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Silvano Tomasi – Gianfausto Rosoli
Migrazioni moderne

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CAPITOLO VII. Disciplina domestica.

 

1. I Missionari che torneranno alla Casa Madre, consegneranno al Rettore della medesima, o al Vicario Generale, tutto il danaro che avessero portato seco dalla Missione e l’avanzo del viaggio; e staranno in tutto soggetti al Regolamento della casa.

2. In  ogni Casa si daranno i segni degli atti comuni colla campanella; e ognuno, udito il segno, sarà pronto ad andare dove l’ubbidienza lo chiama.

3. Norme speciali regoleranno gli uffici di ciascheduno nella Comunità, le quali verranno affisse per iscritto o a stampa ne’ luoghi deputati ai singoli uffici, ovvero date a ciascuno in particolare.

4. Nel giorno assegnato al ritiro mensile si leggerà in comune il Regolamento, e quelli che hanno uffici particolari leggeranno, ogni quindici giorni, le regole che appartengono all’ufficio loro proprio.

5. Si osserverà la clausura in tutte le Case della Missione, non ammettendosi donne se non nella sala di visita e nella sagrestia. Il Superiore potrà concedere, qualche rara volta, alle parenti in 1° grado di poter visitare il Missionario o il laico in caso di grave malattia, sempre però in compagnia di un Padre anziano, il quale procurerà che non si prolunghi la visita e non si estenda fuori della camera dell’infermo.

6. Nelle Case, in cui vi sarà un Assistente, i laici saranno a questi immediatamente soggetti.

7. Il vitto verrà regolato come nelle Case religiose, e sarà eguale per tutti. Fuori dei pasti ordinari nessuno potrà prendere cibo o bevanda senza licenza del Superiore.

8. Durante la mensa i  Missionari leggeranno per turno alcuni versetti della S. Scrittura, quindi un libro scelto dal Superiore, in fine il Martirologio. Il Superiore però potrà dispensare dalla lettura nei giorni festivi e nei giorni di comune esultanza.

9. Si darà dal Superiore la benedizione della tavola e si farà il ringraziamento secondo il rito del Breviario romano

10. Il servizio e la pulizia delle camere dei Missionari, per esercizio di umiltà e per amore della povertà, si faranno da ciascun missionario in particolare.

11. In tempo di tavola o degli esercizi di pietà, niuno venga chiamato, senza licenza del Superiore, alla porta; la quale dovrà essere gelosamente custodita da un laico della Congregazione o da un portiere di conosciuta probità.


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12. Le chiavi della porteria, della dispensa e della chiesa si dovranno consegnare ogni sera al Superiore o all’Assistente.

13. Nell’uscir di casa ognuno osservi quella gravità e quella modestia, che si addicono ad ecclesiastici, e specialmente a’ religiosi; vesta poi sempre l’abito talare ovunque lo porta il costume, e sempre coi distintivi proprii della Congregazione, quali sono la mantellina e la fascia. Del resto, in qualunque caso e in qualunque luogo, ognuno è rigorosamente tenuto a portare il collare così detto alla romana.

14. Tutti debbono essere a casa innanzi notte, né alcuno di casa deve uscire mai senza licenza del Superiore o dell’Assistente.

15. Niuno accetterà inviti a pranzi a gite di diporto, o a trattenimenti. È poi severissimamente proibito di intervenire in qualunque caso e per qualsivoglia motivo, a rappresentazioni o a spettacoli teatrali.

16. Non appartiene che al Superiore invitare ad ospizio, o a desinare, gli estranei, e anche questo non si faccia che assai di rado. Però quando trattisi di ecclesiastici, e molto più di religiosi, che sieno di passaggio nel luogo ov’è una Casa della Congregazione, si osservino verso di loro le regole tutte della cristiana e fraterna ospitalità.

17. In ogni Casa il segno della levata sarà alle ore 5½, nell’inverno, e alle 5 nell’estate. Ove però il bisogno lo esiga, non è vietato che si possa da alcuno anticipare o posticipare la levata, previa la licenza del Superiore.

18. Per la distribuzione del tempo, destinato agli esercizi di pietà e agli atti comuni, potrà il Superiore locale, d’intesa col Provinciale, modificare altrove l’ordine che si osserva nella Casa Madre, adattandolo ai bisogni e alle costumanze del paese.

19. I Sacerdoti sono tenuti ad applicare la S. Messa secondo la mente del Superiore, ad eccezione di 12 Messe all’anno, la cui applicazione sarà libera a ciascuno, però senza che se ne percepisca la elemosina.

20. Se i Missionari avessero elemosine di Messe oltre al bisogno, le manderanno alla Casa Madre, e alla Casa Madre le dimanderanno qualora ne difettassero.

21. Quelli tra i laici che avessero la patente di maestro o una sufficiente coltura, saranno impiegati preferibilmente nelle scuole delle Missioni, ove insegneranno soprattutto il catechismo, e per cui avranno il titolo di Fratelli Catechisti.

22. Gli altri laici saranno addetti agli uffici domestici, e ad accompagnare, assistere e coadiuvare i Missionari nell’esercizio delle loro funzioni.


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23. Tanto  i Sacerdoti, quanto i laici, nell’uscire di casa, sia per diporto, sia per ragione di ministero, avranno seco possibilmente un compagno, specie quando abbiano a visitar donne.

In questo caso il compagno dovrà essere in luogo da poter vedere ma non udire quello di che si tratta.

24. Fuori dei tempi stabiliti per la ricreazione, si osservi da tutti il più perfetto silenzio; e quando il bisogno lo richieda, non si parli nelle camere e nei corridoi se non a voce bassa e con poche parole.

 




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