Libro, Capitolo
1 I, i| procurato colla violenza. I soci dichiaravano il loro guadagno
2 I, i| mensile medio. Gli altri soci pagavano alla società una
3 I, i| pare venisse diviso fra i soci in proporzione dei loro
4 I, i| proporzione dei loro guadagni. I soci renitenti a pagare la loro
5 I, i| secondo le professioni. Ai soci era proibito farsi vicendevolmente
6 I, i| rimanente si divideva fra i soci. Gli esercenti mulini dovevano
7 I, i| andassero a vantaggio dei soci; una parte finiva in mano
8 I, i| complici dei malfattori e soci nei loro guadagni. I malfattori
9 I, iii| spesso non sono solamente soci nell’operazione, ma committenti
10 II, 1| dalla consuetudine, e i soci non hanno altra garanzia
11 II, 1| reciproca buona fede.~I soci si dicono prezzamari, e
12 II, 1| non sono che gli stessi soci, i prezzamari, o i loro
13 II, 1| comuni vanno divise tra i soci, secondo il numero di animali
14 II, 1| trascuranza o della malafede dei soci prezzamari, e non volendo
15 II, 1| fornisce il pascolo agli altri soci, contro un pagamento fisso
16 II, 1| consiste nel patto tra i soci di mutuare ogni giorno a
17 II, 1| prodotti vengono divisi tra i soci pro rata del numero di animali
18 II, 3| distribuisce egualmente tra i due soci, il proprietario e il contadino,
19 II, 3| di mezzadrìa, in cui due soci, il lavorante e il proprietario,
20 II, 3| repartizione dei profitti tra i soci. Tutto ciò è teoricamente
21 II, 3| onde poi dividerlo tra i soci in tanti poderi distinti
22 II, 3| contratto con gli altri soci. Si determina in comune
23 II, 3| onde poi repartirli tra i soci in lotti minori310.~È dunque
24 II, 3| 1874 contava già 86,214 soci paganti, ed aveva un’azione
25 II, 3| promettere imprudentemente ai soci più di quanto sarà possibile
|