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S. Chiara d'Assisi
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  • CAPITOLO 4 (Dell'elezione e dell'ufficio dell'Abadessa, del capitolo, e delle ufficiali e delle discrete)
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CAPITOLO 4

(Dell'elezione e dell'ufficio dell'Abadessa, del capitolo, e delle ufficiali e delle discrete)

(1) Nell'elezione dell'abbadessa le sorelle siano tenute ad osservare la forma canonica. (2) Procurino esse stesse con premura di avere il ministro generale o provinciale dei Frati Minori, (3) il quale con la parola di Dio le formi ad ogni concordia e alla comune utilità nell'elezione da farsi. (4) E non venga eletta nessuna, se non professa. (5) E se fosse eletta una non professa, o data altrimenti, non le si obbedisca, se prima non professi la forma della nostra povertà. (6) Al suo decesso, sia fatta l'elezione di un'altra abbadessa. (7) E se, a un dato momento, sembrasse alla generalità delle sorelle che la predetta non fosse pari al servizio e alla comune utilità loro, siano tenute le predette sorelle ad eleggersi, quanto prima possono, secondo la forma predetta, un'altra come abbadessa e madre. (8) L'eletta poi pensi quale onere ha preso su di sé e a chi dovrà rendere ragione del gregge affidatole.(9) Si adoperi anche a precedere le altre più con le virtù e con i santi costumi che non l'ufficio, affinché, provocate dal suo esempio, le sorelle le obbediscano piuttosto per amore che per timore.(10) Non abbia amori particolari, affinché, mentre in parte ama di più, non generi scandalo nell'insieme. (11) Consoli le afflitte.(12) Sia anche l'ultimo rifugio per le tribolate, cosicché, se presso di lei mancano i rimedi per la salute, non prevalga nelle ammalate il morbo della disperazione. (13) Salvaguardi in tutto la vita comune, ma specialmente in chiesa, nel dormitorio, nel refettorio, nell'infermeria e nelle vesti. (14) Ciò che anche la sua vicaria sia tenuta a salvaguardare in maniera simile. (15) Almeno una volta la settimana l'abbadessa è tenuta a convocare le sue sorelle a capitolo; (16) dove, tanto lei che le sorelle debbono confessare umilmente le offese e le negligenze comuni e pubbliche.(17) E riguardo alle cose che devono essere trattate per l'utilità e l'onestà del monastero, ne conferisca là con tutte le sue sorelle; (18) spesso infatti il Signore rivela ciò che è meglio alla più piccola. (19) Non si faccia alcun debito grave, se non col comune consenso delle sorelle e per manifesta necessità, e ciò per mezzo di procuratore. (20) Si guardi l'abbadessa con le sue sorelle dal ricevere qualche deposito in monastero; (21) spesso infatti nascono turbamenti e scandali a tale proposito. (22) Per conservare l'unità dell'amore mutuo e della pace, tutte le ufficiali del monastero vengano elette con il comune consenso di tutte le sorelle. (23) E vengano elette nello stesso modo almeno otto sorelle delle più discrete, del cui consiglio l'abbadessa sia tenuta a usare in quelle cose che la forma della nostra vita richiede. (24) Le sorelle possano anche e debbano, se sembrerà loro utile ed espediente, rimuovere talvolta le ufficiali e le discrete ed eleggere altre al loro posto.




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