284. Compete al superiore generale:
1) vigilare sulla disciplina religiosa e sulla
condotta dei membri delle singole case; non se ne ingerisca però direttamente,
trascurando i superiori provinciali e locali;
2) interpretare (c.
[link] 16, 3) con il consenso del suo consiglio, i regolamenti
generali, le prescrizioni dei direttori e le decisioni del capitolo generale;
modificare o abrogare, per giusta causa, i decreti del capitolo generale,
informando l’Istituto dei motivi della variazione o sospensione; emanare nuovi
decreti. Spetta al capitolo generale successivo confermare o abrogare tali
determinazioni ( [link] R 3);
3)
trasferire un confratello da una provincia all’altra, uditi il consiglio, i
superiori provinciali e l’interessato;
4)
curare l’amministrazione dei beni di tutta la Congregazione secondo le norme
del diritto comune e proprio e vigilare che tale amministrazione si compia
correttamente;
5)
dirigere, mediante suoi delegati, la postulazione generale, la Pia Unione del
Transito di S. Giuseppe, la procura delle missioni, il movimento dei
Cooperatori e il Centro studi ( [link] R 303- [link] 306);
6)
riservare alla propria diretta dipendenza comunità o opere di interesse
generale: in questo caso esercita direttamente o per mezzo di un delegato
quelle competenze che sono proprie dei superiori intermedi.
[link] C
117- [link] C 118
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