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Congregazione dei Servi della Carità
Costituzioni e Regolamenti

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  • COSTITUZIONI
    • Parte quarta - IN UNITÀ DI DIREZIONE
      • II - AMMINISTRAZIONE DEI BENI
            • 146. Amministratori e amministrazione
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146. Amministratori e amministrazione

Primo responsabile dell'amministrazione dei beni a livello generale, provinciale e locale, è il legittimo superiore; egli tuttavia abitualmente non ne ha l’esercizio.

L’amministrazione è affidata agli economi, sotto la direzione e il controllo dei rispettivi superiori e consigli, in conformità alle disposizioni canoniche e del nostro diritto e nell’osservanza delle leggi vigenti nei vari paesi1 .

Le spese e gli atti giuridici di ordinaria amministrazione sono validamente posti, sia dai superiori come dagli economi, nei limiti del loro ufficio2.

Gli atti di amministrazione straordinaria devono avere per la validità il consenso scritto dell’autorità competente3 .

Il religioso, che contrae debiti o altri oneri finanziari senza la legittima autorizzazione scritta, ne è il solo responsabile davanti alla Congregazione, alla Chiesa e all’autorità civile4.

 

 [link] R 372[link] 395

 

 




1 c.  [link] 636.



2 c.  [link] 638, 2.



3 c.  [link] 631, 1.



4 c.  [link] 639, 3.




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