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Silvano Tomasi – Gianfausto Rosoli Migrazioni moderne IntraText CT - Lettura del testo |
CAPITOLO X. Case nelle colonie
1. Nei siti più opportuni, a giudizio dei Superiori e d’accordo coll’Ordinario locale, si stabiliranno Case pei Missionari.
2. Anche in queste Case i Missionari faranno vita comune; e quando per ordine del Superiore dovessero portarsi alle colonie o a predicare altrove, vi ritorneranno, appena ultimati i loro impegni.
3. Nelle stesse Case, previo il parere della Consulta, potranno ricevere la prima educazione e l’istruzione ginnasiale quei giovanetti italiani, i quali mostrassero inclinazione allo stato ecclesiastico, salvo ad essere poi inviati alla Casa Madre in Piacenza, ovvero alla Casa di Noviziato della Provincia, per compiervi il corso degli studii liceali e teologici.
4. Il regime interno delle varie Case, la disciplina e gli orarii saranno regolati possibilmente in conformità della Casa Madre.
5. Tutto il tempo che avanzerà al sacro ministero, i Sacerdoti lo consacreranno allo studio e all’orazione, e non attenderanno a lavori manuali, se non fosse per poco tempo e per onesto sollievo. I laici non si applicheranno, senza licenza dei Superiori, agli studii; ma aiuteranno la Missione coll’esatto adempimento dei loro domestici uffizi.
6. Nessuno farà contratti di compera o vendita senza licenza del Superiore locale; trattandosi poi di compera o vendita di case, terreni e chiese, non si farà da chicchessia contratti di sorta senza il consenso del Generale.