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Pontificio Consiglio per la Famiglia
Carta dei diritti della famiglia

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  • Articolo 2
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Articolo 2

Il matrimonio non può essere contratto se non mediante libero e pieno consenso degli sposi debitamente espresso.19

a) Tenendo nel dovuto rispetto il ruolo tradizionale delle famiglie, in certe culture, nel guidare la decisione dei loro figli ogni pressione che impedisca la scelta di una determinata persona come coniuge deve essere evitata.20

b) I futuri sposi hanno il diritto alla loro libertà religiosa. Perciò imporre come previa condizione per il matrimonio il diniego della fede o una professione di fede che sia contraria alla propria coscienza, costituisce una violazione di questo diritto.21

c) Gli sposi, nella naturale complementarità che esiste tra uomo e donna, godono della stessa dignità e di eguali diritti a riguardo del matrimonio. 22




19 Gaudium et spes, 52: n. 25; EV 1/1485; CIC can. 1057 § 1: n. 136; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 16, 2.



20 Gaudium et spes. 52: n. 25; EV 1 /1485.



21 Dignitatis humanae, 6: EV 1/1062.



22 Gaudium et spes, 49: n. 16; EV 1/1476; Familiaris consortio, 19 e 22: nn. 535.545s; EV 7/1585.1595s; CIC can. 1135: n. 258; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 16, 1.






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