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Congregazione dei Servi della Carità
Costituzioni e Regolamenti

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  • REGOLAMENTI GENERALI
    • IL GOVERNO
      • Organizzazione a livello provinciale
        • Il superiore provinciale
          • Facoltà e compiti
            • 322
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322. Oltre quanto stabilito dalle costituzioni, compete al superiore provinciale:

1) destinare i confratelli alle varie comunità della provincia ( [link] C 130);

2) curare la preparazione dei superiori, dei formatori, dei responsabili delle attività apostoliche e degli economi locali ( [link] R 111);

3) assicurare il coordinamento dell'amministrazione dei beni e curarne un'equa distribuzione nelle case ( [link] R 367;  [link] R 369);

4) vigilare sul buon andamento delle case di formazione e sulla fedele osservanza del direttorio formativo ( [link] R 152;  [link] R 183);

5) ammettere al postulato ( [link] R 162);

6) ricevere per sé o per altri la professione religiosa ( [link] R 188) e la professione di fede ( [link] R 261);

7) esigere che si completi o meno un’assenza dal noviziato inferiore ai quindici giorni ( [link] R 175);

8) permettere a singoli novizi di trascorrere fuori dalla comunità del noviziato periodi di esercitazioni apostoliche (c.  [link] 648, 2;  [link] R 185);

9) concedere il permesso ai confratelli di frequentare studi a livello universitario, tenendo conto delle loro inclinazioni e della utilità per la provincia;

10) rinnovare il libellus facultatum;

11) dare il nulla osta per pubblicazioni a stampa ( [link] C 130);

12) dispensare o commutare per giusti motivi l’obbligo dell’ufficio divino;

13) autorizzare l’acquisto di mezzi di locomozione e un contributo ai familiari di confratelli in casi particolari;

14) concedere la mutazione delle disposizioni dei beni personali a norma dei regolamenti generali ( [link] R 61);

15) permettere di firmare atti di proprietà in conformità alle leggi civili, riguardanti i propri beni ( [link] R 61).

 

 [link] C 130

 




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