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Congregazione dei Servi della Carità
Costituzioni e Regolamenti

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  • COSTITUZIONI
    • Parte terza - FEDELI ALLA VOCAZIONE
      • III. - PRIMA FORMAZIONE
        • A - Il Noviziato
            • 93. Ammissione alla professione
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93. Ammissione alla professione

Il novizio può sempre lasciare l’Istituto e, d’altra parte, l’Istituto può dimetterlo1.

Al termine del noviziato, dopo aver maturato davanti a Dio la sua decisione, fa domanda di essere ammesso alla professione religiosa.

Il superiore provinciale con i suoi consiglieri, udito il parere del maestro e interpellata la comunità2, valuta l’idoneità del candidato, osservando che si verifichino i requisiti e le condizioni volute dal diritto universale e proprio; decide quindi della sua ammissione con il consenso del suo consiglio3.

Se il candidato non è ritenuto idoneo, viene dimesso; nel caso che rimanesse qualche dubbio, il medesimo superiore può prolungare il periodo di prova, ma non oltre sei mesi4.

La professione viene ricevuta dal legittimo superiore maggiore personalmente o per mezzo di un suo delegato5.

 

 [link] R 187- [link] 188

 

 




1 c.  [link] 653, 1.



2 c.  [link] 652, 4; PC 14; OT 2; RC 32.



3 c.  [link] 656, 1-4.



4 c.  [link] 653, 2.



5 c.  [link] 656, 5.




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