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Congregazione dei Servi della Carità
Costituzioni e Regolamenti

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  • COSTITUZIONI
    • Parte quarta - IN UNITÀ DI DIREZIONE
      • I. GOVERNO
        • C - Organizzazione provinciale
          • b) Superiore provinciale
            • 129. Ufficio e nomina
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b) Superiore provinciale

 

129. Ufficio e nomina

La responsabilità della provincia è affidata particolarmente al superiore provinciale, che esercita il suo incarico in stretta comunione con il superiore generale.

Egli è l’animatore spirituale e il coordinatore della vita e delle attività della provincia1: nel rispetto della nostra normativa, la governa e la rappresenta con autorità propria e ordinaria.

Attingendo alle proprie qualità di uomo e di religioso, regga la provincia con bontà e avvedutezza, attento alle esigenze dei confratelli e alle necessità delle opere.

Egli è superiore maggiore; dev’essere sacerdote, professo perpetuo da almeno cinque anni2 .

Viene nominato per un triennio dal superiore generale con il consenso del suo consiglio, previa consultazione dei confratelli della provincia3, e può essere riconfermato per il periodo determinato dai nostri regolamenti4.

 

 [link] R 313- [link] 315

 

 




1 MR 27. 38.



2 c.  [link] 623.



3 c.  [link] 625, 3.



4 c.  [link] 624.




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