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Silvano Tomasi – Gianfausto Rosoli
Migrazioni moderne

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CAPITOLO XI. Relazioni dei Missionari cogli Ordinari locali

 

1. I Missionari, quantunque dipendano dai Superiori della Congregazione, pure nell’esercizio del sacro ministero saranno in tutto soggetti all’Ordinario del luogo ove risiederanno come prescrive il diritto canonico pei Regolari che hanno cura d’anime.

2. Non si spediranno Missionari in alcuna diocesi senza il previo consenso dello stesso Ordinario.

3. Verso di lui i Missionari useranno sempre, come già si disse, la deferenza più grande, unita alla venerazione più profonda, e come figli affezionati ne sosterranno le ragioni e l’operato in ogni incontro.

4. Quando il Superiore Provinciale, d’accordo col Superiore Generale, credesse di assegnare altra destinazione a qualche Missionario in cura d’anime, ne darà avviso all’Ordinario del luogo e combineranno insieme per la surrogazione. In caso d’urgenza basterà l’assenso del Provinciale.

 




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