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Silvano Tomasi – Gianfausto Rosoli Migrazioni moderne IntraText CT - Lettura del testo |
CAPITOLO VIII. La partenza
1. Prima di partire per la Missione ognuno farà per otto giorni gli Esercizi spirituali, rinnovando in essi i suoi voti. Dopo di che avrà luogo pubblicamente nella chiesa dell’Istituto la cerimonia di commiato in forma solenne e secondo il cerimoniale approvato.
2. Il Superiore Generale designerà, fra i Missionari che partono, quello che dovrà essere il capo della spedizione, il quale terrà il danaro e farà le necessarie spese per tutti i viaggianti. In caso di grave malattia o di morte del medesimo, lo surrogherà il più anziano di religione.
3. Movendosi il piroscafo, tanto i Missionari come i laici reciteranno l’Itinerarium clericorum; e, per quanto sarà possibile, anche durante il viaggio adempiranno, insieme le pratiche di pietà volute dalla regola.
4. Quando il piroscafo avrà salpato dal porto, precisamente allora i Missionari entreranno di diritto nell’esercizio della giurisdizione, che loro con apposito decreto sarà determinata e delegata dalla S. Congregazione di Propaganda Fide.
5. Il Superiore prenderà nota degli emigranti che si trovassero sul piroscafo, e i Missionari si presteranno assai di buon grado alla loro assistenza spirituale e materiale, prendendo gli opportuni concerti col Comandante, sia per le pratiche religiose, sia per la disciplina e la morale. Le stesse pratiche farà quel Missionario, che venisse designato dal Superiore Generale per accompagnare volta per volta gli emigrati.
6. Le facoltà delegate dalla Congregazione durano per tutto il viaggio di mare. Arrivato il piroscafo al porto, ed incominciato lo sbarco, queste facoltà di diritto cessano immantinente, e ciò in omaggio al principio gerarchico e alla giurisdizione dei R.mi Ordinari.
7. Dovendosi toccare varii porti, e quivi discendere a terra, la giurisdizione dei Missionari cessa durante la fermata loro sulla spiaggia,
per rivivere sul piroscafo tosto che sia ripartito. Se però la spiaggia fosse disabitata o non soggetta ad alcun Ordinario, detta giurisdizione continuerà anche nella temporanea dimora sulla spiaggia.
8. Se taluno de’ Missionari viaggianti venisse a morte, durante la traversata, il capo della spedizione o chi ne farà le veci, prenderà consegna di tutte le carte ed oggetti appartenenti al defunto per rimetterli, al suo arrivo, nelle mani del Superiore della Casa a cui quegli era destinato; e farà a bordo, il meglio che potrà, l’ufficio funebre al compagno defunto.
9. Procureranno i Missionari di portar seco quanto fa d’uopo per celebrare a bordo il divino Sacrifizio, ogni volta che ne abbiano agio e facoltà dal Comandante.