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Congregazione dei Servi della Carità
Costituzioni e Regolamenti

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  • REGOLAMENTI GENERALI
    • IL GOVERNO
      • Organizzazione a livello provinciale
        • I consiglieri provinciali
            • 327
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327. I consiglieri esprimono il voto deliberativo nei seguenti casi:

1) destinare i confratelli alle varie attività;

2) nominare:

- i superiori di delegazione provinciale ( [link] R 340);

- i consiglieri delle case ( [link] R 359);

- gli economi locali ( [link] R 364);

- i direttori di attività ( [link] R 363);

- i promotori vocazionali ( [link] R 157);

- i cappellani ( [link] R 132);

3) ammettere al noviziato e estendere a tutti i novizi l’obbligo delle esercitazioni apostoliche ( [link] R 167;  [link] R 185);

4) prorogare il noviziato non oltre i sei mesi in casi particolari ( [link] R 187);

5) ammettere alla professione temporanea ( [link] R 187);

6) ammettere ai sacri ministeri ( [link] R 215);

7) dimettere un novizio o un professo temporaneo allo scadere dei voti ( [link] R 187;  [link] C 95);

8) designare un visitatore qualora venga scelto fuori del consiglio ( [link] R 321);

9) concedere licenze per assenze superiori a 3 mesi e non oltre un anno, a meno che si tratti di assenza per motivi di salute, di studio o di apostolato ( [link] R 10);

10) permettere che si accettino uffici in cura d’anime non oltre un anno e che si assumano altri incarichi diocesani di responsabilità;

11) concedere a un confratello di svolgere un servizio fuori delle strutture guanelliane previa autorizzazione del consiglio generale ( [link] R 135- [link] R 136);

12) concordare aiuti e scambi di mezzi e di personale con altre province ( [link] R 130;  [link] R 312);

13) costituire organismi provinciali minori subordinati, previo consenso del superiore generale e suo consiglio ( [link] R 339);

14) proporre al superiore generale:

- l’erezione, la soppressione o mutazione dei fini di una casa o residenza ( [link] R 344 -  [link] R 345);

- l’erezione e il trasferimento del noviziato;

- l’accettazione definitiva di una parrocchia ( [link] R 120);

15) costituire commissioni di confratelli con possibile partecipazione di esperti esterni per promuovere e organizzare la vita religiosa e le varie attività della provincia;

16) autorizzare convenzioni di non lunga durata con enti pubblici o privati;

17) approvare piani organici di sviluppo e opere di manutenzione o di dotazione straordinarie delle singole case e relativi piani finanziari fino alla somma stabilita dal consiglio generale;

18) autorizzare per iscritto nei limiti delle disposizioni ecclesiastiche e della Congregazione per:

- accettare donazioni onerose, legati di S. Messe ( [link] R 395), vitalizi civilmente validi;

- acquistare o vendere beni immobili ( [link] R 383);

- contrarre debiti e oneri cambiari ( [link] R 385)

19) in tutti gli altri casi importanti o previsti dal nostro diritto.

 

 




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