26
Vedi: Orlando, Il feudalismo
in Sicilia, pag. 158, Palermo, 1847. — Su tale argomento però quest’opera
contiene una contraddizione almeno apparente. Mentre a pag. 158 l’autore
dichiara esplicitamente, appoggiandosi ai documenti, che i monopolii, le tasse
e servizi feudali erano dovuti dai borgesi, in virtù di un diritto
«nascente non dalla proprietà materiale delle terre feudali, ma dal dominio
eminente della Signoria tramandato dalla concessione del Principe»: più sotto,
a pag. 273, dice che «i borgesi erano i semplici cittadini, i quali
tranne la soggezione del Governo e delle leggi comuni, vivevano nella piena
libertà delle loro persone e delle loro proprietà, senza dipendenza feudale».
Ma, poichè l’autore, ad appoggio di questa sua seconda asserzione non cita che
documenti i quali si riferiscono a Palermo, città demaniale, è lecito
conchiudere che ciò che dice in questo secondo passo si riferisce ai borgesi
delle città demaniali, mentre ciò che dice a pag. 158 si riferisce ai borgesi
possessori di beni allodiali, ma compresi nei territori sottoposti a Signori
feudali.
27
Vedi: Orlando, op. cit.,
cap. VII, §§ 2, 3, 4, 5, 6 e specialmente a pag. 171.
28
Vedi: La Lumia, La Sicilia
sotto Carlo V imperatore (Studi di Storia Siciliana, vol. II, pag. 76). —
Ciò che ivi dice l’autore si riferisce agli ultimi del secolo XV. Ma la
politica dei sovrani sempre meno energica di fronte ai Signori feudali non
permette di supporre che l’azione della giustizia regia sia stata in seguito
resa più efficace.
29
Vedi: Orlando, op. cit.,
cap. VII, §§ 7, 8; specialmente a pagg. 193, 194. — Vedi pure: Palmieri, Saggio storico e politico
sulla costituzione del Regno di Sicilia, pag. 65. Losanna, 1847.
30 Palmieri, op. cit., pag. 69.
31 Mongitore, Parlamenti generali del
Regno di Sicilia, vol. I, pag. 58. Palermo, 1749.
32 Mongitore, loc. cit.
33 Mongitore, loc. cit.
34 Mongitore, op. cit., vol.
I, pag. 59.
35 Orlando, Commento storico alla
Costituzione Siciliana del 1848, pag. 38.
36 Mongitore, op. cit., vol.
I, pag. 66.
37 Mongitore, op. cit., vol.
I, pag. 67.
38 Mongitore, op. cit., vol.
I, pag. 70.
39 Mongitore, op. cit., vol.
I, pag. 76-77.
40 Palmieri, Saggio storico e politico
sulla costituzione del Regno di Sicilia, pag. 72.
41 La
Lumia, La Sicilia sotto Carlo V imperatore (Studi di Storia Siciliana,
vol. II, pag. 69). Palermo, 1870.
42
Mongitore, op. cit. vol. I, pag. 77.
43
Vedi gli Studi di Storia siciliana di La
Lumia, vol. II, pag. 69, nel saggio intitolato: La Sicilia sotto
Carlo V imperatore. E vol. II, pag. 571, nel saggio intitolato: Il
vicerè Domenico Caracciolo. — Difatti i donativi ordinari che ciascun
Parlamento soleva fare e che erano al solito: il donativo al Re per farne ciò
che volesse, e quelli per le fortificazioni del Regno (cioè dell’Isola) per i
RR. Palazzi del Regno, per i Ponti, per le Torri, per le RR. galere e pei
Ministri del Consiglio Supremo d’Italia a Madrid (vedi Mongitore, op. cit., passim; e specialmente vol. I,
pagg. 200, 275, 349, 441, 453) non gravavano sui baroni. Gravavano bensì sul braccio
militare, ma con questa denominazione erano indicate le università e terre
sottoposte a baroni non i baroni stessi, tanto è vero che il Parlamento
provvede che le gabelle da imporsi per fornire il donativo non siano, nelle
terre baronali, «in pregiudizio delle gabelle dei baroni» (cioè delle gabelle
imposte alle medesime dai baroni) (Mongitore,
vol. I, pag. 271), e più oltre, che tali gabelle debbano pagarsi da tutti nemine
exempto etiam li feudatari che non sono obbligati al servizio militare (Mongitore, loc. cit.). I quali sono
chiamati anche feudatari di beni burgensatici (Mongitore, vol. I, pag. 200 e Orlando, Il feudalismo in Sicilia, pag. 268, nota 8),
il che esclude che vi dovessero contribuire i feudatari astretti al servizio
militare. Nei donativi straordinari poi, che si rinnovavano quasi ogni anno, il
Parlamento deliberava volta per volta che vi dovessero contribuire i titolati
colla riserva però sempre ripetuta in termini identici «e questo, per questa
volta tantum e senza che mai si possa portare a conseguenza per altra simile
urgente e propria necessità», la quale riserva non è fatta per le altre
categorie di persone tassate. La proporzione poi di questi donativi che si
assumevano i nobili era minima e fuor di proporzione colla loro ricchezza, e
variava, almeno dal secolo XVII in poi, da 1/4 a 1/10 dell’intero donativo. (Mongitore, op. cit., passim; e
specialmente vol. II, pagg. 41-86).
44 Palmieri, Saggio storico e politico
sulla costituzione del Regno di Sicilia, pag. 69.
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