Sez. Parte Cap.: n.
1 C, 1, 1: 4 | pontificio, articolato in case e province, sotto la guida del superiore
2 C, 4, 1: 115 | generale ~- i superiori delle province e delle vice-province.~Vi
3 C, 4, 1: 115 | generali:~- i delegati delle province e vice-province ~- i confratelli,
4 C, 4, 1: 120 | esperienze comuni tra le province; ~c) animare i confratelli
5 C, 4, 1: 124 | provincia, sopprimere o riunire province già esistenti o modificarne
6 C, 4, 1: 130 | mantiene rapporti con le altre province, collaborando ad esperienze
7 C, 4, 2: 145 | giuridica ~La Congregazione, le province e vice-province, le delegazioni
8 R, 7, 7: 24 | 24. Le comunità e le province con frequenza comunichino
9 R, 10, 19: 130| pienamente questo obiettivo, le province dei Paesi che hanno territori
10 R, 10, 19: 130| generale, studino con le altre province forme di collaborazione
11 R, 10, 19: 130| confratelli e il gemellaggio tra province; i confratelli prescelti
12 R, 10, 19: 134| il consiglio generale, le province, secondo le possibilità
13 R, 11, 22: 159| secondo le esigenze delle province e delle nazioni;~- in comunità
14 R, 11, 23: 191| data facoltà alle singole province di disporne la successione
15 R, 11, 24: 231| pastorale e professionale.~Le province tengano conto, nella loro
16 R, 12, 26: 245| 245. Le province, le comunità locali e anche
17 R, 12, 26: 250| consiglio, in dialogo con le province, proporrà inoltre uno o
18 R, 12, 26: 251| proporzione uniforme per tutte le province;~- in rapporto al numero
19 R, 12, 26: 257| seguono le norme emanate dalle province di appartenenza. ~ ~C 143~ ~
20 R, 12, 27: 281| un vivo contatto con le province e le comunità dell’Istituto,
21 R, 12, 28: 309| sia dei governi di quelle province di cui si verrà a delimitare
22 R, 12, 28: 310| isolate in nazioni lontane da province costituite.~All’atto della
23 R, 12, 28: 311| 311. Le province abbiano sempre presente
24 R, 12, 28: 312| mezzi e personale tra le province a carattere temporaneo possono
25 R, 12, 28: 314| esso venga fatto nelle province.~Le schede sia della prima
26 R, 12, 28: 327| e di personale con altre province (R 130; R 312);~13) costituire
27 R, 12, 28: 333| sia dei governi di quelle province di cui si viene a delimitare
28 R, 13, 30: 369| competenze, provvedano che le province e le case più fornite di
29 R, 13, 31: 375| situazione patrimoniale delle province e delle case; all’economo
30 R, 13, 31: 378| situazione amministrativa delle province e delle case; al termine
31 R, 13, 32: 391| riguardanti i contributi che le province devono versare all’economo
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