istituzione museale assume connotazioni pubbliche, occorre rimettersi alle disposizioni e agli orientamenti dell’Ordinario diocesano. Nel caso infine che il museo diocesano sia affidato alla cura di un istituto religioso, sono da osservarsi le disposizioni previste dal can. 681.40
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29 Codex Iuris Canonici (1983), can. 1257 - § 1. Bona temporalia omnia quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui sequuntur, necnon propriis statutis. Cfr. CCEO, can 1009-§ 2. 30 Codex Iuris Canonici (1983), can. 368 - Ecclesiae particulares, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit, sunt imprimis dioeceses, quibus, nisi aliud constet, assimilantur praelatura territorialis et abbatia territorialis, vicariatus apostolicus et praefectura apostolica necnon administratio apostolica stabiliter erecta. 31 Codex Iuris Canonici (1983), can. 381 - § 1. Episcopo dioecesano in dioecesi ipsi commissa omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur. § 2. Qui praesunt aliis communitatibus fidelium, de quibus in can. 368, Episcopo dioecesano in iure aequiparantur, nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat. Cfr. CCEO, can. 178 32 Giovanni Paolo II, Allocuzione 12 ottobre 1995, cit., n. 3. 33 In senso generale quanto concerne la valorizzazione dei beni culturali entra a far parte dell’azione apostolica della Chiesa curata e promossa dall’Ordinario diocesano. Cfr Codex Iuris Canonici (1983), can. 394 - § 1. Varias apostolatus rationes in dioecesi foveat Episcopus, atque curet ut in universa dioecesi, vel in eiusdem particularibus districtibus, omnia apostolatus opera, servata uniuscuiusque propria indole, sub suo moderamine coordinentur. § 2. Urgeat officium, quo tenentur fideles ad apostolatum pro sua cuiusque condicione et aptitudine exercendum, atque ipsos adhortetur ut varia opera apostolatus, secundum necessitates loci et temporis, participent et iuvent. Cfr. CCEO, can. 203-§ 1 e 2. 34 Sacra Congregazione per il Clero, Lettera circolare Opera Artis, cit., n. 6. 35 Nella redazione di Statuti e Regolamenti indicativamente si possono tenere presenti alcuni aspetti che elenchiamo qui di seguito. Punti per lo Statuto di un museo diocesano (e analogamente di un museo ecclesiastico): 1. Data di fondazione, proprietà; 2. Finalità istituzionali; 3. Descrizione sommaria della sede e delle raccolte; 4. Direttore: nomina, durata della carica, funzioni e competenze; 5. Commissione del museo: nomina dei membri e durata, funzioni e competenze; 6. Consiglio di amministrazione e gestione finanziaria; 7. Segreteria e archivio; 8. Personale di custodia. Punti per un Regolamento: 1. Criteri generali per l’acquisizione delle opere; 2. Schedatura delle opere; 3. Esposizione delle opere; 4. Regolamento delle fotoriproduzioni; 5. Regolamento dei prestiti; 6. Orari e regolamento dell’afflusso dei visitatori; 7. Sistemi di sicurezza. 36 Cfr Codex Iuris Canonici (1983), can. 620 - Superiores maiores sunt, qui totum regunt institutum, vel eius provinciam, vel partem eidem aequiparatam, vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui tamen non habent omnem potestatem, quam ius universale Superioribus maioribus tribuit. Cfr. CCEO, can. 418. 37 Cfr Codex Iuris Canonici (1983), can. 734 - Regimen societatis a constitutionibus determinatur, servatis, iuxta naturam uniuscuiusque societatis, cann. 617-633. Cfr. CCEO, can. 557. 38 Cfr Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Lettera circolare I Beni Culturali degli Istituti Religiosi, 10 aprile 1994, Prot. N. 275/92/12 (Enchiridion Vaticanum 14/918-947). 39 Cfr Codex Iuris Canonici (1983), can. 678 - § 3. In operibus apostolatus religiosorum ordinandis Episcopi dioecesani et Superiores religiosi collatis consiliis procedant oportet. Cfr. CCEO, can. 416. 40 Cfr Codex Iuris Canonici (1983), can. 681 - § 1. Opera quae ab Episcopo dioecesano committuntur religiosis, eiusdem Episcopi auctoritati et directioni subsunt, firmo iure Superiorum religiosorum ad normam can. 678, §§ 2 et 3. § 2. In his casibus ineatur conventio scripta inter Episcopum dioecesanum et competentem instituti Superiorem, qua, inter alia, expresse et accurate definiantur quae ad opus explendum, ad sodales eidem addicendos et ad oeconomicas spectent. Cfr. CCEO, can. 415 § 3. |
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