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Pontificio Consiglio per la Famiglia
Carta dei diritti della famiglia

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  • Articolo 4
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Articolo 4

La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento.27

a) L'aborto è una diretta violazione del diritto fondamentale alla vita dell'essere umano.28

b) Il rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni manipolazione sperimentale o sfruttamento dell'embrione umano.29

c) Tutti gli interventi sul patrimonio genetico della persona umana, i quali non mirino a correggere le anomalie, costituiscono una violazione del diritto all'integrità fisica e contrastano il bene della famiglia.

d) I figli, sia prima che dopo la nascita, hanno diritto ad una speciale protezione e assistenza, come l'hanno pure le madri sia durante la gravidanza sia, per un ragionevole periodo dopo il parto.30

e) Tutti i figli, sia nati nel matrimonio che fuori di esso, godono dello stesso diritto alla protezione sociale, in vista del loro integrale sviluppo personale.31

f) Gli orfani o i fanciulli privi dell'assistenza dei loro genitori o tutori devono ricevere particolare protezione da parte della società. Lo Stato, per quanto riguarda l'affidamento o l'adozione, deve provvedere una legislazione che faciliti le famiglie capaci di accogliere nelle loro case bambini che hanno bisogno di una assistenza permanente o temporanea e che, in pari tempo, rispetti i diritti naturali dei genitori.32

g) I bambini che sono handicappati hanno diritto di trovare nella casa e nella scuola un ambiente adatto al loro sviluppo umano.33




27 Gaudium et spes, 51: nn. 23; EV 1/1483; Familiaris consortio. 26: n. 558; EV 7/1608.



28 Humanae vitae, 14: n. 66-69: EV 3/600; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. Quaestio de abortu sull'aborto procurato, 18.11.1974: EV 5/662; Familiaris consortio, 30: n. 566; EV 7/1616.



29 GIOVANNI PAOLO II, Indirizzo alla Pontificia Accademia delle scienze. 23.10.1982.



30 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 25, 2; Dichiarazione sui diritti del fanciullo, Preambolo e 4.



31 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 25, 2.



32 Familiaris consortio, 41: n. 610: EV 7/1660.



33 Familiaris consortio, 77: n. 719; EV 7/1769.






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