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Silvano Tomasi – Gianfausto Rosoli Migrazioni moderne IntraText CT - Lettura del testo |
1. Tutti faranno un anno di noviziato, nel qual tempo attenderanno unicamente alla coltura dello spirito, mercé l’orazione e l’esercizio delle virtù proprie del loro stato. A giudizio però del Superiore Generale potranno i novizi applicarsi, in giorni e ore da determinarsi, allo studio della sacra Scrittura, della sacra eloquenza e della storia ecclesiastica. Per i novizi laici il noviziato durerà un biennio.
2. L’orario pel noviziato verrà determinato dalla Consulta, in conformità all’uso comune degli altri Ordini religiosi, sentito il Maestro dei novizi.
3. Terminato il tirocinio, ove sieno giudicati degni di appartenere alla Congregazione, i novizi verranno incorporati alla medesima con voti semplici, ma perpetui, di castità, povertà e ubbidienza, che saranno ricevuti dal Superiore Generale o da altra persona da lui delegata.
4. Eglino abiteranno in un appartamento separato, né avranno comunicazione di sorta con persona, eccetto che coi Superiori.
5. I medesimi non potranno tenere presso di sé il danaro, o altri oggetti di valore che avessero portato seco; ma dovranno depositare il tutto nelle mani del Maestro dei novizi.
6. L’amministrazione dei beni, di cui il novizio conserverà ancora la proprietà, non verrà a lui per verun modo concessa, ma sarà tenuta da persona da lui medesima incaricata all’uopo.
7. I novizi non vestiranno l’abito dei professi se non il giorno in cui faranno i voti.
8. Il voto di obbedienza obbliga ogni membro della Congregazione a stare in tutto soggetto non solamente al Superiore Generale, ma anche ai Superiori Provinciali e locali; non obbliga però sub gravi, se non quando il Superiore Generale o il Superiore locale comandino qualche cosa per iscritto, colla formula: Praecipio tibi in virtute sanctae obedientiae ecc.
Il voto di povertà obbliga ogni membro della Congregazione a non ritenere come propria alcuna cosa, e a non disporre di quanto gli potesse provenire a titolo di stipendio, di rimunerazione o di donativo. Potrà tuttavia conservare la proprietà di ciò che possedeva all’ingresso nella Congregazione, e acquistare la proprietà di ciò che gli provenisse per altri titoli, all’infuori dei sopra indicati; ma non potrà, senza il consenso del Superiore Generale disporre dei frutti.
9. La violazione grave di uno dei tre voti basta per meritare di essere espulso dalla Congregazione.
10. La Consulta potrà, per grave e legittima causa, sciogliere dai voti.
11. Licenziato che uno sia, cessa verso di lui qualunque responsabilità della Congregazione e qualunque obbligo.
12. Ogni tre mesi il Maestro de novizi riferirà al Superiore locale intorno alla loro condotta e due mesi prima della professione potrà, se crede, invitare la Consulta a tenere adunanza.
13. Ogni anno nella festa di Maria SS. Immacolata, o, se questa impedita, in altra da determinarsi dal Superiore della casa, si farà da tutti i professi la rinnovazione dei voti, premesso un giorno di spirituale ritiro.