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Congregazione dei Servi della Carità Costituzioni e Regolamenti IntraText CT - Lettura del testo |
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383. Sono atti di amministrazione straordinaria: alienare e acquistare immobili, contrarre debiti o prestiti con o senza ipoteca, costruire nuovi edifici, demolire gli esistenti o effettuarvi trasformazioni importanti, acquistare arredamenti o strumenti di lavoro molto costosi e altri atti da cui la situazione patrimoniale della casa, provincia o Congregazione potrebbe subire detrimento (c. [link] 638, 3). Per compiere questi atti di amministrazione straordinaria è sempre necessaria l’autorizzazione scritta del superiore generale col consenso del suo consiglio ( [link] R 290, 19). Il consiglio non dia il suo consenso senza aver prima ottenuto le debite informazioni e la rispettiva documentazione (c.1292, 4). Il superiore generale con il consenso del suo consiglio determina i limiti di valore entro i quali è competente per tali atti di amministrazione straordinaria anche il superiore provinciale col suo consiglio, osservate le condizioni del precedente paragrafo ( [link] R 327, 18).
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