§69. — Dualità nell’attuale
ordinamento di polizia in Italia.
Nel Regno d’Italia, gli
ordinamenti intesi alla ricerca, scoperta ed arresto dei delinquenti,
brevemente riassunti, sono i seguenti.
La competenza della polizia è divisa in due parti: 1a
La polizia generalmente chiamata amministrativa, destinata specialmente a
prevenire i delitti, oltrechè a vegliare all’applicazione delle leggi e al mantenimento
dell’ordine pubblico111. 2a La polizia giudiziaria che ha
per oggetto di ricercare i reati di ogni genere, di raccoglierne le prove e
fornire all’autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possono condurre allo
scoprimento degli autori, degli agenti principali e dei complici112.
Queste due specie di polizia, le quali del resto hanno un
vasto campo comune, sono rispettivamente sottoposte alla direzione di due autorità
indipendenti l’una dall’altra. La polizia amministrativa è diretta dal ministro
dell’interno, e per esso dai prefetti e sottoprefetti113, cioè
dall’autorità politica. La polizia giudiziaria viene esercitata sotto la
direzione e dipendenza del Procuratore generale presso la Corte d’Appello e del
Procuratore del Re presso il tribunale correzionale nel quale esercitano le
loro funzioni114, cioè dell’autorità giudiziaria.
Però queste due autorità indipendenti hanno in comune una
gran parte del personale. Difatti sono ad un tempo ufficiali di polizia
giudiziaria e ufficiali od agenti di polizia amministrativa: I questori,
ispettori, delegati ed applicati di pubblica sicurezza, il sindaco o chi ne fa
le veci nei Comuni dove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, le guardie
di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali o campestri115
e l’arma dei reali carabinieri. Tutti gli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza sono pure ufficiali di polizia giudiziaria, e i soli ufficiali od
agenti di pubblica sicurezza, sono i giudici istruttori ed i
pretori116.
Riguardo a questi ultimi, per quanto sia importante e
necessario all’andamento della procedura penale la loro qualità di ufficiali di
polizia giudiziaria117, e la loro conseguente dipendenza gerarchica
dalle procure regie, è molto più importante ancora, nella parte che prendono
alla scoperta e all’arresto dei delinquenti, il loro carattere di magistrati.
Difatti, come tali hanno, il giudice istruttore sempre, il pretore in taluni
casi, la facoltà di spedire mandati di cattura, comparizione e
perquisizione118. E nella pratica attuale, per la maggior parte dei
casi fanno piuttosto da magistrati che da ufficiali di polizia, come lo vedremo
fra poco.
L’esercito fornisce il sussidio della sua forza materiale
agli ufficiali ed agenti di polizia così amministrativa come
giudiziaria119.
Parleremo dopo dell’ammonizione,
atto ibrido, che partecipa ai caratteri di provvedimento di polizia
amministrativa e di provvedimento giuridico, e del suo accessorio, l’invio a
domicilio coatto, provvedimento di polizia amministrativa pura e semplice. Per
adesso ci limiteremo all’argomento della scoperta ed arresto dei delinquenti
allo scopo di sottoporli a giudizio penale.
Questo ufficio è comune alla polizia giudiziaria e
all’amministrativa ed è dalla legge dichiarato scopo, della prima
esplicitamente120, e della seconda implicitamente121, e nel
fatto non potrebbe esser diviso per la sua natura stessa fra le due polizie.
Abbiamo dunque un medesimo personale, incaricato di un medesimo ufficio, sotto
la direzione di due autorità diverse, indipendenti l’una dall’altra. E ciascuna
delle due autorità è incapace di raggiungere da per sè sola il suo fine, cioè
l’arresto dei delinquenti. Difatti, il diritto di spedire mandati di cattura,
comparizione e perquisizione sta nell’autorità giudiziaria ad esclusione della
politica122. D’altra parte i giudici istruttori e i pretori, ancora che
ufficiali di polizia giudiziaria sono, nelle condizioni di fatto attuali,
impediti dall’indole e dal numero delle loro occupazioni di provvedere nel
maggior numero dei casi alla direzione della polizia vera e propria, alla
direzione cioè del lavoro continuato e non interrotto di sorveglianza delle
popolazioni e della ricerca di tracce e d’indizi di delitti conosciuti e non
conosciuti. Essi potranno scuoprire un delinquente nel corso di un’istruzione
in seguito ad interrogatorii di testimoni o d’imputati, e talvolta anche per
caso in seguito alla loro cognizione personale delle circostanze locali, ma non
possono partecipare in modo regolare all’opera del personale di polizia vera e
propria. La quale in conseguenza rimane nel fatto sotto la direzione
dell’autorità politica. Di modo che il personale di polizia sotto l’autorità
politica locale che lo dirige è quello che nel fatto per la massima parte dei
casi ricerca i delitti e i delinquenti. Eppure non ha da sè solo potere non
solo per arrestarli, ma neanche per ricercarli ovunque liberamente, giacchè
fuori dei casi di flagrante reato123 deve ottenere dall’autorità
giudiziaria i mandati di cattura e di perquisizione.
Questa divisione di autorità è
necessaria. I suoi inconvenienti sono minori di quelli che porterebbe l’assoluto
arbitrio dato per gli arresti e le perquisizioni al personale di polizia, e, nelle
circostanze ordinarie, probabilmente anche di quelli che porterebbe
l’assegnare ad una o più funzioni giudiziarie, il lavoro di polizia vero e
proprio. Non è qui luogo di ricercare se, col rendere più intime e continue le
relazioni fra le autorità giudiziarie e il personale di polizia per mezzo di
leggi, regolamenti e scelta di personale adattato, gli inconvenienti della
divisione dei poteri si potrebbero diminuire nelle circostanze ordinarie. Tali
non sono quelle dell’Isola che stiamo ora studiando. Ci conviene dunque
esaminare adesso gli effetti ottenuti in Sicilia dall’ora esposto ordinamento
di polizia, e dal modo in cui vi è stato applicato.
Prima di tutto, al personale di
polizia già descritto bisogna aggiungere per la Sicilia il corpo, speciale
all’Isola, dei militi a cavallo.
|