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Silvano Tomasi – Gianfausto Rosoli
Migrazioni moderne

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CAPITOLO II. Direzione interna

 

1. La Congregazione verrà governata da un Superiore Generale, coadiuvato da un vicario Generale e da un Procuratore. Quest’ultimo terrà l’amministrazione della cassa della Congregazione e ne renderà conto al Generale ogni anno, e quando ne venisse richiesto.

2. Il Superiore Generale verrà assistito da una Consulta di sua nomina, che si adunerà almeno una volta ogni tre mesi, cui spetterà decidere intorno all’accettazione dei candidati, all’ammissione de’ novizii ai voti, all’invio dei Sacerdoti alle missioni, e ad altre cose di importanza che le venissero proposte.

3. Questa Consulta sarà composta di sei o più membri, tra i quali sempre il Vicario Generale e il Rettore della Casa Madre. In caso di parità di voti, il Presidente avrà voce preponderante.

4. La nomina del Vicario, dei Superiori provinciali e locali, del Maestro de’ novizii, e del Direttore Spirituale, appartiene al Superiore Generale; il quale però dovrà udir prima il parere (che sarà sempre deliberativo) della Consulta, circa i soggetti da lui prescelti ai detti incarichi.


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5. Il Vicario resterà in carica cinque anni; spirato il qual tempo, potrà essere confermato nel suo ufficio. Ogni anno egli renderà conto al Generale del suo operato.

6. La carica di Superiore provinciale o locale non potrà durare oltre un triennio senza grave ragione; e ogni Superiore che sia uscito di carica, non avrà diritto a veruna distinzione o a titolo veruno di preminenza nella Congregazione.

7. Il Provinciale sarà coadiuvato, nel disimpegno del suo ufficio, da un Segretario della Provincia, da un Procuratore o Economo provinciale e da una Consulta nominata dal Generale.

8. Il Provinciale riferirà ogni trimestre al Superiore Generale tutte le opere compiute, tutti i bisogni della Missione, e quanto può servire a meglio promuovere la gloria di Dio e il bene delle anime nelle colonie.

9. I Superiori locali dipendono immediatamente dal Provinciale, a cui dovranno ogni semestre dar conto del loro operato nella Missione, e dello stato economico attivo e passivo della loro Casa e chiesa. Tutti i membri della Congregazione saranno sempre liberi di scrivere al Superiore Generale direttamente.

10. Gli ordini ricevuti immediatamente dal Generale dovranno tosto essere comunicati al Provinciale per sua norma, e potranno da lui essere sospesi fino a nuova determinazione del Superiore Generale, il quale discussa bene la cosa insieme alla Consulta, farà conoscere colla maggior sollecitudine possibile la sua decisione al Provinciale.

11. Alla fine dell’anno tutti i Superiori locali dovranno presentare lo specchio dello stato morale e materiale della Missione al loro Provinciale, che lo rimetterà con tutta sollecitudine al Superiore Generale.

12. Il numero di Case richieste per formare una Provincia non dovrà  essere inferiore di otto. Se fossero meno, non formeranno che una Sotto-Provincia con un Vice-Provinciale nominato dal Generale.

13. Il Generale avrà l’obbligo di visitare periodicamente tutte le stazioni, ove si troveranno i Missionari ovvero  di nominare all’uopo un Visitatore, la cui autorità dovrà estendersi su tutti i Superiori Provinciali e delle Case ch’egli visiterà. Le facoltà del Visitatore incominciano dal giorno della visita, e cessano il giorno in cui la visita si chiude. Terminata la visita, questi di viva voce renderà conto al Generale dello stato delle Case da lui visitate.

14. I Missionari di una Provincia non potranno passare ad un’altra senza licenza del Superiore Generale, o, se per poco tempo, senza la licenza del proprio Provinciale e di quello della Provincia, alla quale chiedessero di essere trasferiti.


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15. Se una Casa avrà più di dieci Missionari verrà dato al Superiore della medesima un assistente, il cui ufficio sarà, di coadiuvare il medesimo in tutto ciò che riguarda la domestica disciplina e il buon andamento della Missione. L’Assistente sarà nominato dal Provinciale, e rimarrà tutto il tempo che il medesimo Provinciale giudicherà opportuno.

16. Ogni Casa avrà un Economo per l’amministrazione dell’azienda domestica, nominato dal Provinciale, ma dipendente dal Superiore locale, a cui dovrà dar conto ogni mese della sua amministrazione.

17. Nelle Case, alle quali è unita la parrocchia, il Parroco sarà il Superiore; ma potrà il Generale, udito il parere del Provinciale, nominare a Superiore della Casa un altro Missionario ch’egli giudicasse più idoneo a quest’uffizio. In tal caso sarà cura del Provinciale appianar le difficoltà che potessero sorgere tra il Superiore locale e il Parroco stesso per l’adempimento dei rispettivi doveri.

18. Il Superiore locale non potrà fare l’ufficio di Economo, se non quando la necessità e lo scarso numero dei Missionari lo richiedesse, e vi fosse all’uopo l’approvazione del Provinciale.

19. Nella Casa Madre, e dovunque sarà aperto un noviziato, il Maestro de’ novizi non dipenderà, in tutto quello che riguarda il suo uffizio, dal Rettore locale.

20. Il Rettore della Casa Madre, nell’esercizio delle sue attribuzioni, non dipenderà che dal Superiore Generale.

21. Resasi vacante per qualsiasi motivo la carica di Superiore Generale, governerà interinalmente la Congregazione il Vicario Generale, il quale notificherà immediatamente la seguita vacanza, ai Superiori di tutte le Case.

22. I Superiori stessi, premesso un triduo di speciali preghiere, raccoglieranno e spediranno nel più breve spazio di tempo e in ischede suggellate, il nome del Missionario che per virtù, scienza ed esperienza stimeranno più idoneo al governo della Congregazione. Avranno diritto al voto anche i Provinciali immediatamente scaduti.

23. A mano a mano che arriveranno le schede, il Vicario Generale, alla presenza della Comunità, le deporrà suggellate in apposita urna da collocarsi, ben chiusa innanzi all’altare della cappella.

24. Arrivate tutte le schede, s’incomincerà anche nella Casa Madre un triduo di preghiere, finito il quale tutti quelli che hanno diritto al voto, vale a dire: Vicario Generale, il Procuratore Generale, il Superiore della Casa, il Maestro dei Novizi, il Direttore spirituale e i Professori, quando appartengano come membri all’Istituto, deporranno


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nell’urna, alla presenza di tutta  la Comunità la scheda loro, pure suggellata, contenente il nome di colui che stimeranno più idoneo come sopra

25. In seguito, dinnanzi al Mons. Vescovo di Piacenza, espressamente invitato quale Protettore immediato della Congregazione, e presente anche la Consulta, si apriranno tutte le schede e si registreranno puramente i nomi dei proposti.

26. Quegli riuscirà eletto che avrà la maggioranza dei voti. Di ogni cosa si stenderà apposito verbale che verrà sottoscritto da tutti i presenti.

27. Se l’eletto si trovasse alle Missioni, gli si telegraferà tosto la notizia. La Consulta notificherà la seguita elezione alla S. Congregazione di Propaganda e a tutte le Case della Congregazione.

28. In tutte le Case si canterà il Te Deum  per la nomina seguita, e in quella ove l’eletto si trova, gli si presterà da tutti, in chiesa, dopo il Te Deum, atto di ossequio e di obbedienza, e s’implorerà da lui paterna benedizione.

29. Il Superiore Generale durerà in carica sei anni e potrà essere rieletto.

 




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