322. Oltre quanto stabilito dalle costituzioni, compete
al superiore provinciale:
1)
destinare i confratelli alle varie comunità della provincia ( [link] C
130);
2)
curare la preparazione dei superiori, dei formatori, dei responsabili delle
attività apostoliche e degli economi locali ( [link] R 111);
3)
assicurare il coordinamento dell'amministrazione dei beni e curarne un'equa
distribuzione nelle case ( [link] R 367; [link] R
369);
4)
vigilare sul buon andamento delle case di formazione e sulla fedele osservanza
del direttorio formativo ( [link] R 152; [link] R
183);
5)
ammettere al postulato ( [link] R 162);
6)
ricevere per sé o per altri la professione religiosa ( [link] R
188) e la professione di fede ( [link] R 261);
7)
esigere che si completi o meno un’assenza dal noviziato inferiore ai quindici
giorni ( [link] R 175);
8)
permettere a singoli novizi di trascorrere fuori dalla comunità del noviziato
periodi di esercitazioni apostoliche (c. [link] 648, 2; [link] R 185);
9)
concedere il permesso ai confratelli di frequentare studi a livello
universitario, tenendo conto delle loro inclinazioni e della utilità per la
provincia;
10)
rinnovare il libellus facultatum;
11)
dare il nulla osta per pubblicazioni a stampa ( [link] C 130);
12)
dispensare o commutare per giusti motivi l’obbligo dell’ufficio divino;
13)
autorizzare l’acquisto di mezzi di locomozione e un contributo ai familiari di
confratelli in casi particolari;
14)
concedere la mutazione delle disposizioni dei beni personali a norma dei
regolamenti generali ( [link] R 61);
15)
permettere di firmare atti di proprietà in conformità alle leggi civili,
riguardanti i propri beni ( [link] R 61).
[link] C 130
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