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Congregazione dei Servi della Carità
Costituzioni e Regolamenti

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  • COSTITUZIONI
    • Parte quarta - IN UNITÀ DI DIREZIONE
      • I. GOVERNO
        • B - Organizzazione generale
          • c) Consiglio generale
            • 121. elezione
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121. elezione

I consiglieri generali, il primo dei quali è vicario del superiore, sono eletti dal capitolo generale, durano in carica sei anni e possono essere riconfermati.

Devono essere professi perpetui da almeno cinque anni, fermi nel sostenere i valori della Chiesa, esemplari per virtù e sincero amore all’Istituto, capaci di lavorare insieme con senso di responsabilità e spirito di collegialità, aperti al dialogo con i confratelli.

La loro elezione avviene con votazione distinta e a maggioranza assoluta dei presenti1 nei primi due scrutini. Se questi risultano inefficaci, si farà un terzo scrutinio nel quale la votazione verterà sui due confratelli che nel secondo scrutinio hanno avuto il più alto numero di voti: in caso di parità, risulterà eletto il più anziano dalla prima professione e, a parità di professione, il più anziano di età.

 

 [link] R 285- [link] 293

 

 




1 c.  [link] 119, 1.




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