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Congregazione dei Servi della Carità
Costituzioni e Regolamenti

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  • REGOLAMENTI GENERALI
    • IL GOVERNO
      • Organizzazione a livello generale
        • Il superiore generale
          • Facoltà e compiti
            • 284
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284. Compete al superiore generale:

1) vigilare sulla disciplina religiosa e sulla condotta dei membri delle singole case; non se ne ingerisca però direttamente, trascurando i superiori provinciali e locali;

2) interpretare (c.  [link] 16, 3) con il consenso del suo consiglio, i regolamenti generali, le prescrizioni dei direttori e le decisioni del capitolo generale; modificare o abrogare, per giusta causa, i decreti del capitolo generale, informando l’Istituto dei motivi della variazione o sospensione; emanare nuovi decreti. Spetta al capitolo generale successivo confermare o abrogare tali determinazioni ( [link] R 3);

3) trasferire un confratello da una provincia all’altra, uditi il consiglio, i superiori provinciali e l’interessato;

4) curare l’amministrazione dei beni di tutta la Congregazione secondo le norme del diritto comune e proprio e vigilare che tale amministrazione si compia correttamente;

5) dirigere, mediante suoi delegati, la postulazione generale, la Pia Unione del Transito di S. Giuseppe, la procura delle missioni, il movimento dei Cooperatori e il Centro studi ( [link] R 303- [link] 306);

6) riservare alla propria diretta dipendenza comunità o opere di interesse generale: in questo caso esercita direttamente o per mezzo di un delegato quelle competenze che sono proprie dei superiori intermedi.

 

 [link] C 117- [link] C 118

 




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