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Pontificio Consiglio per la Famiglia
Carta dei diritti della famiglia

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  • Articolo 10
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Articolo 10

Le famiglie hanno diritto a un ordine sociale ed economico in cui l'organizzazione del lavoro permetta ai membri di vivere insieme, e non ostacoli l'unità, il benessere, la salute e la stabilità della famiglia, offrendo anche la possibilità di sana ricreazione.52

a) La remunerazione del lavoro deve essere sufficiente per fondare e mantenere una famiglia con dignità, sia mediante un conveniente salario, chiamato «salario familiare», sia mediante altre misure sociali, quali gli assegni familiari o la remunerazione del lavoro casalingo di uno dei genitori; dovrebbe essere tale da non obbligare le madri a lavorare fuori casa con detrimento della vita familiare e specialmente dell'educazione dei figli.53

b) Il lavoro in casa della madre deve essere riconosciuto e rispettato per il suo valore nei confronti della famiglia e della società.54




52 Laborem exercens, 19: EV 7/1476-79; Familiaris consortio, 77: n. 718ss; EV 7/1768-1774; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 23.



53 Laborem exercens, 19: EV 7/1476-79; Familiaris consortio, 23 e 81: nn. 547-550.740; EV 7/1597-1600.1790.



54 Familiaris consortio, 23: nn. 547-550; EV 7/1597-1600.






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