CAPITOLO 12
(Del visitatore, del cappellano e del Cardinale
Protettore)
(1) Il nostro visitatore
sia sempre dell'Ordine dei Frati Minori, secondo la volontà e il comando del
nostro cardinale. (2) E sia tale che si abbia piena conoscenza della sua onestà
e dei suoi costumi. (3) Il suo ufficio sarà quello di correggere, tanto nella
testa che nelle membra gli accessi commessi contro la forma della nostra
professione. (4) Stando in luogo pubblico, per poter essere veduto dagli altri,
gli sia permesso di parlare con molte e con ciascuna di quelle cose che sono
pertinenti all'ufficio della visita, secondo che gli sembrerà più conveniente.
(5) E anche, come abbiamo sempre misericordiosamente avuto dal detto Ordine dei
Frati Minori, per sovvenire alla nostra povertà, (6) un cappellano con un
compagno chierico di buona fama, di preveggente discrezione, e due fratelli
laici di santa condotta e amanti dell'onestà, (7) per riguardo alla pietà di
Dio e del beato Francesco, li domandiamo in grazia al medesimo Ordine. (8) Non
sia permesso al cappellano di entrare monastero senza compagno.(9) E quando
entrano, siano sempre in luogo pubblico, perché possano sempre osservarsi l'un
l'altro ed essere osservati dagli altri. (10) Per la confessione delle inferme
che non potessero andare in parlatorio, per comunicarle , per l'estrema
unzione, per la raccomandazione dell'anima, sia loro lecito entrare. (11) Ma
per le esequie e per la celebrazione della messa per i defunti, e per scavare o
aprire una sepoltura o anche per accomodarla, possano entrare persone in numero
sufficiente e capaci, secondo la previdenza della abbadessa. (12) In vista di
tutto ciò, le sorelle siano fermamente tenute ad avere sempre per nostro
governatore, protettore e correttore quello dei cardinali della santa Chiesa
romana che è stato deputato dal signor papa per i Frati Minori, (13) affinché,
sempre sottomesse e prosternate ai piedi della medesima santa Chiesa, stabili
nella fede cattolica, osserviamo in perpetuo la povertà e l'umiltà del Signore
nostro Gesù e della sua santissima madre e il santo Vangelo, che abbiamo
fermamente promesso. Amen.
(Dato
a Perugia, il sedici di settembre, anno decimo del pontificato del signor
Innocenzo papa IV (1252).
Non sia dunque lecito a
nessuno d'infrangere questa nostra pagina di conferma o con audacia temeraria
contraddirla. Se poi qualcuno presumesse di tentare ciò, sappia che incorrerà
nell'indignazione di Dio onnipotente e dei beati Pietro e Paolo suoi apostoli.
Dato
ad Assisi, il 9 agosto, anno undecimo del nostro pontificato (1253).
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