327. I consiglieri esprimono il voto deliberativo nei
seguenti casi:
1)
destinare i confratelli alle varie attività;
2)
nominare:
-
i superiori di delegazione provinciale ( [link] R 340);
-
i consiglieri delle case ( [link] R 359);
-
gli economi locali ( [link] R 364);
-
i direttori di attività ( [link] R 363);
-
i promotori vocazionali ( [link] R 157);
-
i cappellani ( [link] R 132);
3)
ammettere al noviziato e estendere a tutti i novizi l’obbligo delle
esercitazioni apostoliche ( [link] R 167; [link] R
185);
4)
prorogare il noviziato non oltre i sei mesi in casi particolari ( [link] R
187);
5)
ammettere alla professione temporanea ( [link] R 187);
6)
ammettere ai sacri ministeri ( [link] R 215);
7)
dimettere un novizio o un professo temporaneo allo scadere dei voti
( [link] R 187; [link] C 95);
8)
designare un visitatore qualora venga scelto fuori del consiglio ( [link] R
321);
9)
concedere licenze per assenze superiori a 3 mesi e non oltre un anno, a meno
che si tratti di assenza per motivi di salute, di studio o di apostolato
( [link] R 10);
10)
permettere che si accettino uffici in cura d’anime non oltre un anno e che si
assumano altri incarichi diocesani di responsabilità;
11)
concedere a un confratello di svolgere un servizio fuori delle strutture
guanelliane previa autorizzazione del consiglio generale ( [link] R
135- [link] R 136);
12)
concordare aiuti e scambi di mezzi e di personale con altre province
( [link] R 130; [link] R 312);
13)
costituire organismi provinciali minori subordinati, previo consenso del
superiore generale e suo consiglio ( [link] R 339);
14)
proporre al superiore generale:
-
l’erezione, la soppressione o mutazione dei fini di una casa o residenza
( [link] R 344 - [link] R 345);
-
l’erezione e il trasferimento del noviziato;
-
l’accettazione definitiva di una parrocchia ( [link] R 120);
15)
costituire commissioni di confratelli con possibile partecipazione di esperti
esterni per promuovere e organizzare la vita religiosa e le varie attività
della provincia;
16)
autorizzare convenzioni di non lunga durata con enti pubblici o privati;
17)
approvare piani organici di sviluppo e opere di manutenzione o di dotazione
straordinarie delle singole case e relativi piani finanziari fino alla somma
stabilita dal consiglio generale;
18)
autorizzare per iscritto nei limiti delle disposizioni ecclesiastiche e della
Congregazione per:
-
accettare donazioni onerose, legati di S. Messe ( [link] R 395),
vitalizi civilmente validi;
-
acquistare o vendere beni immobili ( [link] R 383);
-
contrarre debiti e oneri cambiari ( [link] R 385)
19)
in tutti gli altri casi importanti o previsti dal nostro diritto.
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