378. L’economo generale, al termine d'ogni semestre,
rende conto al consiglio generale della sua amministrazione e della situazione
amministrativa delle province e delle case; al termine del suo mandato fa
resoconto al capitolo generale sia della sua amministrazione, sia dello stato
economico di tutto l’Istituto, sottoponendolo alla previa approvazione del
superiore generale e suo consiglio.
Allo
stesso modo farà l'economo provinciale, nell'ambito della sua provincia,
rispetto al suo consiglio e al capitolo provinciale; invierà copia delle
relazioni all’economo generale.
L’economo
locale ogni mese informi dell’amministrazione il consiglio di casa e ogni sei
mesi invii il resoconto stabilito agli economi provinciale e generale
( [link] R 355, 2).
Anche
gli altri amministratori autorizzati a gestioni particolari (parroco,
cappellano, ecc...) sono parimenti tenuti a render conto, nei termini e modi
stabiliti, della loro amministrazione. Tutti i beni però pertinenti alla casa
siano conservati in una cassa unica.
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