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Silvano Tomasi – Gianfausto Rosoli Migrazioni moderne IntraText CT - Lettura del testo |
CAPITOLO XIV. Vita del Missionario nella Missione
1. Il Missionario, come operaio evangelico, deve ricordarsi d’essere obbligato a diffondere colla sua vita il buon odore di Gesù Cristo, a predicare il Vangelo più con l’esempio che con la parola. Avrà cura pertanto d’osservare la propria regola sempre e dovunque; di praticare specialmente la temperanza, la mansuetudine, l’umiltà, la castità, la modestia, la carità, e di mostrare il massimo disinteresse; lo stesso dicasi dei Fratelli Catechisti.
2. Porranno per fondamento delle loro proprie azioni la grande massima: di non applicarsi mai tanto all’esercizio dell’Apostolico Ministero da trascurare la vita interiore, e di non abbandonarsi mai tanto alle dolcezze della vita interiore da trasandare l’esercizio dell’Apostolico Ministero. Rammenti poi sempre il Missionario che trascurando l’orazione mentale e la preghiera difficilmente potrà mantenersi in grazia di Dio.
3. Ogni anno avranno luogo in tutte le Case dieci giorni di spirituali Esercizi in tempo da designarsi dal Superiore Provinciale. Se sarà possibile, si raccoglieranno in una Casa sola i missionari di tutta la Provincia, allo scopo di rendere tali Esercizi e più edificanti e più fruttuosi. Quanto al ritiro spirituale mensile veggasi il Capitolo Esercizi di pietà (art. 7).
4. I Missionari avranno cura di conservare sempre e dappertutto l’unione più stretta coi compagni di Congregazione, trattandosi a vicenda con animo aperto e affetto sincero. - Useranno poi la massima deferenza verso il clero diocesano, e staranno in tutto soggetti all’Ordinario locale, di cui perciò eseguiranno fedelmente i comandi, seguiranno docilmente i consigli ed osserveranno scrupolosamente i decreti senza discuterli.
5. Si studieranno altresì di mantenere i migliori rapporti coi Capi delle Colonie, coi Consoli e colle altre Autorità locali; e useranno la più grande carità massime verso i poveri ammalati, mostrando sempre, dovunque ed a chiunque, che lo scopo che li trasse alle Colonie fu unicamente ed esclusivamente il bene delle anime e la loro eterna salvezza.
6. Memore di ciò che inculca l’Apostolo: In humilitate superiores sibi invicem arbitrantes, il Missionario non farà conto alcuno della propria anzianità, ma sarà disposto sempre a ricevere con animo volenteroso quella carica e quell’impiego che i Superiori credessero bene di affidargli.
7. Destinato ad una Missione, non domanderà, senza gravi motivi, di venire assegnato ad un’altra, rimettendosi per questo riguardo a ciò che verrà dal Provinciale stabilito.
8. Niuno abbandonerà il posto assegnatogli dall’ubbidienza senza uno speciale permesso dello stesso Provinciale, a cui dovrà esporre le ragioni del suo traslocamento.
9. Niuno farà viaggi di diporto. Che se motivi di salute lo richiedessero, si dovrà prima averne la licenza dal Superiore locale e dal Provinciale.
10. È proibito al Missionario di prendere alloggio, anche per poco tempo, nei pubblici alberghi o in case private, quando passar dovesse per luoghi dove esista una Casa della Congregazione.
11. Chi per l’età avanzata o per qualche grave infermità, non potesse più lavorare nella vigna del Signore, dovrà essere ricoverato in una delle Case della Missione che si giudicasse più acconcia a’ suoi bisogni, ovvero potrà, con la licenza del Generale, ritornare in Italia per essere ricoverato e caritatevolmente assistito nella Casa Madre.
12. Nel dare Missioni tengasi un metodo uniforme, per quanto le condizioni del luogo lo comportano; e le prediche sieno ben preparate e adatte all’intelligenza e ai bisogni degli emigrati.
13. Alla Missione permanente nelle parrocchie i Missionari preferiscano, potendo, la Missione volante, accorrendo ove è maggiore il bisogno.
14. Non si facciano spese straordinarie per la Missione senza il consenso del Provinciale.
15. Tutto ciò che avanza all’onesto sostentamento dei Missionari e alle spese necessarie, appartiene alla Congregazione, e ha da essere spedito alla Casa Madre.
16. È severamente proibito ai Superiori di dar ricetto nelle Case della Congregazione a persone secolari estranee alla medesima, fossero pure prossimi parenti.
17. È pure severamente proibito di dare alle stampe cosa alcuna senza il consenso dei Superiori locali o del Provinciale, e senza l’approvazione di uno o due revisori a ciò deputati.
Conclusione
Sebbene queste Regole non obblighino sotto pena di speciale peccato, tuttavia ogni membro della Congregazione deve considerarle
come l’espressione del divino volere a suo riguardo, il mezzo particolare per la santificazione sua e dei prossimi alla sua cura affidati, ed amarle e praticarle colla più grande esattezza e fedeltà.
Dalla loro osservanza verrà la forza e l’incremento dell’Istituto; verrà la pace e la concordia dei Missionari ovunque si trovino; verrà il sostegno reciproco, il contento anche tra le difficoltà i travagli, e le persecuzioni; da ultimo la santa perseveranza nella divina vocazione e una ricca corona di gloria nella beata eternità.
Ecco il voto più ardente di chi, in seguito a mature considerazioni e col suffragio di uomini illuminati e pii, ha dettato queste Regole approvate ad experimentum, sotto gli amorosi auspici di Maria SS. Immacolata, del suo purissimo Sposo S. Giuseppe, e del glorioso S. Carlo, a cui la Congregazione professa particolare devozione.
A. M. D. G.
Piacenza, 20 Gennaio, festa del SS. Nome di Gesù, 1895
Gio. Battista Scalabrini Vescovo di Piacenza, Superiore Generale