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Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
La Sicilia nel 1876

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  • LIBRO PRIMO   CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DELLA SICILIA
    • Capitolo III. LA PUBBLICA SICUREZZA
      • IV. I RIMEDI
        • §69. — Dualità nell’attuale ordinamento di polizia in Italia.
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§69. — Dualità nell’attuale ordinamento di polizia in Italia.

Nel Regno d’Italia, gli ordinamenti intesi alla ricerca, scoperta ed arresto dei delinquenti, brevemente riassunti, sono i seguenti.

La competenza della polizia è divisa in due parti: 1a La polizia generalmente chiamata amministrativa, destinata specialmente a prevenire i delitti, oltrechè a vegliare all’applicazione delle leggi e al mantenimento dell’ordine pubblico111. 2a La polizia giudiziaria che ha per oggetto di ricercare i reati di ogni genere, di raccoglierne le prove e fornire all’autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possono condurre allo scoprimento degli autori, degli agenti principali e dei complici112.

Queste due specie di polizia, le quali del resto hanno un vasto campo comune, sono rispettivamente sottoposte alla direzione di due autorità indipendenti l’una dall’altra. La polizia amministrativa è diretta dal ministro dell’interno, e per esso dai prefetti e sottoprefetti113, cioè dall’autorità politica. La polizia giudiziaria viene esercitata sotto la direzione e dipendenza del Procuratore generale presso la Corte d’Appello e del Procuratore del Re presso il tribunale correzionale nel quale esercitano le loro funzioni114, cioè dell’autorità giudiziaria.

Però queste due autorità indipendenti hanno in comune una gran parte del personale. Difatti sono ad un tempo ufficiali di polizia giudiziaria e ufficiali od agenti di polizia amministrativa: I questori, ispettori, delegati ed applicati di pubblica sicurezza, il sindaco o chi ne fa le veci nei Comuni dove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali o campestri115 e l’arma dei reali carabinieri. Tutti gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sono pure ufficiali di polizia giudiziaria, e i soli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sono i giudici istruttori ed i pretori116.

Riguardo a questi ultimi, per quanto sia importante e necessario all’andamento della procedura penale la loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria117, e la loro conseguente dipendenza gerarchica dalle procure regie, è molto più importante ancora, nella parte che prendono alla scoperta e all’arresto dei delinquenti, il loro carattere di magistrati. Difatti, come tali hanno, il giudice istruttore sempre, il pretore in taluni casi, la facoltà di spedire mandati di cattura, comparizione e perquisizione118. E nella pratica attuale, per la maggior parte dei casi fanno piuttosto da magistrati che da ufficiali di polizia, come lo vedremo fra poco.

L’esercito fornisce il sussidio della sua forza materiale agli ufficiali ed agenti di polizia così amministrativa come giudiziaria119.

Parleremo dopo dell’ammonizione, atto ibrido, che partecipa ai caratteri di provvedimento di polizia amministrativa e di provvedimento giuridico, e del suo accessorio, l’invio a domicilio coatto, provvedimento di polizia amministrativa pura e semplice. Per adesso ci limiteremo all’argomento della scoperta ed arresto dei delinquenti allo scopo di sottoporli a giudizio penale.

Questo ufficio è comune alla polizia giudiziaria e all’amministrativa ed è dalla legge dichiarato scopo, della prima esplicitamente120, e della seconda implicitamente121, e nel fatto non potrebbe esser diviso per la sua natura stessa fra le due polizie. Abbiamo dunque un medesimo personale, incaricato di un medesimo ufficio, sotto la direzione di due autorità diverse, indipendenti l’una dall’altra. E ciascuna delle due autorità è incapace di raggiungere da per sola il suo fine, cioè l’arresto dei delinquenti. Difatti, il diritto di spedire mandati di cattura, comparizione e perquisizione sta nell’autorità giudiziaria ad esclusione della politica122. D’altra parte i giudici istruttori e i pretori, ancora che ufficiali di polizia giudiziaria sono, nelle condizioni di fatto attuali, impediti dall’indole e dal numero delle loro occupazioni di provvedere nel maggior numero dei casi alla direzione della polizia vera e propria, alla direzione cioè del lavoro continuato e non interrotto di sorveglianza delle popolazioni e della ricerca di tracce e d’indizi di delitti conosciuti e non conosciuti. Essi potranno scuoprire un delinquente nel corso di un’istruzione in seguito ad interrogatorii di testimoni o d’imputati, e talvolta anche per caso in seguito alla loro cognizione personale delle circostanze locali, ma non possono partecipare in modo regolare all’opera del personale di polizia vera e propria. La quale in conseguenza rimane nel fatto sotto la direzione dell’autorità politica. Di modo che il personale di polizia sotto l’autorità politica locale che lo dirige è quello che nel fatto per la massima parte dei casi ricerca i delitti e i delinquenti. Eppure non ha da solo potere non solo per arrestarli, ma neanche per ricercarli ovunque liberamente, giacchè fuori dei casi di flagrante reato123 deve ottenere dall’autorità giudiziaria i mandati di cattura e di perquisizione.

Questa divisione di autorità è necessaria. I suoi inconvenienti sono minori di quelli che porterebbe l’assoluto arbitrio dato per gli arresti e le perquisizioni al personale di polizia, e, nelle circostanze ordinarie, probabilmente anche di quelli che porterebbe l’assegnare ad una o più funzioni giudiziarie, il lavoro di polizia vero e proprio. Non è qui luogo di ricercare se, col rendere più intime e continue le relazioni fra le autorità giudiziarie e il personale di polizia per mezzo di leggi, regolamenti e scelta di personale adattato, gli inconvenienti della divisione dei poteri si potrebbero diminuire nelle circostanze ordinarie. Tali non sono quelle dell’Isola che stiamo ora studiando. Ci conviene dunque esaminare adesso gli effetti ottenuti in Sicilia dall’ora esposto ordinamento di polizia, e dal modo in cui vi è stato applicato.

Prima di tutto, al personale di polizia già descritto bisogna aggiungere per la Sicilia il corpo, speciale all’Isola, dei militi a cavallo.

 

 




111 Legge di Pubblica Sicurezza, del 20 marzo 1865, art. 9.



112 Codice di Procedura Penale, art. 56.



113 Legge di Pubblica Sicurezza, art. 1.



114 Codice di Procedura Penale, art. 57.



115 Riguardo ai requisiti necessari perchè le guardie campestri e municipali in genere, siano considerate come agenti di pubblica sicurezza, vedi: Legge di Pubblica Sicurezza, articoli 7, 8; — Decisione del Ministero dell’Interno 28 dicembre 1865; — Circolare del medesimo 15 ottobre 1873; — Regolamento 18 maggio 1865 per l’esecuzione della Legge di Pubblica Sicurezza, articoli 12, 13, 14, 15, 16.



116 Legge di Pubblica Sicurezza 1865, art. 1, capov. 2; art. 4; art. 6, capov. 1.— Cod. Procedura Penale, art. 57, capov. 2 e seg. — Il Codice di Procedura Penale non menziona fra gli ufficiali di polizia giudiziaria i questori ed ispettori di Pubblica Sicurezza. Ma essi sono implicitamente compresi nella legge essendo superiori gerarchici dei delegati ed applicati; e del resto, nella pratica sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria. Non è qui luogo di menzionare coloro che in circostanze speciali ed eccezionali posso essere rivestiti della qualità di agenti di pubblica sicurezza. (Vedi: Legge di Pubblica Sicurezza, art. 6, capov. 2).



117 Vedi il Codice di Procedura Penale, articoli 71 e 79.



118 Se il Pretore istruisce una causa per delegazione del giudice istruttore (Codice di Procedura Penale, art. 81, capov. 2) ha piena facoltà di spiccare mandati di cattura, ecc. Se principia l’istruzione in sua qualità di Pretore (Codice di Procedura Penale, art. 75) ha bensì potere di spiccare mandati di comparizione per i testimoni, ma non può spiccar mandati di cattura di comparizione contro il reo, se non ha fondati motivi di sospettare che l’imputato sia per darsi alla fuga. (Codice di Procedura Penale, art. 74). Avremo occasione di tornare sull’argomento della competenza de’ pretori a rilasciar mandati, quando ragioneremo dell’ordinamento di polizia attuale in quanto applicato in Sicilia.



119 Legge di Pubblica Sicurezza. art. 15 e seg.Codice di Procedura Penale, art. 57, capoverso ultimo.



120 Codice di Procedura Penale, art. 56.



121 Legge di Pubblica Sicurezza, art. 6, capov. 3 e art. 9, capoverso 1.



122 Codice di Procedura Penale, articoli 182, 142, 256, capov. 2; art. 437, capov. 2 ecc.; e art. 75.



123 Codice di Procedura Penale, articoli 60 e 64, capov. ultimo.






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