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            • 187
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Termine del noviziato e professione religiosa

 

187. Approssimandosi il termine del noviziato, il novizio fa domanda scritta al proprio superiore provinciale di essere ammesso alla professione temporanea.

Il maestro vi allega la sua relazione.

È in facoltà del superiore provinciale, udita la comunità del noviziato e con il consenso del suo consiglio ammettere il candidato o dimetterlo oppure protrarre la prova del noviziato, ma non oltre sei mesi, tenendo conto del n. 174 (c.  [link] 653, 2;  [link] R 327, 4).

È opportuno che nella seduta di consiglio per l’ammissione alla professione partecipi senza diritto di voto il maestro dei novizi.

I superiori fondano il loro giudizio sul processo di maturazione dell’alunno e particolarmente sulla sua attitudine alla vita guanelliana.

Se il candidato non speranza di potere in futuro essere ammesso ai voti perpetui, non sia ammesso ai voti temporanei.

 

 




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