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Silvano Tomasi – Gianfausto Rosoli
Migrazioni moderne

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CAPITOLO III. Ammissione dei candidati

 

1. I membri di questa Congregazione possono essere Sacerdoti, chierici prossimi al Sacerdozio, e laici.

2. Gli aspiranti debbono indirizzare la loro domanda al Superiore Generale in Piacenza, ove ha sede la Casa Madre della Congregazione stessa.

3. I Sacerdoti debbono presentare gli attestati dei rispettivi Ordinari, comprovanti:

la specchiata condotta,

la provata fedeltà al principio gerarchico,

l’attitudine all’esercizio del Ministero proprio del Missionario.

4. I chierici, oltre siffatti attestati richiesti pei Sacerdoti, debbono presentare quelli comprovanti gli studi compiuti dalla grammatica sino alla filosofia inclusive.

5. I laici debbono presentare, oltre gli attestati di Battesimo e di Cresima, quelli comprovanti: a) la buona condotta, b) lo stato celibe o di vedovanza senza figli, c) la complessione sana e robusta, d) l’adempimento degli obblighi di leva o la esenzione dai medesimi, e) La pratica


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del leggere e dello scrivere, o l’esercizio di qualche arte utile alla Congregazione.

6. Non sono ammessi gli espulsi da ordini religiosi, o da Comunità ecclesiastiche; e quelli che ne uscirono volontariamente, non saranno accettati, se non quando potranno giustificare la loro uscita con buone ragioni, riconosciute per tali dal Superiore Generale e dalla Consulta.

7. Tutti gli aspiranti hanno da essere esaminati intorno ai loro studii da un Consiglio di disciplina, il quale riferirà alla Consulta, dalla cui approvazione dipenderà l’accettazione.

8. L’età richiesta per l’ammissione non dev’essere inferiore ai 17 anni, né superiore ai 40; salvo che vi fossero ragioni che persuadessero di fare, in favore di qualche postulante, un’eccezione a questa regola.

9. Se la distanza dei luoghi, o altra ragione, rendesse difficile ai postulanti la venuta alla Casa Madre, potrà il Superiore Generale, udito il parere della Consulta, aprire anche altrove una Casa di noviziato, la quale però dovrà reggersi con le stesse norme adottate nel noviziato della Casa Madre.

10. L’aspirante, ammesso che sia, dovrà entrare nella Casa del noviziato il giorno indicatogli nella lettera d’ammissione, portando seco il proprio corredo di biancheria personale, sufficiente almeno per un anno, e, se chierico o Sacerdote, i libri necessarii o utili per lo studio e pel sacro ministero.

11. Resta a carico del medesimo la spesa  della divisa, che, per ragione di uniformità, verrà provvista dall’Istituto.

12. Tutti i nuovi ammessi faranno, una settimana dopo il loro ingresso nell’Istituto, gli Esercizi Spirituali, i quali dureranno otto giorni.

13. Tanto i Missionari, quanto i chierici e i laici sono tenuti alla vita comune; e ciascuno è obbligato all’adempimento di quell’uffizio che gli venisse dai Superiori affidato.

 




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