Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Congregazione dei Servi della Carità
Costituzioni e Regolamenti

IntraText CT - Lettura del testo

  • REGOLAMENTI GENERALI
    • AMMINISTRAZIONE DEI BENI
      • L’amministrazione
            • 383
Precedente - Successivo

Clicca qui per attivare i link alle concordanze

383. Sono atti di amministrazione straordinaria: alienare e acquistare immobili, contrarre debiti o prestiti con o senza ipoteca, costruire nuovi edifici, demolire gli esistenti o effettuarvi trasformazioni importanti, acquistare arredamenti o strumenti di lavoro molto costosi e altri atti da cui la situazione patrimoniale della casa, provincia o Congregazione potrebbe subire detrimento (c.  [link] 638, 3).

Per compiere questi atti di amministrazione straordinaria è sempre necessaria l’autorizzazione scritta del superiore generale col consenso del suo consiglio ( [link] R 290, 19). Il consiglio non dia il suo consenso senza aver prima ottenuto le debite informazioni e la rispettiva documentazione (c.1292, 4).

Il superiore generale con il consenso del suo consiglio determina i limiti di valore entro i quali è competente per tali atti di amministrazione straordinaria anche il superiore provinciale col suo consiglio, osservate le condizioni del precedente paragrafo ( [link] R 327, 18).

 

 




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 EuloTech SRL